CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 ottobre 2025
Cassazione n. 31839/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27376-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3580/2024 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/11/2024 R.G.N. 2769/2022; [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto:trattamento economico posizione C3 super sulla base di precedente giudicato –questione tempestività appello RGN 27376/2024 Pag. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla ex carriera direttiva del Ministero del Tesoro, in servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, adiva il Tribunale per ottenere il pagamento delle differenze retributive dovute per il mancato riconoscimento, dal 03.01.2005 al 31.12.2009, della posizione economica C3 super rispetto a quella C3 ottenuta per effetto di pronuncia giudiziale definitiva. [OSCURATO:PERSONA], insieme con altri dipendenti, aveva ottenuto sentenza favorevole della Corte di appello di Roma n. 6808/2007,depositata il 17 febbraio 2009,che aveva accertato il suo diritto all’inquadramento nella IX qualifica funzionale, ora C3, con decorrenza giuridica ed economica dal 31.12.1990, con conseguente condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle relative differenze retributive oltre rivalutazione ed interessi. Tale sentenza era stata confermata da questa Corte con decisione n. 7815/2014. Nel successivo giudizio il predetto lamentava che l’Amministrazione avesse solo in parte adempiuto a tale sentenza non avendo riconosciuto la progressione economica C3 super. 2. Il Tribunale accoglieva la domanda. 3. Pronunciando sull’impugnazione del MEF, la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di prime cure, respingeva l’originario ricorso. Riteneva infondata l’eccezione di tardività dell’appello sollevata dal Gianfelice poiché la notificazione della sentenza di primo grado non era idonea a fare decorrere il termine breve, essendo stata effettuata all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] e quindi alla parte personalmente e non già ai funzionari costituiti in primo grado; nel merito, escludeva ogni automatismo rilevando che il Gianfelice avrebbe potuto conseguire la posizione economica C3 super soltanto se avesse RGN 27376/2024 Pag. presentato domanda di partecipazione - mediante invio della relativa scheda di partecipazione redatta dall’aspirante e della valutazione del dirigente - entro il 30.6.2000 e soltanto se si fosse poi collocato utilmente in graduatoria. 4. Avverso tale sentenza il dipendente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. 5. Il MEF ha resistito con controricorso. 6. È stata, quindi, depositata memoria illustrativa nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 434 cod. proc. civ. con riferimento al D.L n. 179 del 2012, art. 16; violazione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 22 e D.L. n. 179 cit. art. 16, comma 12. Censura il capo della sentenza impugnata che ha rigettato l’eccezione di tardività dell’appello proposto dal Ministero sostenendo che la notifica della sentenza appellata era stata ritualmente effettuata all’indirizzo di posta elettronica comunicato ai sensi del comma 12 dell’art. 16 citato. Richiama la notifica della sentenza di primo grado effettuata presso il domicilio digitale indicato dalla stessa amministrazione nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado (atto allegato al ricorso per cassazione sotto la voce “relata di notifica del 08/06/2022 RG 3583- 2021”). Evidenzia che per effetto della modifica del predetto comma 12, disposta con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, art. 28, comma 1, lett. a), conv. con modif. dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, è stata prevista la facoltà (e non già l’obbligo) per le PP.AA., per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, di comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, RGN 27376/2024 Pag. presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio, innovazione che conforta ulteriormente l’interpretazione resa da questa Corte nella sentenza Cass. n. 32166/2021. Assume che in caso di notificazione alla PA il destinatario della notificazione deve essere individuato nel legale rappresentante e non nel funzionario delegato. Censura, altresì, la sentenza impugnata là dove ha ritenuto che l’appellato si fosse limitato ad inviare alla controparete un ‘messaggio del tutto privo di qualsivoglia testo’ e richiama l’allegato ‘consegna’ messaggi di posta elettronica che in alto riporta la dicitura ‘notifica ai sensi della legge 53/94’. 2. Il motivo, che supera il vaglio di ammissibilità, è infondato. 3. Invero non vanno confusi i piani: luogo della notifica e destinatario. 4. La disposizione di cui all’art. 16 del d.l. n. 179/2012 conv. in L. n. 22/2012 invocata dal ricorrente riguarda il luogo della notifica. Ed infatti la stessa, là dove prescrive al comma 7 che: «Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12» impone certamente un preciso onere di notifica. A sua volta, il richiamato comma 12 prevede che: «Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, [entro il 30 novembre 2014] l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive RGN 27376/2024 Pag. modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio». Come risulta evidente, l’esigenza sottesa al suddetto intervento normativo è stata quella di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, facendo chiarezza sugli indirizzi pec utilizzabili. 5. Questo, però, non può semplicisticamente significare che il medesimo legislatore abbia inteso del tutto trascurare ovvero superare l’altro piano, e cioè quello del destinatario. Per ogni notificazione, al di là dell’indirizzo cui inviare la stessa, vi è sempre un destinatario che deve coincidere con la parte costituita in giudizio e deve risultare dalla notificazione stessa. Nel caso in esame, privilegiare esclusivamente la notifica a mezzo pec effettuata, come si assume, nel rispetto della previsione di cui al citato art. 16, non è argomento risolutivo, risultando accertato nella sentenza impugnata (oltre che confermato dalla relata prodotta dallo stesso ricorrente) che la notifica della sentenza di primo grado non RGN 27376/2024 Pag. indicava quali destinatari i funzionari costituiti nel giudizio di primo grado. 6. Una diversa interpretazione comporterebbe una frattura con il consolidato orientamento di legittimità formatosi prima dell’entrata in vigore dell’art. 16 della legge del 2012,che la formulazione della novella non autorizza a disattendere, ed assimilerebbe, in modo improprio, la situazione dell’Amministrazione costituita a mezzo del funzionario a quella della parte non costituita. Si ricorda che, quando l’amministrazione statale sia costituita in giudizio avvalendosi di un proprio dipendente, secondo la previsione di cui all’art. 417-bis cod. proc. civ., la notifica della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine di impugnazione va effettuata allo stesso dipendente; la citata norma, infatti, va interpretata nel senso che essa attribuisce al dipendente di cui l’amministrazione si sia avvalsa tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza, ancorché tale atto si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso (così Cass. n. 4690/2008; Cass. n. 2528/2009; Cass. n. 12730/2013; Cass. n. 25483/2017). È stata sempre ritenuta necessaria la notifica al dipendente difensore. In tempi più recenti questa Corte, a Sezioni Unite (n. 20866/2020), quanto alle modalità con cui eseguire la notifica della sentenza ai fini del decorso del cd. termine breve, ha altresì affermato che a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell’opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve RGN 27376/2024 Pag. essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza. In questo quadro, le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio mediante propri dipendenti, aventi per oggetto i provvedimenti finali del giudizio di primo grado e successive alla data di entrata in vigore dell’art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012 (pur nel testo ora integrato dall’art. 289, comma 1, lett. a) del d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 120 del 2020), vanno effettivamente eseguite solo per via telematica agli indirizzi di posta elettronica comunicati ai sensi del comma 12 dell’art. 16 citato, senza che, ove effettuate al funzionario delegato con altre modalità, possa operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo, in quanto la necessità di interpretare restrittivamente le norme in materia di decadenza dall’impugnazione esclude la possibilità di individuare un momento di decorrenza del termine breve diverso da quello che scaturisce da una comunicazione effettuata nel rispetto delle forme telematiche specificamente individuate dalla legge (così Cass. n. 14195/2021). Ma la nuova normativa riguarda le forme telematiche delle comunicazioni, non altro. RGN 27376/2024 Pag. Coerentemente va ritenuto che sia comunque imprescindibile l’indicazione del funzionario al quale deve essere manifestata la volontà della parte di far decorrere il termine breve. Anche dopo l’intervento legislativo del 2012 deve, dunque, farsi applicazione del principio enunciato da Cass., S.U. n. 20866/2020 e sopra ricordato. Del resto, già con sentenza n. 4690/2008, si era evidenziato che il funzionario può ricevere la notificazione della sentenza, in deroga al principio generale che prescrive la notificazione presso l’Avvocatura dello Stato, essendo a detto funzionario applicabile l’art. 285 cod. proc. civ. che a sua volta rinvia all’art. 170 cod. proc. civ., sicché per questa strada opera una parificazione del funzionario al difensore, con la conseguenza che non può essere idonea a far decorrere il termine una notificazione che non abbia come destinatario il funzionario. Da tanto consegue che, sul punto, la sentenza impugnata va tenuta ferma, irrilevante essendo l’esame delle ulteriori censure poste con il motivo. 7. Il secondo motivo, che denuncia “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” è inammissibile perché all’esito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. rileva solo l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti ed il controllo sulla motivazione da parte della Corte di legittimità è limitato all’accertamento del rispetto del “minimo costituzionale” ed alla violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014 che ha inaugurato un orientamento ormai consolidato e ribadito da plurime pronunce successive delle stesse Sezioni Unite). Si deve poi aggiungere che il motivo, sotto l’apparente deduzione del vizio motivazionale, mira a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie ed inoltre, nella parte in cui fa leva sull’inadempimento dell’amministrazione che avrebbe impedito la partecipazione alla procedura, non si confronta con il decisum della sentenza impugnata lì RGN 27376/2024 Pag. dove sottolinea che il riconoscimento al lavoratore pubblico di un determinato trattamento retributivo presuppone la realizzazione di tutte le condizioni richieste dalla contrattazione collettiva, nella specie pacificamente non sussistenti, mentre le considerazioni svolte sulle ragioni per le quali le stesse erano state impedite evocano una responsabilità risarcitoria. Il ricorrente neppure fa cenno ad un’azione di risarcimento del danno da perdita di chance, ed insiste nell’originaria prospettazione della pretesa di natura retributiva, insussistente per le ragioni compiutamente espresse dalla Corte territoriale. 8. In definitiva il ricorso va rigettato. 9. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza. 10. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 2.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito. In applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da part