CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48151/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 22 giugno 2021, ha confermato la decisione del Tribunale dì Ravenna, sez. dist. di Lugo, in data 16 febbraio 2012, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione ed euro 688,00 di multa per i reati di ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito. 2. Il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione del principio di specialità ed il conseguente riconoscimento della sussistenza del solo reato di cui all'art. 55 d.lgs. 231/2007, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui il soggetto che riceve carte di pagamento contraffatte e ne faccia uso risponde di entrambi i reati (vedi Sez. 2, n. 46652 del 18/09/2019, Orobosa, Rv. 277777). 3. Il secondo motivo avente ad oggetto la prescrizione del reato di indebito utilizzo di carta di credito, è manifestamente infondato in quanto dall'esame degli atti emerge, infatti, che il termine massimo di prescrizione si consumerà solo in data 18 luglio 2023 in considerazione della contestata recidiva reiterata, specifica ed infra quinquennale. 4. Il terzo motivo inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 2, sulla capacità a delinquere desunta dai molteplici precedenti penali e sulla mancanza di elementi positivi concreti e specifici da valorizzare ai fini della concessione). 5. Il quarto motivo in punto di dosimetria della pena è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo di appello sull'eccessività della sanzione irrogata, correttamente sottolineando come la pena base individuata da primo giudice fosse contenuta nel minimo edittale di cui all'art. 648 cod. pen., inoltre non essendo stato devoluto un motivo di appello per il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al capoverso dell'art.648 cod. pen. non è ravvisabile la lamentata violazione di legge né alcun vizio motivazionale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il