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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17142/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25016/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' DELLE SS.B.CAPITANIO E V.GEROSA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende controricorrente e ricorrente incidentale- - avverso SENTENZA di COMM. [OSCURATO:PERSONA] n. 28/2021depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel dicembre 2016 l'Amministrazione comunale emetteva nei confronti dell’Istituto avviso di accertamento per omesso versamento ICI 2011; anchenel 2017 l'Amministrazione comunale emetteva nei confronti dell’Istituto avviso di accertamento n. 474/2012/F per omesso versamento [OSCURATO:PERSONA] 2012.

L'Istituto presentava due distinti ricorsi avverso i citati avvisi di accertamento ICI numero 396/2011/F per l'anno d' imposta 2011, notificato il 22 dicembre 2016 e l'avviso di accertamento IMU n. 474/2012/F per l'anno d'imposta 2012.

Con la sentenza n. 28/01/2021, depositata il 15 marzo 2021, la Commissione tributaria di II grado di Trento, con riguardo all’avviso di accertamento relativo ad ICI 2011, respingeva il ricorso della Congregazione, mentre lo accoglieva con riferimento all’IMU, annualità 2012.

Con atto di appello di data 30 settembre 2020 il Comune di Trento appellava in parte qua la sentenza n. 223.02.2019 .

La CTR del Trentinorigettava l'appello del Comune di Trento.

Ricorre, sulla base di cinque motivi, avverso la decisione indicata in epigrafe il Comune di Trento.

La contribuente replica con controricorso, proponendo ricorso incidentale fondato su un unico motivo.

Il Comune di Trento ha presentato istanza per la riunione del presente giudizio ad altri intercorrenti con istituti diversi dalla resistente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la prima censura si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.), Violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) in relazione all’art. 18, commi 3 e 4, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e agli artt. 2 e 5 del Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] e agli artt. 6 e 10 delle [OSCURATO:PERSONA] (Decreto del DGF 4 agosto 2015).

Si assume che la sentenza impugnata risulterebbe viziata nella parte in cui afferma che L'eccezione pregiudiziale di nullità del ricorso davanti alla Commissione Tributaria di 1° grado di Trento per difetto di firma digitale avanzata dal Comune va respinta giacché agli atti vi è la “verifica completata con successo” della firma digitale di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della congregazione Suore di Carità, come pure la “verifica completata di successo” della firma digitale del suo difensore dott. [OSCURATO:PERSONA] , mentre, il ricorso notificato via pec al protocollo del Comune di Trento, in data 16.02.2018, depositato in allegato alle controdeduzioni del Comune di data 14.05.2018 era privo di sottoscrizione digitale; ciò in quanto il file pdf nominato “Ricorso IMU 2012 Trento sr carita.pdf” non ha l’estensione “.p7m” che, come noto, fa riferimento a un file firmato digitalmente in modalità CADES.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di legge (art. 360, primo comma n. 3, cod.proc.civ.) in relazione all’art. 9, comma 8, del d. lgs. n. 23 del 2001 che rinvia all’art. 7, co. 1, lett. i), d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, co. 3, lett. c) del d.m. 19.11.2012, n. 200.

Si deduce che erroneamente i giudici di secondo grado hanno affermato la legittimità dell’esenzione dall’Imu, a differenza dell’ICI, sul rilievo che la Commissione Europea aveva affermato che, ai fini dell’esenzione dall’IMU, le attività didattiche si ritengono svolte con modalità non commerciali quando sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto conto anche dell’assenza di relazione con lo stesso .

Al contrario, la Commissione, al par.128, concludeva che l'esenzione ICI, di cui all’art 7, comma 1, lett i), del d.lgs. 1992/504, nella versione in vigore prima della modifica apportata dal d.l.2012/200 (convertito nella legge 2012/27), derogava al sistema di riferimento e si configurava come una norma selettiva non giustificata dalla logicadel sistema tributario.

Secondo la CTR di II grado di Trento gli artt. 3 e 4 del d.m. 19.11.2012, n. 200 (pubblicato nella G.U. del23.11.2012, n. 274), sono entrati in vigore l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (ai sensi dell'art. 10 delle preleggi secondo cui «le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto»);condivisibile è pertanto l'interpretazione sulla decorrenza di questa normativa data dal Ministero dell'economia e delle finanze con la Risoluzione n. 1/DF del 3.12.2012 .

Nel ripercorrere la normativa di riferimento, la decisione della Commissione tributaria di secondo grado avrebbe omesso di considerare che il requisito del valore simbolico della retta è stato introdotto per la prima volta con il d.m. 200/2012 in materia di IMU e che pur tuttavia è stato utilizzato dalla giurisprudenza come parametro per determinare anche l'esenzione dall'imposta ICI, al fine di valutare la sussistenza o meno di attività commerciale e la conseguente imponibilità della stessa, in quanto la Commissione Europea lo aveva considerato criterio congruo a tal fine.

3. Con il terzo strumento di ricorso di deduce la violazione e falsa applicazione di legge (art. 360, primo comma n. 3, cod.proc.civ.) in relazione alle disposizioni in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 107, del [OSCURATO:PERSONA] sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

Violazione e falsa applicazione del d.m. 200/2012.

Si obietta che per porre rimedio all'infrazione per l'IMU, che ha sostituito l'ICI dal 2012 senza variare i presupposti d'imposta, lo Stato Italiano ha approvato l'art. 91 bis del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1 che ha modificato l'art. 7, comma 1, lett. i) cit., introducendo, ai fini dell'esenzione, il criterio della natura non commerciale dell'attività (anziché soltanto non esclusivamente commerciale, come in precedenza previsto), nonché il d.m. 200/2012, con cui sono stati stabiliti i requisiti ulteriori che permettono di stabilire quando le attività vengono svolte con modalità non commerciali.

Come riportato dalla Commissione Europea nel suo esame della normativa introdotta dall'art. 4, comma 3, del cit.

D.M. 200/2012 (par. 172): Per quanto riguarda le attività didattiche, queste si ritengono svolte con modalità non commerciali se sono soddisfatte alcune condizioni specifiche.

In particolare, l'attività deve essere paritaria (…) Oltre a ciò, l'attività deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero dietroversamento di un importo simbolico, tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso. (…) la natura non economica dell'istruzione pubblica non viene in linea di principio contraddetta dal fatto che talvolta gli alunni o i loro genitori debbano versare tasse scolastiche o di iscrizione, che contribuiscono ai costi di esercizio del sistema scolastico, purché tali contributi finanziari coprano solo una frazione del costo effettivo del servizio e non possano pertanto considerarsi una retribuzione del servizio prestato.(...) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le rette di importo simbolico cui si riferisce il decreto non possano essere considerate una remunerazione del servizio fornito .

4. La quarta doglianza prospetta la violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.), in relazione all’art. 115 cod.proc.civ. e all’art. 2697 cod.civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di secondo grado ammette (pag. 5) di non conoscere quale fosse il costo effettivo del servizio offerto dalla Congregazione, con cui peraltro non è stato messo in relazione.

E tuttavia può soccorrere il costo medio per studente determinato dal Ministero dell'Istruzione per lo svolgimento delle analoghe attività didattiche ( € 5.739,17 per la scuola primaria ed € 6.914,31 per la scuola secondaria di secondo grado) .

La conclusione, a parere della Commissione è pertanto quella che la retta annua di € 1.300,00 costituisca una frazione del costo medio effettivo della scuola quale ritenuto dal Ministero dell'Istruzione necessario per il suo funzionamento, tale da potere essere considerata di importo simbolico perché costituisce una piccola frazione (più di tre quarti in meno) del costo medio che si ritiene (da parte del Ministero dell'Istruzione) necessario per lo svolgimento delle attività didattiche Dunque, la sentenzanon opererebbe alcun riferimento a documenti probatori a supporto della pretesa esenzione avversaria, al contrario affermando di non conoscere il costo effettivo del servizio, pur prendendo atto che la nuova normativa in tema di esenzione dall’IMU abbia espressamente affermato che, ai fini dell'esenzione dall'imposta, è sufficiente che il corrispettivo per l'attività didattica percepito dall'ente costituisca una frazione del costo di esercizio (non una frazione massima, fin quasi a coincidere con il costo del servizio, ma una frazione che invece, osteggiando il minimo, approdi in qualchemodo alla categoria del simbolico).

In sostanza, i giudici di appello non hanno compiuto alcuna verifica in concreto circa le modalità di svolgimento dell’attività, né hanno accertato “con criteri di rigorosità”se la retta pagata costituisse un contributo per la sua entità idoneo o meno a costituire una retribuzione del servizio prestato con riferimento ai costi di gestione.

Infine, secondo l’ente ricorrente, alla luce dei principi che regolano l'incidenza dell'onere probatorio stabiliti dall'art. 2697 del codice civile, spetta al soggetto che fa valere il diritto ad un'agevolazione tributaria, che costituisce deroga al normaleregime di imposizione di fornire la prova che ricorrono in concreto le condizioni previste dalla legge per poter godere della esenzione.

5. Il quinto mezzo lamenta la violazione di legge (art. 360,primo comma n. 3, cod.proc.civ.), in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc.civ; Eccesso di potere giurisdizionale .

La decisione impugnata, partendo dalla supposta (ed errata) interpretazione del concetto di importo simbolico di fatto, si sostituisce alla valutazione operata dall’Amministrazione nell’emissione dell’avviso, senza però contestarne la fondatezza sulla base di criteri specifici e concreti.

A seguire il ragionamento della Commissione Tributaria, è sufficiente che la retta copra una piccola frazione del costo medio per studente calcolato del Ministero dell’istruzione senza alcuna attinenza con il costo effettivo.

E invece, soltanto all’esito di una specifica e concreta analisi del caso concreto si può affermare la natura non economica dell’attività, ma ciò non è stato indagato dalla CTR.

6. Con ricorso incidentale, la Congregazione deduce l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli articoli 91 e 92 cod.proc.civ., in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3, cod.proc.civ.; per aver il Giudice d’appello compensato le spese di giudizio senza offrire alcuna idonea motivazione.

In via preliminare, deve essere disattesa l’istanza di riunione presentata dall’ente locale con molteplici giudizi pendenti in cassazione ma con contribuenti diversi dalla Congregazione, non avendo il comune neppure indicato le ragioni della richiesta riunione. 7.La prima censura è priva di pregio.

Va ribadito che «In tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 - Ministero della Giustizia - , in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf".

Tale principio di equivalenza è stato affermato principalmente per affermare la validità degli atti giudiziari ai sensi degli artt. 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale» (Sez.

U - , Sentenza del 27/04/2018, n. 10266Rv. 648132 – 02: Sez. 5, del 27/11/2019, n. 30948;Cass.del 29/10/2020 , n. 23951 ).

8. Le altre censure, in quanto strettamente congiunte, possono essere esaminate congiuntamente.

Le due imposte presentano un regime normativo, quanto all’esenzione, formulato in termini leggermente differenti, il che tuttavia non ne ha impedito una uniforme interpretazione alla luce dei principi di diritto eurounitario, e segnatamente del divieto di aiuti di Stato stabilito dall’art. 107 del TFUE, di cui appresso si dirà: la norma dell’articolo 7, comma 2-bis, d.l.. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dall’articolo 39, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, dispone che l'esenzione dall’ICI si intende applicabile alle attività indicate che non abbiano esclusivamente natura commerciale , mentre dalla data di entrata in vigore del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, l’esenzione prevista dall’articolo 7, primo comma, lettera i), del d.lgs. n. 504/92 si applica agli immobili degli enti non commerciali soltanto se le attività ivi elencate vengono svolte con modalità non commerciali .

