CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06480/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2013/2020R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] , in persona del le- gale rappresentante pro temporeed elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 119-A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 6947/2019 depositata il 14/11/2019. Oggetto: Appalto lavori pubblici – Concessione di sola costruzione – Danno da incolpevole af- fidamento R.G.N. 2013/2020 Ud. 29/10/2025CC Sez. S1 - R.G. 2013/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 2 di 11 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29/10/ 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 6947/2019, pubblicata in data 14 novembre 2019, la Corte d'appello di Roma, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 21746/2016 del 27 ottobre 2016, nel contraddittorio tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l'appello “a suo tempo interposto dall ' Ammini- strazione Provinciale di Roma”e condannato [OSCURATO:SOCIETA]. alla resti- tuzione di tutto quanto dalla medesima percepito in virtù delle statui- zioni della precedente sentenza della stessa Corte capitolina n. 4554/ 2010,depositata in data 8 novembre 2010 e cassata da questa [OSCURATO:SOCIETA]. aveva originariamente convenuto innanzi il Tribu- nale di Roma l'[OSCURATO:PERSONA] di Roma, chiedendo la con- danna di quest'ultima al pagamento della somma di £. 6.969.977.567, oltre accessori di legge, per una serie di riserve iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale dei lavori di costruzione dell'ITCG di Net- tuno, svolti sulla base della convenzione di concessione stipulata con la medesima Provincia in data 23 febbraio 1990. In prime cure la domanda era stata parzialmente accolta dal Tribu- nale con sentenza n. 23074/2004, la quale era stata gravata di appello da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. 3. La Corte d'appello di Roma aveva accolto parzialmente il gra- vame e, con sentenza n. 4554/2010, depositata il giorno 8 novembre 2010, aveva dichiarato la responsabilità dell'Ente per i danni subiti dalla impresa per effetto della sospensione oggetto della terza riserva, af- fermando che la Provincia aveva ingenerato l'affidamento della conces- Sez. S1 - R.G. 2013/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 3 di 11 sionaria circa l'avvenuta approvazione della relativa perizia di variante, inducendola a riprendere i lavori, che invece erano stati in seguito og- getto di nuova sospensione. 4. Proposto ricorso da parte della Provincia di Roma, questa Corte, con la già richiamata sentenza n. 21746/2016 del 27 ottobre 2016, aveva cassato con rinvio la decisione della Corte d'appello di Roma, enunciando il seguente principio: "la 'concessione di sola costruzione', non solo obbliga il concessio- nario a compiere l'opera pubblica, come nell'appalto, ma lo investe di poteri e facoltà proprie dell'ente concedente, quali la progettazione dell'opera o dei lavori, la direzione degli stessi, la sorveglianza, la scelta degli appaltatori, e le attività tecniche e/o amministrative preparatorie o connesse o comunque accessorie all'esecuzione del lavori stessi; so- stituendosi il concessionario all'amministrazione concedente nello svol- gimento dell'attività organizzativa e direttiva necessaria per realizzare l'opera pubblica, nessun affidamento del concessionario possono inge- nerare note o comunicazioni dell'amministrazione concernenti lo stato di elaborazione ed approvazione della progettazione da parte dell'ente, comprese eventuali varianti in corso d'opera, anche con riferimento al reperimento della necessaria provvista finanziaria". 5. La Corte d'appello, nella decisione ora impugnata, dopo aver pre- messo che nel giudizio di rinvio non era consentita alle parti la possi- bilità di prendere conclusioni diverse da quelle precedentemente ras- segnate o da quelle conseguenti alla cassazione, ha osservato che, alla luce del principio enunciato da questa Corte, la domanda originaria- mente formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva ritenersi fondata, dal momento che quest'ultima, operando nell'ambito di una concessione di sola opera, non avrebbe potuto maturare un legittimo affidamento in ordine alla sussistenza di provvista finanziaria della perizia di variante. Sez. S1 - R.G. 2013/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 4 di 11 6. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma ricorre [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]- TALE. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione all'art. 112 c.p.c. La ricorrente, dopo avere rammentato che nel corso dell'esecu- zione dei lavori furono disposte tre sospensioni, evidenzia che la prima decisione della Corte d'appello poi cassata da questa Corte aveva rico- nosciuto non solo il danno conseguente alla nuova – terza – sospen- sione dei lavori,disposta dopo che la ricorrente medesima, riprendendo i lavori dopo la loro seconda sospensione, aveva maturato un affida- mento in ordine all'approvazione della perizia di variante, ma anche il danno derivante dall'eccessivo protrarsi della sospensione rispetto a quello necessario per l'approvazione del progetto di variante su de- scritto. Argomenta, quindi, che la decisione impugnata avrebbe radical- mente omesso di pronunciarsi su tale profilo, in violazione dell'art. 112 c.p.c. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa motivazione in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. Sez. S1 - R.G. 2013/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 5 di 11 Si censura la decisione impugnata per aver adottato una motiva- zione del tutto apparente in ordine al merito della decisione, ed in par- ticolare di non aver adottato alcuna motivazione “sulla questione della legittimità o meno della sospensione disposta dall'Amministrazione e sulle relative voci di danno”. La ricorrente censura ulteriormente un passaggio motivazionale nel quale la Corte territoriale afferma che la ricorrente “non può impu- tare a terzi le conseguenze pregiudizievoli del proprio erroneo affida- mento”ed al riguardo argomenta di non aver “mai imputato a terzi le conseguenze del proprio affidamento”e che “il giudizio è rimasto — e rimane confinato —fra l'Amministrazione e l'Appaltatore, senza che vi sia mai stato alcun riferimento a terzi”. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., “Nullità della sentenza (…) per omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”. Deduce la ricorrente che la Corte d'appello avrebbe omesso sia “ogni scrutinio in merito alla questione della legittimità o meno della sospensione” sia l'esame delle risultanze della consulenza tecnica d'uf- ficio. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, testualmente, “viola- zione e/o falsa applicazione (art. 360, comma l, n. 5 c.p.c.) dell'art.384 c.p.c., nonché nell'applicare leggi n. 107 del 1919, n. 1657 del 1926 e n. 1137 del 1929 e dell'art. I della L. 584/77 (applicabili ratione temporis) che definiscono la concessione si sola costruzione”. La ricorrente censura la decisione impugnata per essersi confor- mata in modo improprio al principio enunciato da questa Corteed evi- denzia che in tale principio “si era ben delineata la competenza dell'ap- paltatore nella concessione di sola costruzione, limitata alle sole "atti- Sez. S1 - R.G. 2013/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 6 di 11 vità tecniche e/o amministrative preparatorie o connesse o comunque accessorie all'esecuzione dei lavori stessi" e non di certo a "tutti i poteri e le facoltà, anche amministrativa", di competenza, invece, della com- mittente pubblica”. Argomenta,quindi, che ogni atto riguardante l ' approvazione dell a varianteera sottoposto alla pubblica committente, senza che la ricor- rente medesima potesse influire. Ne conseguirebbe che “anche imputando a Camad l'errore nell'affi- damento sulla sussistenza della provvista finanziaria, la Corte d'Appello avrebbe comunque dovuto confermare la responsabilità dell'Ammini- strazione riguardo alla sospensione, poiché divenuta illegittima a causa dell'abnorme ritardo nell'approvazione della perizia, su cui, si ripete Camad in nulla poteva incidere”. 2. I motivi di ricorso sono, nel loro complesso, inammissibili. 2.1. Quanto al primo motivo, invero, si deve rilevare il mancato rispetto del canone di specificità di cui all'art. 366 c.p.c.dal momento che la ricorrente omette di riprodurre anche solo in minima misura o di localizzare adeguatamente gli atti daiquali dovrebbe emergere la for- mulazione della domanda che assume non essere stata esaminata dalla Corte territorialein sede di rinvio. Carenza che concerne, in particolare, sia l'originaria domanda for- mulata in prime cure sia l'atto di appello che ha dato origine alla prima decisione della Corte capitolina, non essendo a tal fine sufficient e la riproduzione (§ 10 del ricorso) di un frammento della prima decisione della Corte d'appello, il cui contenuto, peraltro, viene apoditticamente esplicato dalla ricorrente nel suo riferirsi alla terza sospensione dei la- vori, non emergendo in alcun modo tale puntualizzazione dal tenore del passaggio riprodotto. Sez. S1 - R.G. 2013/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 7 di 11 Carenza, questa, che nel caso di specie risulta ancora più rilevante nel momento in cui il controricorso –anch'esso genericamente, invero –contesta la ricostruzione offerta nel ricorso, deducendo che la pretesa che la ricorrente assume non essere stata esaminata dalla Corte terri- toriale era stata disattesa dal giudice di prime cure, risultando, quindi, imprescindibile,ai fini della decisione, l ' adeguata puntualizzazione dei contenuti e delle conclusioni che caratterizzavano l'atto di appello dell'odiernaricorrente. Carenzache preclud e l ' esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, atteso che quest'ultimo presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di cen- sura (Cass. Sez. L -Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021). Si deve anzi osservare che l'assunto su cui si basa l'impianto argo- mentativo del motivo risulta confutato proprio dalla precedente sen- tenza n. 21746/2016 di questa Corte, nel momento in cui la stessa aveva osservato testualmente (al § 2) che la precedente sentenza della Corte d'appello di Romaaveva