CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15298/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] procura speciale in atti e con domicilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rap-presentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta deliberazionedella Giunta regionale n. 2264 del 30 aprile 2024 e procura speciale in attie con domicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 1559/2023depositata il 16/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9558/2024Numero sezionale 422/2026Numero di raccolta generale 15298/2026Data pubblicazione 20/05/20261.– [OSCURATO:PERSONA], in qualità di organismo pagatore degli aiutieuropei della [OSCURATO:PERSONA] (PAC) alle aziende agricole locali, haproposto opposizione, innanzi al Tribunale di Cremona, avverso il decretoingiuntivo n. 1309 del 2017, emesso per la somma di euro 327.718,58 infavore della società [OSCURATO:PERSONA] s.s., a titolo di contributi comunitari ri-conosciuti, ai sensi del reg. CE n. 1782/2003 per le annate dal 2008 al 2015,ma mai liquidati.Il Tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, ri-tenendo legittima la compensazione atecnica, operata dalla Regione, tra lesomme dovute alle aziende agricole a titolo di aiuti europei e gli importi dicui le stesse aziende sarebbero state debitrici nei confronti della Regioneper i prelievi supplementari o sanzioni applicate per il superamento dellecdd. quote latte.E' stata esclusa l'operatività dell'art. 1246 n. 3 cod. civ., in quanto lacompensazione era stata operata nell'ambito di un unico rapporto, attra-verso un mero accertamento contabile delle reciproche partite di dare eavere tra le parti.Per la compensazione atecnica era infatti sufficiente la sola iscrizionedella posta passiva gravante sull'azienda agricola nel registro dei debitori,anche per gli ordini di pagamento emessi nel regime anteriore all'entrata invigore del Regolamento CE n. 1034 del 2008.La ricorrente ha proposto impugnazione, che la Corte d'appello di Bre-scia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato, confermando la sta-tuizione di primo grado.2.- Ricorre per la cassazione dell'indicata sentenza la Società AgricolaS.s. [OSCURATO:PERSONA] e Figli con quattro motivi.Resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:SOCIETA].Il giudizio è stato avviato alla trattazione camerale.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.Numero registro generale 9558/2024Numero sezionale 422/2026Numero di raccolta generale 15298/2026Data pubblicazione 20/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione deirequisiti legali di compensazione previsti dalla legislazione nazionale all'art.1243 cod. civ., denunciando l'errata e fuorviante interpretazione della ope-razione di compensazione impropria, finanziaria e atecnica, e dell'unicità delrapporto come motivo legittimante l'operazione, nonché la violazione ed er-rata interpretazione del Reg. CE n. 1034 del 2008 e dell'art. art. 8-ter,comma 2, della legge n. 33 del 2009.La sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenutoche per i contributi dell'Unione Europea conseguenti alla politica agricola ei correlati debiti da prelievo supplementare relativo alle quote latte, sarebbeammissibile la c.d. compensazione impropria o atecnica, nel rilievo che ilsistema PAC si fonda su un rapporto unico e prevede un unico regime dipagamenti diretti.2.– Con il secondo motivo la ricorrente fa valere, in relazione all'art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione di legge ed errata appli-cazione e interpretazione dell'art. 8-ter, comma 2, della legge n. 33 del2009 in punto di “litigiosità” del credito.La sentenza sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto la mancatacontestazione degli importi richiesti dall'azienda agricola e di quelli oppostiin compensazione.Non sarebbero state valorizzabili in tal senso, infatti, le mere obiezioni,peraltro generiche, mosse ai prelievi effettuati con riferimento ad alcunecampagne, non avendo la parte dedotto, né tanto meno provato, di avereritualmente impugnato i provvedimenti applicativi o il loro annullamento.3.– Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 cod. civ. Vi sarebbe stata la necessità di provare il controcredito perquote latte posto in compensazione.Numero registro generale 9558/2024Numero sezionale 422/2026Numero di raccolta generale 15298/2026Data pubblicazione 20/05/2026La sentenza impugnata sarebbe erronea laddove ha ritenuto che la do-cumentazione prodotta dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA], ovvero il “Registro debi-tori riportante le compensazioni”, costituisse prova dell'esistenza dei pre-lievi supplementari dedotti in compensazione.4.– Con il quarto motivo si fa valere nella dedotta violazione e falsaapplicazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., il difetto dei pre-supposti per procedere, come avvenuto, alla compensazione delle spese dilite.5.– I motivi dal primo al terzo sono infondati per le ragioni di seguitoindicate.5.1.– Con orientamento ormai consolidato, la giurisprudenza di legitti-mità ritiene che, in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo dicontributi dell'Unione Europea conseguenti alla [OSCURATO:PERSONA](PAC) ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quotelatte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizioneche il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici dimerito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine dovendosi valorizzarel'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parteintegrante del sistema PAC, il cui corretto funzionamento complessivo po-stula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte cheabbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del registronazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'a-gricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della PAC, comeconfigurato dal diritto dell'Unione europea (per un esame funditus della ma-teria: Cass., Sez. I, Sentenza 3 novembre 2020, n. 24325; in termini: Cass.,Sez. 1, 27 dicembre 2021, n. 41593; Cass., Sez. I, 23 maggio 2022, n.16530; Cass., Sez. I, 10 maggio 2023, n. 12721; Cass., Sez. I, 12 luglio2023, n. 19942; Cass., Sez. I, 11 agosto 2025, n. 23046).5.2.– Questa Corte ha così ritenuto che il regime dei contributi previstoper la PAC costituisce un sistema complesso che prevede l'attribuzione, aNumero registro generale 9558/2024Numero sezionale 422/2026Numero di raccolta generale 15298/2026Data pubblicazione 20/05/2026favore degli agricoltori, di diverse forme di aiuto e che, al contempo, ponerestrizioni in capo agli stessi e agli Stati membri, affinché siano rispettati ivincoli posti a livello europeo per un corretto sviluppo dell'agricoltura.Il sistema è pensato come un unicum con più attori che agiscono a livellidifferenti per perseguire gli obiettivi previsti dal Trattato, in primo luogol'Unione Europea e lo Stato membro in qualità di "finanziatori" e, al con-tempo, di controllori del processo di erogazione dei contributi, in secondoluogo gli organismi di coordinamento e gli organismi pagatori a livello na-zionale e locale e, infine, i beneficiari, ovvero gli agricoltori individuali oriuniti in associazioni e cooperative, le imprese agricole, di produzione, tra-sformazione o commercializzazione.I vari soggetti e, in particolare, l'insieme degli organismi nazionali confunzioni di raccordo tra l'Unione Europea e i beneficiari dei pagamenti, de-vono agire per garantire l'effettività del sistema nel suo complesso e pre-servare la struttura unica, uniforme e bilanciata della PAC su tutto il terri-torio Europeo.All'indicato fine, è fondamentale che gli Stati membri diano una correttaapplicazione della disciplina europea in materia di agricoltura ed evitino difrapporre ostacoli alla corretta applicazione delle misure previste da Bruxel-les, dove il regime delle quote latte è parte della PAC e costituisce uno deimaggiori titoli di debito che maturano in capo ai produttori agricoli, sicchéassume particolare rilievo il tema del recupero delle somme dovute dai pro-duttori di latte a tale titolo e che i produttori, i quali abbiano contribuito alsuperamento dei limiti nazionali «sono debitori verso lo Stato membro delpagamento del loro contributo al prelievo dovuto soltanto per il supera-mento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili» (quinto "conside-rando" del Regolamento (CE) n. 1788/2003).Il sistema, per la sua peculiare strutturazione, si fonda su un rapportounico e prevede un regime unico di pagamenti diretti degli aiuti PAC conNumero registro generale 9558/2024Numero sezionale 422/2026Numero di raccolta generale 15298/2026Data pubblicazione 20/05/2026domanda unica, con cui l'agricoltore può chiedere il pagamento di