In materia, la giurisprudenza di questa Corte si è nel tempo consolidata nell’affermare che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, in relazione ai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), presuppone la ricorrenza cumulativa sia del requisito soggettivo della natura non commerciale dell'ente, sia del requisito oggettivo della diretta destinazione dell'immobile allo svolgimento delle attività previste dal medesimo art. 7, tra cui rientrano quelle volte alla didattica e all’educazione, mentre resta irrilevante la successiva destinazione degli utili, eventualmente ricavati, al perseguimento di fini sociali o religiosi, siccome riguardante un momento successivo alla loro produzione, tale da non far venir meno l'eventuale carattere commerciale dell'attività.

L’esenzione è compatibile con il divieto di aiuti di Stato, sancito dalla normativa unionale, soltanto qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, e l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico (Cass. 7415/2009; 13970/2016; Cass. 22233/2019; Cass.24044/2022; Cass.6795/2020). 8.1 Deve tenersi conto infatti della decisione della Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012, che, nel valutare se tanto l’ICI che l’IMU costituiscano aiuto di Stato in violazione del diritto dell'Unione, e segnatamente dell'articolo 107, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA], il quale dispone: «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza», ha precisato che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato. [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che anche laddove un’attività abbia una finalità sociale, questa non basta da sola a escluderne la classificazione di attività economica.

E' necessario, quindi, al fine dell'esclusione del carattere economico dell'attività, che quest'ultima sia svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico.

Con la predetta decisione la Commissione dell'Unione Europea ha valutato la compatibilità delle disposizioni legislative italiane nel tempo susseguitesi e ha osservato che, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento (v.

CGUE, 1 luglio 2008, procedimento C-49/07, MOTOE, punti 27 e 28; CGUE, 10 gennaio 2006, procedimento C-222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze, punti 107, 108, 122, 123; CGUE, 12 settembre 2000, procedimenti riunitida C - 180/98 a C - 184/98, Pavlov e altri, punti 74 e 75): pertanto, anche un soggetto che in base alla normativa nazionale è classificato come un'associazione o una società sportiva può essere considerato come un'impresa ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA].

L’unico criterio rilevante al riguardo è se il soggetto interessato svolga o meno un’attività economica.

Inoltre, osserva la Commissione, l’applicazione della normativa sugli aiuti di Stato non dipende dal fatto che un soggetto venga costituito per conseguire utili, poiché anche un ente senza fine di lucro può offrire beni e servizi sul mercato.

Rese queste premesse la Commissione ha concluso nel senso che mentre l’esenzione ICI costituisce aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, non lo è invece l’analoga esenzione IMU, considerando sia la maggiore chiarezza della norma IMU (che parla di attività non commerciali anziché di attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale) che la norma regolamentare, la quale precisa, da un lato, che per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall’altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione (come indicano le parole "in ogni caso") e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite. 8.2 Si osserva che il presupposto per l'applicazione dell'IMU è il medesimo di quello previsto dall'ICI.

L'art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre del 2011, n. 201 conv. in legge 22 dicembre 2011, n. 214 stabilisce, infatti, che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, e pertanto di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Soggetti passivi sono «il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività».

In particolare, è l’articolo 9, comma 8, d.lgs. 23/2011 a disporre che si applica all’Imu l’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 recante disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 .

Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'esenzione in parola esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito.( Cass. del 16. 06.2021, n. 17005).

Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale (Cass del 21.06.2017, nr 15407; Cass. del 4 .03.2016, n. 4333; Cass. del 26/06/2014, n. 14583; Cass. del 04/06/2014, n. 12495; Cass. del 16/01/2015, n.695; Cass. del 7.02.2013, n 2925; Cass.dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.5933) in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati. 8.3 Deve osservarsi, sulla base di quanto esposto, che: - la disposizione applicabile è quella dell’art. 4, comma 3, lett. c), del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, nella parte in cui dispone che «l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso»; - l’eventuale disavanzo di bilancio, di non ragguardevole entità e suscettivo di essere condizionato da una pluralità di fattori e come tale non esclusivamente dipendente dall’ammontare delle rette, non è capace di esprimere il concetto di corrispettivo simbolico, né dimostra che quest’ultimo sia stato determinato in assenza di relazione col costo effettivo del servizio, profilo questo che integra, invece, il parametro normativo di riferimento per stabilire il carattere non commerciale dell’attività didattica ai fini che occupano consiste nella prossimità della retta applicata dall’istituto a quelle operanti nel mercato, ha reputato il corrispettivo richiesto dall’ente ecclesiastico privo del requisito dell’irrisorietà e/o simbolicità.

Si osserva, inoltre, che, quanto al d.m. 26 giugno 2014, questa Corte, sempre in materia di IMU (sebbene in relazione all’individuazione del soggetto passivo in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing, ove non consegua la riconsegna dal bene alla società concedente) ha chiarito che le istruzioni ministeriali non possono vincolare l’interpretazione del dato normativo (cfr. Cass., Sez. 5, 23.04.2023, n. 9927, in motiv; Cass., sez. 5, 27 aprile 2022, n. 13120, Rv. 664589 - 01; Cass. Sez. 6-5, 5 settembre 2022, n. 26057; Cass., Sez., 6-5, 13 marzo 2020, n. 7227; Cass., Sez. 5, 22 luglio 2021, n. 20977; Cass. Sez.

