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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2023

Cassazione n. 45229/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza del 12 settembre 2022 della Corte di Appello di Bari di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Trani in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in [OSCURATO:PERSONA] 1'8 giugno 2021.

Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del reato in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/90, è inammissibile, in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente.

In particolare la Corte ha spiegato che ostavano al riconoscimento del fatto di lieve entità il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato (pari a 107 dosi), il contestuale rinvenimento di strumenti atti al confezionamento delle dosi singole e la disponibilità di una vasta clientela, comprovata dagli appunti relativi alle cessioni effettuate.

I giudici hanno, dunque, richiamato circostanze che, contrariamente a quanto osservato dal ricorrente, sono ancorate a dati di fatto e non hanno natura presuntiva, Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 Il Consigliere stensore Il P si

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza del 12 settembre 2022 della Corte di Appello di Bari di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Trani in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in [OSCURATO:PERSONA] 1'8 giugno 2021. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del reato in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/90, è inammissibile, in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente. In particolare la Corte ha spiegato che ostavano al riconoscimento del fatto di lieve entità il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato (pari a 107 dosi), il contestuale rinvenimento di strumenti atti al confezionamento delle dosi singole e la disponibilità di una vasta clientela, comprovata dagli appunti relativi alle cessioni effettuate. I giudici hanno, dunque, richiamato circostanze che, contrariamente a quanto osservato dal ricorrente, sono ancorate a dati di fatto e non hanno natura presuntiva, Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 Il Consigliere stensore Il P si
Sentenza Cassazione n. 45229/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris