Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 agosto 1962

Cassazione n. 14872/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/08/1962 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada, articolando diversi motivi di doglianza in cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorso è inammissibile.

I motivi proposti, nei quali si censura il mancato proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni dalla Corte di merito.

In relazione alle censure proposte si osserva: la Corte distrettuale ha negato l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., offrendo congrua motivazione sul punto, rimarcando la gravità del fatto per l'elevatissimo tasso alcolemico rilevato all'atto del controllo e la pericolosità della condotta di guida dell'imputato, che ha provocato un incidente stradale con coinvolgimento di altro veicolo.

La norma che si assume violata prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art.133, primo comma, cod.pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista anche quello della non abitualità del comportamento.

Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (Sez.

U, n.13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, in motiv.; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.26544901).

Sulla base delle considerazioni svolte in sentenza, è evidente come il giudice del merito abbia indicato specifici dati fattuali, inerenti alle modalità della condotta, tali da suscitare particolare allarme e maggiore pericolo per la sicurezza, dimostrativi della insussistenza del necessario requisito della tenuità dell'offesa della condotta.

Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] vo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/08/1962 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada, articolando diversi motivi di doglianza in cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti, nei quali si censura il mancato proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni dalla Corte di merito. In relazione alle censure proposte si osserva: la Corte distrettuale ha negato l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., offrendo congrua motivazione sul punto, rimarcando la gravità del fatto per l'elevatissimo tasso alcolemico rilevato all'atto del controllo e la pericolosità della condotta di guida dell'imputato, che ha provocato un incidente stradale con coinvolgimento di altro veicolo. La norma che si assume violata prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art.133, primo comma, cod.pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista anche quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (Sez. U, n.13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, in motiv.; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.26544901). Sulla base delle considerazioni svolte in sentenza, è evidente come il giudice del merito abbia indicato specifici dati fattuali, inerenti alle modalità della condotta, tali da suscitare particolare allarme e maggiore pericolo per la sicurezza, dimostrativi della insussistenza del necessario requisito della tenuità dell'offesa della condotta. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] vo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14872/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris