CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2024
Cassazione n. 34083/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; j udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamata astensione degli avvocati dalle udienza anche per la data odierna in considerazione del rito de plano adottato ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; Ritenuto che il ricorso è stato tardivamente proposto in data 15/5/2023 rispetto alla scadenza del termine in data 26/4/2023, fissato dalla stessa sentenza e dal termine per impugnare di 45 gg., non rilevando la ulteriore notifica dell'estratto contumaciale in data 11/4/2023 all'imputato non comparso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12.7.2024