V, 19 novembre 2019, n. 29973, Rv. 655919 - 01).

Va ribadito, dunque, che l’imprescindibile punto di riferimento è rappresentato dalla previsione normativa dell’art. 4, comma 3, lett. c) del d.m. 19 novembre 2012, che ha costituito diretta attuazione dell’art. 91, comma 3-bis, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 circa la determinazione dei «requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali».

In tale direzione, lo scrutinio da compiere deve confrontarsi con gli indici stabiliti dalla predetta disposizione, secondo cui, come si è già detto «l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso» (cfr. art. 4, comma. 3, lett. c), del d.m. 19 novembre 2012, n. 200). 8.4 Tale valutazione non può essere riducibile all’applicazione meccanica di un parametro (come il citato rapporto tra CM e CMS, di cui alle citate istruzioni) stabilito in via generale, volta per tutte, come tale funzionale ad una elaborazione forfettaria del requisito.

Il citato dato normativo, infatti, obbliga ad una valutazione puntuale, non predeterminata, riferita alle specifiche condizioni in cui opera il singolo contribuente, delineando un accertamento basato sulla verifica dell’irrisorietà della retta, in ragione della sua inidoneità a porsi pure come larvata forma retributiva dell’attività didattica prestata, come precisato da questa Corte secondo cui «a fare il discrimine in questo caso è la retta»(Cass., Sez. 5, n. 18831/2020; Sez. 5, n. 3369/2019; Sez. 5, n. 13787/2019, in motivazione; Sez. 5, n. 24308/2019, Rv. 655478 - 01; Cass., Sez. 6 - 5, n. 10754/2017, Rv. 644064 - 01; Cass., Sez. 5, n. 10483 del 2016, Rv. 639985 -01; Sez. 5, n. 19773 del 2019, Rv. 654969 - 01; Sez. 5, n. 13970 del 2016, Rv. 640244 - 01)».

In altri termini, la circostanza di conseguire o meno un guadagno e di pareggiare effettivamente i costi con i proventi risulta irrilevante se l’attività si connota economicamente e cioè per il fatto che i beni ed i servizi siano offerti al pubblico con prezzi non simbolici, non essendo sufficiente che vi sia l'idoneità, almeno tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio. 8.5 Questa Corte, ha altresì precisato (v. ex multis , Cass.15 dicembre 2020 n. 28578) che è «necessario verificare la gratuità di tali attività ovvero che gli eventuali importi versati dagli studenti siano, per la loro entità, simbolici o comunque inidonei a costituire una retribuzione del servizio prestato in quanto notevolmente inferiori ai costi di gestione.

Tale ulteriore e puntuale accertamento di fatto, da condurre in modo rigoroso, non è stato svolto nella sentenza impugnata, la quale si è limitata a richiamare quale elemento di prova del rapporto retta- costi, i dati indicati dl d.m. 2012/200 (così a pagina n. 5 della sentenza gravata) .

In conclusione, non può ritenersi l'equivalenza, ai fini che qui interessano, del concetto di corrispettivo simbolico con quello di corrispettivo inferiore rispetto alla media dei prezzi praticati nella zona.

Infatti, il corrispettivo puramente simbolico non è il corrispettivo tenue o modesto, ma quello che escludendo completamente il rapporto sinallagmatico equivale all'assenza di corrispettivo (In termini da ultimo Cass. del 14.052020, n. 8964; Cass. del 12.02.2019, n. 4066; Cass. del 29.11.2021, n. 37340) 8.6 Nella concreta fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] ha motivato nel senso dell'esenzione Imu sui locali destinati ad attività didattica sul presupposto che, nel caso di specie, il costo effettivo del servizio offerto dalla Congregazione risulta inferiore( o in linea col) al costo medio determinato dalle istruzioni ministeriali e che le retta risulterebbe simbolica, in quanto frazione del costo medio ritenuto applicabile dal Ministero; così da giungere alla conclusione della non commercialità dell'attività in questione. 8.7 Fermo restando che è onere del contribuente fornire la prova dei presupposti dell'esenzione (e quindi, nella specie, delle modalità non commerciali di svolgimento nell’immobile dell'attività di ospitalità degli anziani) e che, inoltre, l'accertamento sul punto deve essere effettuato in concreto, anno per anno, e con il rigore imposto dal carattere tassativo e di stretta interpretazione del beneficio, la conclusione alla quale è pervenuta la [OSCURATO:PERSONA] – basata su ge neriche valutazioni di significativa riduzione delle rette e di copertura di una frazione dei costi di esercizio - non si pone in linea con i principi sopra indicati.

Da un lato, il fatto che le rette applicate risultino inferiori a quelle indicate dal MIUR non ne comporta per ciò solo il carattere meramente simbolico e, con ciò, l'inidoneità ad incidere sulle regole di libera concorrenza, tanto più che le indicazioni ministeriali non possono esplicare effetto cogente in materia (Cass. del 14.02.2023, n. 4586; Cass. del 12.11.2022, n. n. 15364); d'altro lato, è lo stesso giudice regionale ad ammettere che si tratta di rette volte a coprire, sebbene solo per una non meglio precisata ‘frazione’, i costi di esercizio.

La sentenza impugnata non ha fatto dunquebuon governo dei principi ora enunciati, avendo riconosciuto il ricorrere dei presupposti dell'esenzione sulla base di criteri giuridici errati, laddove essa avrebbe dovuto accertare se le attività gestite fossero in concreto esercitate con modalità non commerciali nei termini sopra esposti e soprattutto ponendo alla base del proprio ragionamento i principi giuridici affermati anche in materia di IMU dalla giurisprudenza di legittimità.