premiafferenti a più settori di intervento.Conclusivamente, la compensazione si pone quale misura comunitaria atutela del sistema PAC perché lo finanzia anche mediante il recupero delprelievo supplementare, come desumibile dall'art. 34 del Regolamento (CE)n. 1290/2005, e la compensabilità tra aiuti e prelievi di derivazione comu-nitaria, quale mero accertamento contabile del dare e dell'avere all'internodi un unico rapporto, diviene connaturata alla struttura stessa dell'indicatosistema e trova a livello europeo la propria fonte di legittimazione diretta eimmediata e tanto per la primazia del diritto europeo, all'interno dei singoliordinamenti nazionali.5.3.– In siffatta cornice, come rimarcato da questa Corte per i richiamaticontenuti dell'indirizzo che si è formato sul tema, non è ravvisabile alcunaviolazione dei principi in tema di compensazione, di cui agli artt. 1241 c.c.e segg., giacché la compensazione impropria tra aiuti e prelievi, nell'ambitodel medesimo rapporto unitario, è un effetto diretto e naturale conseguenzadella normativa europea, insito nel modo stesso con il quale è strutturata eopera la PAC.La compensazione impropria implica un mero accertamento contabiledel dare e dell'avere che, efficacemente, attua e soddisfa il sistema del pre-lievo supplementare e la ratio che presiede al meccanismo delle c.d. quotelatte, come individuata dalla Corte di Giustizia (sentenza del 25 marzo 2004,C-231/00, C-303/2000 e C-451/00), consistente nel ristabilire l'equilibriotra la domanda e l'offerta sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenzestrutturali, limitando la produzione del latte.5.4.– Quanto all'estremo della litigiosità del credito e quindi della con-testazione preclusiva all'operatività del meccanismo della compensazionemodo congruo e specifico dalla ricorrente, non valendo, in senso contrario,il precedente, pure indicato (Cass. 11 agosto 2025, n. 23046), in cui questaNumero registro generale 9558/2024Numero sezionale 422/2026Numero di raccolta generale 15298/2026Data pubblicazione 20/05/2026Corte, in una diversa fattispecie, in applicazione del perimetro di accerta-mento rimesso al giudice del merito, ha invece ritenuto soddisfatto l'indicatoestremo nella congruità della motivazione della Corte d'appello impugnatache, in un giudizio monitorio, nella fase di cognizione piena, aveva rigettatol'opposizione a decreto ingiuntivo.La ricorrente ha richiamato in ricorso, senza fornire puntuali indicazionicirca la loro rilevanza nella fattispecie, alcune pronunce della Corte di giu-stizia (sentenze 11 settembre 2019, C- 46/18, e 27 giugno 2019, C-348/18)che si occupano dei parametri di quantificazione della produzione lattierocasearia, ai fini dell'applicazione del sistema di contingentamento produttivoe del relativo sistema sanzionatorio, che è questione sostanzialmente di-versa da quella in esame.La Corte di giustizia ha infatti bocciato la gestione italiana delle quotelatte, ritenendo la normativa nazionale sulla riassegnazione delle quote ec-cedentarie non conforme ai regolamenti europei.5.5.– In applicazione dei richiamati principi, la cui intima ragionevolezzadà ragione dell'adesione prestata da questo Collegio, i primi tre motivi diricorso sono infondati e come tali vanno rigettati.6.– Il quarto motivo è infondato e finanche inammissibile nella pianacontinuità, all'interno della giurisprudenza di questa Corte, del principio chevuole la statuizione sulle spese sindacabile nel giudizio di legittimità nellasola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccom-benza, ponendole a carico della parte risultata totalmente vittoriosa (piùrecentemente: Cass., Sez. Lav. 14 ottobre 2025, n. 27392).7.– Conclusivamente il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa-mento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 9558/2024Numero sezionale 422/2026Numero di raccolta generale 15298/2026Data pubblicazione 20/05/2026contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass. S.U. n. 23535 del20/9/2019). P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida infavore della Regione [OSCURATO:SOCIETA] in euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agliaccessori di legge.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. del 30 maggio2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versa-mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il PresidenteGuido Mercolino