preliminarmente “precisato che la ma- teria del contendere era limitata all'accertamento della legittimità, o meno, della terza riserva(…)” ed aveva ritenuto sussistente “la respon- sabilità della p.a. per i danni subiti dall'impresa, per effetto di detta sospensione, avendo la Provincia ingenerato, a parere del giudice del gravame, l'affidamento della concessionaria circa l'avvenuta approva- zione della relativa perizia di variante, inducendola a riprendere i lavori, che venivano, invece, nuovamente sospesi in data 25 giugno 1992”, così delimitando non solo l'ambito del decisum del primo giudizio di gravame -ma anche, e conseguentemente, l'ambito del giudizio di rin- vio- al solo tema del risarcimento del danno da illegittimo affidamento, Sez. S1 - R.G. 2013/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 8 di 11 come del resto correttamente osservato dalla decisione impugnata nelle proprie premesse. Non si può non evidenziare, infine, che la stessa ricorrente,nell'am- bito delle argomentazioni svolte nel motivo, opera reiterati riferimenti (pagg. 11, 12, 13) aproprie allegazioni e deduzioni svolte nel giudizio di rinvio ma nulla di specifico viene a dedurre in ordine alle allegazioni e conclusioni formulate nell'originaria domandae nel successivo atto di appello. 2.2. In relazione agli ulteriori tre motivi, a questo punto, deve pro- cedersi alla declaratoria di assorbimento improprio (Cass. Sez. 1 -Or- dinanza n. 26507 del 14/09/2023; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 48 del 04/01/2022), dal momento che il mancato accoglimento del primo mo- tivo escluda la necessità o la possibilità di procedere al loro esame, essendo gli stessi accomunati dal postulato –indimostrato - della esi- stenza di una statuizione che lo stesso ricorso, col primo motivo , as- sume non essere stata adottata. E infatti: – quanto al secondo motivo, si deve osservare che, escluso in capo alla Corte territoriale l'obbligo di pronunciarsi su una do- manda la tesi della cui formulazione è stata disattesa, risulta automaticamente esclusa qualunque violazione dell'obbligo di motivazionein relazione ad una statuizione che risulta assente perché alcuna domanda risulta essere stata formulata, poten- dosi solo osservare, per completezza , che il riferimento a “terzi” impiegato in un passaggio della decisione impugnata – e censurato dal motivo di ricorso - era da intendersi , eviden- temente, come riferito a qualunque soggetto diverso dalla stessa ricorrente - e quindi , nel concreto, all ' odierna controri- corrente quale unica altra potenziale responsabile – e non Sez. S1 - R.G. 2013/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 9 di 11 certo come riferimento alla responsabilità di terzi non meglio determinati; – quanto al terzo motivo, ancora una volta deve ritenersi che, esulando la domanda che la ricorrente ha dedotto – ma non suffragato –di aver formulato dall'ambito del thema deciden- dum, non vi eraper la Corte territoriale onere di valutazione di fatti asseritamente inerenti a tale domanda, non senza rile- vare, ulteriormente, che la doglianza risulta formulata con ul- teriore carenza di specificità ex art. 366 c.p.c., omettendo di precisare i presupposti per la formulazione di un motivo ex art. 360, n. 5), c.p.c. come da questa Corte individuati (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 6 - 3, Sen- tenza n. 25216 del 27/11/2014; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 9253 del 11/04/2017)in quanto il motivo si limita ad un asso- lutamente generico ed indeterminato richiamo agli atti delle fasi di merito; – quanto al quarto ed ultimo motivo, si deve osservare che , come nel caso dei precedenti, lo stesso, in virtù della sua for- mulazione, veniva a porre una netta alternativa: in caso di giu- dizio di fondatezza del primo motivo, avendo la Corte territo- riale omesso di pronunciarsi su una domanda regolarmente formulata, sarebbe apparsa evidente l'impossibilità di configu- rare una violazione o falsa applicazione di norme di legge,con conseguente assorbimento- questa volta proprio - del motivo (Cass. Sez. L -Sentenza n. 12193 del 22/06/2020; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 8571 del 06/04/2018); nel caso - cui in questa sede si è pervenuti - di mancato accoglimento dello stesso primo motivo,con esclusione di una lacuna nel decisum della Corte d'appello, risulta a questo punto radicalmente preclusa Sez. S1 - R.G. 2013/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 10 di 11 in radice la configurabilità di una ipotesi di inadeguato governo delle norme invocate. 3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con con- seguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore d ella con- troricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate diretta- mente in dispositivo. 4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup- posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con- creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve- nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna laricorrente a rifondere a lla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-qua- ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della r