In conclusione, deve essere respinto il primo motivo di ricorso, accolti i restanti motivi del ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria II grado Trento anche per la regolamentazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25016/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' DELLE SS.B.CAPITANIO E V.GEROSA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende controricorrente e ricorrente incidentale- - avverso SENTENZA di COMM. [OSCURATO:PERSONA] n. 28/2021depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel dicembre 2016 l'Amministrazione comunale emetteva nei confronti dell’Istituto avviso di accertamento per omesso versamento ICI 2011; anchenel 2017 l'Amministrazione comunale emetteva nei confronti dell’Istituto avviso di accertamento n. 474/2012/F per omesso versamento [OSCURATO:PERSONA] 2012. L'Istituto presentava due distinti ricorsi avverso i citati avvisi di accertamento ICI numero 396/2011/F per l'anno d' imposta 2011, notificato il 22 dicembre 2016 e l'avviso di accertamento IMU n. 474/2012/F per l'anno d'imposta 2012. Con la sentenza n. 28/01/2021, depositata il 15 marzo 2021, la Commissione tributaria di II grado di Trento, con riguardo all’avviso di accertamento relativo ad ICI 2011, respingeva il ricorso della Congregazione, mentre lo accoglieva con riferimento all’IMU, annualità 2012. Con atto di appello di data 30 settembre 2020 il Comune di Trento appellava in parte qua la sentenza n. 223.02.2019 . La CTR del Trentinorigettava l'appello del Comune di Trento. Ricorre, sulla base di cinque motivi, avverso la decisione indicata in epigrafe il Comune di Trento. La contribuente replica con controricorso, proponendo ricorso incidentale fondato su un unico motivo. Il Comune di Trento ha presentato istanza per la riunione del presente giudizio ad altri intercorrenti con istituti diversi dalla resistente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la prima censura si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.), Violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) in relazione all’art. 18, commi 3 e 4, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e agli artt. 2 e 5 del Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] e agli artt. 6 e 10 delle [OSCURATO:PERSONA] (Decreto del DGF 4 agosto 2015). Si assume che la sentenza impugnata risulterebbe viziata nella parte in cui afferma che L'eccezione pregiudiziale di nullità del ricorso davanti alla Commissione Tributaria di 1° grado di Trento per difetto di firma digitale avanzata dal Comune va respinta giacché agli atti vi è la “verifica completata con successo” della firma digitale di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della congregazione Suore di Carità, come pure la “verifica completata di successo” della firma digitale del suo difensore dott. [OSCURATO:PERSONA] , mentre, il ricorso notificato via pec al protocollo del Comune di Trento, in data 16.02.2018, depositato in allegato alle controdeduzioni del Comune di data 14.05.2018 era privo di sottoscrizione digitale; ciò in quanto il file pdf nominato “Ricorso IMU 2012 Trento sr carita.pdf” non ha l’estensione “.p7m” che, come noto, fa riferimento a un file firmato digitalmente in modalità CADES. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di legge (art. 360, primo comma n. 3, cod.proc.civ.) in relazione all’art. 9, comma 8, del d. lgs. n. 23 del 2001 che rinvia all’art. 7, co. 1, lett. i), d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, co. 3, lett. c) del d.m. 19.11.2012, n. 200. Si deduce che erroneamente i giudici di secondo grado hanno affermato la legittimità dell’esenzione dall’Imu, a differenza dell’ICI, sul rilievo che la Commissione Europea aveva affermato che, ai fini dell’esenzione dall’IMU, le attività didattiche si ritengono svolte con modalità non commerciali quando sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto conto anche dell’assenza di relazione con lo stesso . Al contrario, la Commissione, al par.128, concludeva che l'esenzione ICI, di cui all’art 7, comma 1, lett i), del d.lgs. 1992/504, nella versione in vigore prima della modifica apportata dal d.l.2012/200 (convertito nella legge 2012/27), derogava al sistema di riferimento e si configurava come una norma selettiva non giustificata dalla logicadel sistema tributario. Secondo la CTR di II grado di Trento gli artt. 3 e 4 del d.m. 19.11.2012, n. 200 (pubblicato nella G.U. del23.11.2012, n. 274), sono entrati in vigore l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (ai sensi dell'art. 10 delle preleggi secondo cui «le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto»);condivisibile è pertanto l'interpretazione sulla decorrenza di questa normativa data dal Ministero dell'economia e delle finanze con la Risoluzione n. 1/DF del 3.12.2012 . Nel ripercorrere la normativa di riferimento, la decisione della Commissione tributaria di secondo grado avrebbe omesso di considerare che il requisito del valore simbolico della retta è stato introdotto per la prima volta con il d.m. 200/2012 in materia di IMU e che pur tuttavia è stato utilizzato dalla giurisprudenza come parametro per determinare anche l'esenzione dall'imposta ICI, al fine di valutare la sussistenza o meno di attività commerciale e la conseguente imponibilità della stessa, in quanto la Commissione Europea lo aveva considerato criterio congruo a tal fine. 3. Con il terzo strumento di ricorso di deduce la violazione e falsa applicazione di legge (art. 360, primo comma n. 3, cod.proc.civ.) in relazione alle disposizioni in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 107, del [OSCURATO:PERSONA] sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Violazione e falsa applicazione del d.m. 200/2012. Si obietta che per porre rimedio all'infrazione per l'IMU, che ha sostituito l'ICI dal 2012 senza variare i presupposti d'imposta, lo Stato Italiano ha approvato l'art. 91 bis del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1 che ha modificato l'art. 7, comma 1, lett. i) cit., introducendo, ai fini dell'esenzione, il criterio della natura non commerciale dell'attività (anziché soltanto non esclusivamente commerciale, come in precedenza previsto), nonché il d.m. 200/2012, con cui sono stati stabiliti i requisiti ulteriori che permettono di stabilire quando le attività vengono svolte con modalità non commerciali. Come riportato dalla Commissione Europea nel suo esame della normativa introdotta dall'art. 4, comma 3, del cit. D.M. 200/2012 (par. 172): Per quanto riguarda le attività didattiche, queste si ritengono svolte con modalità non commerciali se sono soddisfatte alcune condizioni specifiche. In particolare, l'attività deve essere paritaria (…) Oltre a ciò, l'attività deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero dietroversamento di un importo simbolico, tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso. (…) la natura non economica dell'istruzione pubblica non viene in linea di principio contraddetta dal fatto che talvolta gli alunni o i loro genitori debbano versare tasse scolastiche o di iscrizione, che contribuiscono ai costi di esercizio del sistema scolastico, purché tali contributi finanziari coprano solo una frazione del costo effettivo del servizio e non possano pertanto considerarsi una retribuzione del servizio prestato.(...) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le rette di importo simbolico cui si riferisce il decreto non possano essere considerate una remunerazione del servizio fornito . 4. La quarta doglianza prospetta la violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.), in relazione all’art. 115 cod.proc.civ. e all’art. 2697 cod.civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di secondo grado ammette (pag. 5) di non conoscere quale fosse il costo effettivo del servizio offerto dalla Congregazione, con cui peraltro non è stato messo in relazione. E tuttavia può soccorrere il costo medio per studente determinato dal Ministero dell'Istruzione per lo svolgimento delle analoghe attività didattiche ( € 5.739,17 per la scuola primaria ed € 6.914,31 per la scuola secondaria di secondo grado) . La conclusione, a parere della Commissione è pertanto quella che la retta annua di € 1.300,00 costituisca una frazione del costo medio effettivo della scuola quale ritenuto dal Ministero dell'Istruzione necessario per il suo funzionamento, tale da potere essere considerata di importo simbolico perché costituisce una piccola frazione (più di tre quarti in meno) del costo medio che si ritiene (da parte del Ministero dell'Istruzione) necessario per lo svolgimento delle attività didattiche Dunque, la sentenzanon opererebbe alcun riferimento a documenti probatori a supporto della pretesa esenzione avversaria, al contrario affermando di non conoscere il costo effettivo del servizio, pur prendendo atto che la nuova normativa in tema di esenzione dall’IMU abbia espressamente affermato che, ai fini dell'esenzione dall'imposta, è sufficiente che il corrispettivo per l'attività didattica percepito dall'ente costituisca una frazione del costo di esercizio (non una frazione massima, fin quasi a coincidere con il costo del servizio, ma una frazione che invece, osteggiando il minimo, approdi in qualchemodo alla categoria del simbolico). In sostanza, i giudici di appello non hanno compiuto alcuna verifica in concreto circa le modalità di svolgimento dell’attività, né hanno accertato “con criteri di rigorosità”se la retta pagata costituisse un contributo per la sua entità idoneo o meno a costituire una retribuzione del servizio prestato con riferimento ai costi di gestione. Infine, secondo l’ente ricorrente, alla luce dei principi che regolano l'incidenza dell'onere probatorio stabiliti dall'art. 2697 del codice civile, spetta al soggetto che fa valere il diritto ad un'agevolazione tributaria, che costituisce deroga al normaleregime di imposizione di fornire la prova che ricorrono in concreto le condizioni previste dalla legge per poter godere della esenzione. 5. Il quinto mezzo lamenta la violazione di legge (art. 360,primo comma n. 3, cod.proc.civ.), in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc.civ; Eccesso di potere giurisdizionale . La decisione impugnata, partendo dalla supposta (ed errata) interpretazione del concetto di importo simbolico di fatto, si sostituisce alla valutazione operata dall’Amministrazione nell’emissione dell’avviso, senza però contestarne la fondatezza sulla base di criteri specifici e concreti. A seguire il ragionamento della Commissione Tributaria, è sufficiente che la retta copra una piccola frazione del costo medio per studente calcolato del Ministero dell’istruzione senza alcuna attinenza con il costo effettivo. E invece, soltanto all’esito di una specifica e concreta analisi del caso concreto si può affermare la natura non economica dell’attività, ma ciò non è stato indagato dalla CTR. 6. Con ricorso incidentale, la Congregazione deduce l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli articoli 91 e 92 cod.proc.civ., in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3, cod.proc.civ.; per aver il Giudice d’appello compensato le spese di giudizio senza offrire alcuna idonea motivazione. In via preliminare, deve essere disattesa l’istanza di riunione presentata dall’ente locale con molteplici giudizi pendenti in cassazione ma con contribuenti diversi dalla Congregazione, non avendo il comune neppure indicato le ragioni della richiesta riunione. 7.La prima censura è priva di pregio. Va ribadito che «In tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 - Ministero della Giustizia - , in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". Tale principio di equivalenza è stato affermato principalmente per affermare la validità degli atti giudiziari ai sensi degli artt. 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale» (Sez. U - , Sentenza del 27/04/2018, n. 10266Rv. 648132 – 02: Sez. 5, del 27/11/2019, n. 30948;Cass.del 29/10/2020 , n. 23951 ). 8. Le altre censure, in quanto strettamente congiunte, possono essere esaminate congiuntamente. Le due imposte presentano un regime normativo, quanto all’esenzione, formulato in termini leggermente differenti, il che tuttavia non ne ha impedito una uniforme interpretazione alla luce dei principi di diritto eurounitario, e segnatamente del divieto di aiuti di Stato stabilito dall’art. 107 del TFUE, di cui appresso si dirà: la norma dell’articolo 7, comma 2-bis, d.l.. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dall’articolo 39, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, dispone che l'esenzione dall’ICI si intende applicabile alle attività indicate che non abbiano esclusivamente natura commerciale , mentre dalla data di entrata in vigore del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, l’esenzione prevista dall’articolo 7, primo comma, lettera i), del d.lgs. n. 504/92 si applica agli immobili degli enti non commerciali soltanto se le attività ivi elencate vengono svolte con modalità non commerciali . In materia, la giurisprudenza di questa Corte si è nel tempo consolidata nell’affermare che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, in relazione ai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), presuppone la ricorrenza cumulativa sia del requisito soggettivo della natura non commerciale dell'ente, sia del requisito oggettivo della diretta destinazione dell'immobile allo svolgimento delle attività previste dal medesimo art. 7, tra cui rientrano quelle volte alla didattica e all’educazione, mentre resta irrilevante la successiva destinazione degli utili, eventualmente ricavati, al perseguimento di fini sociali o religiosi, siccome riguardante un momento successivo alla loro produzione, tale da non far venir meno l'eventuale carattere commerciale dell'attività. L’esenzione è compatibile con il divieto di aiuti di Stato, sancito dalla normativa unionale, soltanto qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, e l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico (Cass. 7415/2009; 13970/2016; Cass. 22233/2019; Cass.24044/2022; Cass.6795/2020). 8.1 Deve tenersi conto infatti della decisione della Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012, che, nel valutare se tanto l’ICI che l’IMU costituiscano aiuto di Stato in violazione del diritto dell'Unione, e segnatamente dell'articolo 107, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA], il quale dispone: «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza», ha precisato che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato. [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che anche laddove un’attività abbia una finalità sociale, questa non basta da sola a escluderne la classificazione di attività economica. E' necessario, quindi, al fine dell'esclusione del carattere economico dell'attività, che quest'ultima sia svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico. Con la predetta decisione la Commissione dell'Unione Europea ha valutato la compatibilità delle disposizioni legislative italiane nel tempo susseguitesi e ha osservato che, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento (v. CGUE, 1 luglio 2008, procedimento C-49/07, MOTOE, punti 27 e 28; CGUE, 10 gennaio 2006, procedimento C-222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze, punti 107, 108, 122, 123; CGUE, 12 settembre 2000, procedimenti riunitida C - 180/98 a C - 184/98, Pavlov e altri, punti 74 e 75): pertanto, anche un soggetto che in base alla normativa nazionale è classificato come un'associazione o una società sportiva può essere considerato come un'impresa ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA]. L’unico criterio rilevante al riguardo è se il soggetto interessato svolga o meno un’attività economica. Inoltre, osserva la Commissione, l’applicazione della normativa sugli aiuti di Stato non dipende dal fatto che un soggetto venga costituito per conseguire utili, poiché anche un ente senza fine di lucro può offrire beni e servizi sul mercato. Rese queste premesse la Commissione ha concluso nel senso che mentre l’esenzione ICI costituisce aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, non lo è invece l’analoga esenzione IMU, considerando sia la maggiore chiarezza della norma IMU (che parla di attività non commerciali anziché di attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale) che la norma regolamentare, la quale precisa, da un lato, che per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall’altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione (come indicano le parole "in ogni caso") e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite. 8.2 Si osserva che il presupposto per l'applicazione dell'IMU è il medesimo di quello previsto dall'ICI. L'art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre del 2011, n. 201 conv. in legge 22 dicembre 2011, n. 214 stabilisce, infatti, che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, e pertanto di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. Soggetti passivi sono «il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività». In particolare, è l’articolo 9, comma 8, d.lgs. 23/2011 a disporre che si applica all’Imu l’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 recante disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 . Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'esenzione in parola esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito.( Cass. del 16. 06.2021, n. 17005). Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale (Cass del 21.06.2017, nr 15407; Cass. del 4 .03.2016, n. 4333; Cass. del 26/06/2014, n. 14583; Cass. del 04/06/2014, n. 12495; Cass. del 16/01/2015, n.695; Cass. del 7.02.2013, n 2925; Cass.dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.5933) in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati. 8.3 Deve osservarsi, sulla base di quanto esposto, che: - la disposizione applicabile è quella dell’art. 4, comma 3, lett. c), del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, nella parte in cui dispone che «l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso»; - l’eventuale disavanzo di bilancio, di non ragguardevole entità e suscettivo di essere condizionato da una pluralità di fattori e come tale non esclusivamente dipendente dall’ammontare delle rette, non è capace di esprimere il concetto di corrispettivo simbolico, né dimostra che quest’ultimo sia stato determinato in assenza di relazione col costo effettivo del servizio, profilo questo che integra, invece, il parametro normativo di riferimento per stabilire il carattere non commerciale dell’attività didattica ai fini che occupano consiste nella prossimità della retta applicata dall’istituto a quelle operanti nel mercato, ha reputato il corrispettivo richiesto dall’ente ecclesiastico privo del requisito dell’irrisorietà e/o simbolicità. Si osserva, inoltre, che, quanto al d.m. 26 giugno 2014, questa Corte, sempre in materia di IMU (sebbene