CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00735/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 142 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze manifestamente infondate, quanto al calcolo del periodo di prescrizione in presenza di recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale (il ricorrente non ha infatti tenuto del doppia aumento previsto per la suddetta recidiva, prima dall'art. 157, secondo comma cod. pen., per determinare il tempo necessario a prescrivere, e poi dall'art. 161, secondo comma f, cod. pen.(per stabilire la durata della sospensione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1