CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 03309/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13785-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; -intimata - [OSCURATO:PERSONA] contributi. Valenza interruttiva degli attie relativo giudizio. R.G.N.13785/2021 Cron. Rep. Ud11/11/2025 avverso la sentenza n. 472/2020 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 1/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Tribunale di Locri rigettava il ricorso promosso dall’odierno ricorrente con il quale veniva «impugnato» un preavviso di fermo emesso in relazione al mancato pagamento di contributi, oggetto di una cartella esattoriale. 2. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il gravame di [OSCURATO:PERSONA] e confermato la decisione di primo grado. A fondamento del decisum,la Corte territoriale ha osservato che il credito ai contributi portato nella cartella esattoriale, in virtù della quale era stato poi emesso il provvedimento di fermo, non era prescritto, in ragione della notificazione di un’intimazione di pagamento, interruttiv a del termine prescrizionale. In discussione, in particolare, la riferibilità dell’intimazione alla cartella esattoriale, la Corte territoriale, argomentava, in conformità a quanto già ritenuto dal Tribunale, come vi fosse perfetta corrispondenza tra la cartella sottesa al preavviso di fermo e quella oggetto dell’intimazione di pagamento; pertanto, la notifica di quest’ultima, intervenuta nel quinquennio dalla notifica della cartella, aveva validamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale, poi ulteriormente interrotto dalla notifica delfermo. 3. Avverso la decisione, propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di censura. Le parti intimate non hanno spiegato difese. L’Inps ha depositato procura speciale in calce al ricorso. 4. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio all’esito della quale il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]: 5. Con l’ unico motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.- è de nunciata la violazione e falsa applicazione dell’art.2943 c.c. per non avere la Corte di appello considerato la documentazione prodotta a fondamento dell’atto di appello e idonea a contrastare la controeccezione di interruzione della prescrizione. Parte ricorrente deduce l’erroneità della sentenza per aver giudicato gli atti, esibiti da ADER, validi a interrompere il termine quinquennale di prescrizione. La Corte di merito non avrebbe considerato che i documenti erano mere schede informatiche e, comunque, che l’intimazione di pagamento non era riferibile alla cartella esattoriale oggetto del provvedimento di fermo. 6. Il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità. In modo evidente, le censure, sub specie di violazione di legge, reiterano le argomentazioni già prospettate in sede di merito e ambisc ono a sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio, riprodotto nel ricorso, e a sovvertire l’apprezzamento delle prove, in presenza, peraltro, di una pronuncia cd. «doppia conforme». La Corte territoriale, nel confutare i motivi d’appello e nel condividere la valutazione già espressa dal giudice di prime cure, ha valutato le risultanze documentali e, sulla base delle stesse, ha reso ungiudizio di merito , qui non più sindacabile, di idoneità dei documenti ad interro mpere il termine di prescrizione. 7. Il ricorso è dunque inammissibile. Non si provvede sulle spese, in difetto di sostanziale attività difensiva dell’Inps. 8. Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso, a norma dello stesso art. 13, c