in relazione all’individuazione del soggetto passivo in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing, ove non consegua la riconsegna dal bene alla società concedente) ha chiarito che le istruzioni ministeriali non possono vincolare l’interpretazione del dato normativo (cfr. Cass., Sez. 5, 23.04.2023, n. 9927, in motiv; Cass., sez. 5, 27 aprile 2022, n. 13120, Rv. 664589 - 01; Cass. Sez. 6-5, 5 settembre 2022, n. 26057; Cass., Sez., 6-5, 13 marzo 2020, n. 7227; Cass., Sez. 5, 22 luglio 2021, n. 20977; Cass. Sez. V, 19 novembre 2019, n. 29973, Rv. 655919 - 01). Va ribadito, dunque, che l’imprescindibile punto di riferimento è rappresentato dalla previsione normativa dell’art. 4, comma 3, lett. c) del d.m. 19 novembre 2012, che ha costituito diretta attuazione dell’art. 91, comma 3-bis, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 circa la determinazione dei «requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali». In tale direzione, lo scrutinio da compiere deve confrontarsi con gli indici stabiliti dalla predetta disposizione, secondo cui, come si è già detto «l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso» (cfr. art. 4, comma. 3, lett. c), del d.m. 19 novembre 2012, n. 200). 8.4 Tale valutazione non può essere riducibile all’applicazione meccanica di un parametro (come il citato rapporto tra CM e CMS, di cui alle citate istruzioni) stabilito in via generale, volta per tutte, come tale funzionale ad una elaborazione forfettaria del requisito. Il citato dato normativo, infatti, obbliga ad una valutazione puntuale, non predeterminata, riferita alle specifiche condizioni in cui opera il singolo contribuente, delineando un accertamento basato sulla verifica dell’irrisorietà della retta, in ragione della sua inidoneità a porsi pure come larvata forma retributiva dell’attività didattica prestata, come precisato da questa Corte secondo cui «a fare il discrimine in questo caso è la retta»(Cass., Sez. 5, n. 18831/2020; Sez. 5, n. 3369/2019; Sez. 5, n. 13787/2019, in motivazione; Sez. 5, n. 24308/2019, Rv. 655478 - 01; Cass., Sez. 6 - 5, n. 10754/2017, Rv. 644064 - 01; Cass., Sez. 5, n. 10483 del 2016, Rv. 639985 -01; Sez. 5, n. 19773 del 2019, Rv. 654969 - 01; Sez. 5, n. 13970 del 2016, Rv. 640244 - 01)». In altri termini, la circostanza di conseguire o meno un guadagno e di pareggiare effettivamente i costi con i proventi risulta irrilevante se l’attività si connota economicamente e cioè per il fatto che i beni ed i servizi siano offerti al pubblico con prezzi non simbolici, non essendo sufficiente che vi sia l'idoneità, almeno tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio. 8.5 Questa Corte, ha altresì precisato (v. ex multis , Cass.15 dicembre 2020 n. 28578) che è «necessario verificare la gratuità di tali attività ovvero che gli eventuali importi versati dagli studenti siano, per la loro entità, simbolici o comunque inidonei a costituire una retribuzione del servizio prestato in quanto notevolmente inferiori ai costi di gestione. Tale ulteriore e puntuale accertamento di fatto, da condurre in modo rigoroso, non è stato svolto nella sentenza impugnata, la quale si è limitata a richiamare quale elemento di prova del rapporto retta- costi, i dati indicati dl d.m. 2012/200 (così a pagina n. 5 della sentenza gravata) . In conclusione, non può ritenersi l'equivalenza, ai fini che qui interessano, del concetto di corrispettivo simbolico con quello di corrispettivo inferiore rispetto alla media dei prezzi praticati nella zona. Infatti, il corrispettivo puramente simbolico non è il corrispettivo tenue o modesto, ma quello che escludendo completamente il rapporto sinallagmatico equivale all'assenza di corrispettivo (In termini da ultimo Cass. del 14.052020, n. 8964; Cass. del 12.02.2019, n. 4066; Cass. del 29.11.2021, n. 37340) 8.6 Nella concreta fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] ha motivato nel senso dell'esenzione Imu sui locali destinati ad attività didattica sul presupposto che, nel caso di specie, il costo effettivo del servizio offerto dalla Congregazione risulta inferiore( o in linea col) al costo medio determinato dalle istruzioni ministeriali e che le retta risulterebbe simbolica, in quanto frazione del costo medio ritenuto applicabile dal Ministero; così da giungere alla conclusione della non commercialità dell'attività in questione. 8.7 Fermo restando che è onere del contribuente fornire la prova dei presupposti dell'esenzione (e quindi, nella specie, delle modalità non commerciali di svolgimento nell’immobile dell'attività di ospitalità degli anziani) e che, inoltre, l'accertamento sul punto deve essere effettuato in concreto, anno per anno, e con il rigore imposto dal carattere tassativo e di stretta interpretazione del beneficio, la conclusione alla quale è pervenuta la [OSCURATO:PERSONA] – basata su ge neriche valutazioni di significativa riduzione delle rette e di copertura di una frazione dei costi di esercizio - non si pone in linea con i principi sopra indicati. Da un lato, il fatto che le rette applicate risultino inferiori a quelle indicate dal MIUR non ne comporta per ciò solo il carattere meramente simbolico e, con ciò, l'inidoneità ad incidere sulle regole di libera concorrenza, tanto più che le indicazioni ministeriali non possono esplicare effetto cogente in materia (Cass. del 14.02.2023, n. 4586; Cass. del 12.11.2022, n. n. 15364); d'altro lato, è lo stesso giudice regionale ad ammettere che si tratta di rette volte a coprire, sebbene solo per una non meglio precisata ‘frazione’, i costi di esercizio. La sentenza impugnata non ha fatto dunquebuon governo dei principi ora enunciati, avendo riconosciuto il ricorrere dei presupposti dell'esenzione sulla base di criteri giuridici errati, laddove essa avrebbe dovuto accertare se le attività gestite fossero in concreto esercitate con modalità non commerciali nei termini sopra esposti e soprattutto ponendo alla base del proprio ragionamento i principi giuridici affermati anche in materia di IMU dalla giurisprudenza di legittimità. In conclusione, deve essere respinto il primo motivo di ricorso, accolti i restanti motivi del ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria II grado Trento anche per la regolamentazione
Sentenza Cassazione n. 17142/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris