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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 43973/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 11/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di rapina, lesioni personali e minacce.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina del cellulare; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p...

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico.

Quanto al primo motivo deve essere ricordato come secondo l'orientamento di questa corte di cassazione nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene; e proprio in applicazione di tale affermazione la Corte ha ritenuto sussistente il dolo specifico del reato di rapina nella ingiusta utilità morale perseguita dall'imputato, che aveva sottratto mediante violenza alla ex fidanzata il telefono cellulare, al fine di rivelare al padre della donna, la relazione sentimentale che questa aveva instaurato con un altro uomo (Sez. 2, n. 11467 del 10/03/2015, Rv. 263163).

Trattasi pertanto di affermazione del tutto speculare al caso in esame e che esclude qualsiasi fondatezza alla prima doglianza.

Il secondo motivo è generico; invero il ricorso: - nulla dice in ordine alla proposizione di uno specifico motivo di gravame in fase di appello; - nulla riferisce in relazione alla data di invio e ricezione del vaglia postale; - nulla precisa in ordine al valore del cellulare sottratto ed ai danni alla persona subiti.

Peraltro poiché la rapina è reato plurioffensivo e nel caso in esame oltre a tale delitto appaiono consumati anche le fattispecie di lesioni personali con invalidità protratta per oltre 15 giorni e minacce gravi l'importo offerto (mille euro) appare ictu oculi inidoneo all'integrale riparazione del danno patrimoniale e soprattutto personale patito.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 Il 4onsigliere [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] CA9nr:::

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 11/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di rapina, lesioni personali e minacce. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina del cellulare; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p... Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Quanto al primo motivo deve essere ricordato come secondo l'orientamento di questa corte di cassazione nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene; e proprio in applicazione di tale affermazione la Corte ha ritenuto sussistente il dolo specifico del reato di rapina nella ingiusta utilità morale perseguita dall'imputato, che aveva sottratto mediante violenza alla ex fidanzata il telefono cellulare, al fine di rivelare al padre della donna, la relazione sentimentale che questa aveva instaurato con un altro uomo (Sez. 2, n. 11467 del 10/03/2015, Rv. 263163). Trattasi pertanto di affermazione del tutto speculare al caso in esame e che esclude qualsiasi fondatezza alla prima doglianza. Il secondo motivo è generico; invero il ricorso: - nulla dice in ordine alla proposizione di uno specifico motivo di gravame in fase di appello; - nulla riferisce in relazione alla data di invio e ricezione del vaglia postale; - nulla precisa in ordine al valore del cellulare sottratto ed ai danni alla persona subiti. Peraltro poiché la rapina è reato plurioffensivo e nel caso in esame oltre a tale delitto appaiono consumati anche le fattispecie di lesioni personali con invalidità protratta per oltre 15 giorni e minacce gravi l'importo offerto (mille euro) appare ictu oculi inidoneo all'integrale riparazione del danno patrimoniale e soprattutto personale patito. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il 4onsigliere [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] CA9nr:::
Sentenza Cassazione n. 43973/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris