CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 24062/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 132) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è manifestamente infondato. Il motivo con cui si denuncia l'omessa qualificazione del fatto nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile, in quanto fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 24383801). La Corte territoriale ha motivatamente disatteso l'invocata applicazione del fatto di lieve entità in ragione della illecita detenzione, occultata in vari luoghi, di sostanza stupefacente e del rinvenimento di strumentazione atta al confezionamento della stessa, oltre alla riscontrata movimentazione di una notevole somma di denaro (euro 17.000) in banconote di vario taglio, portata senza ragione alcuna in ambito extradorniciliare, tutti elementi valutati per affermare la collocazione del prevenuto in un contesto criminale di alto livello, sulla base di una ponderata valutazione di merito insindacabile in Cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] •ere estens