CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 18068/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22321/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] PRESTINARIn. 13, presso lo studio dell’avv . prof. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrenteprincipale- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche in via disgiunta tra di loro; -controricorrente -ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] PRESTINARIn. 13, presso lo studio dell’avv . prof. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrenteal ricorso incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 897/2021 , depositata il28/06/2021, R.G.N. 317/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza n. 755/2015 la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado (che aveva annullato il licenziamento intimato da [OSCURATO:SOCIETA] al dipendente [OSCURATO:PERSONA] e ordinato la reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento del danno), ha dichiarato risolto, con effetto dalla data di licenziamento (29.4.2014), il rapporto di lavoro ed ha condannato la società al pagamento di una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in applicazione dell’art. 18, comma 5, della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 92 del 2012. 2. Avverso tale sentenza (confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17723 del 2017) [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in base alle intercettazioni estratte il 4.3.2021 dagli atti del procedimento penale R.G.N.R. – P.M. n. 43655/2018 e R.G. G.I.P. n. 14731/2019, articolando quattro motivi. 3. La Corte d’appello, con sentenza n. 897/2021 ha respinto il ricorso per revocazione. 4. Ha ritenuto che le intercettazioni non fossero decisive per poter affermare la natura ritorsiva del licenziamento, poiché la Corte d'appello, con la sentenza n. 755/2015, aveva accertato come sussistenti alcuni dei fatti di rilievo disciplinare contestati e ciò consentiva di escludere che la finalità di ritorsione fosse stata la ragione unica e determinante del recesso; che gli accertamenti in fatto sulla commissione di taluni addebiti contestati non potevano essere rimessi in discussione attraverso l'istituto della revocazione, avendo gli stessi trovato conferma anche all'esito del ricorso in cassazione proposto dal lavoratore; parimenti non potevano trovare ingresso in sede di revocazione le questioni, già oggetto del primo motivo di ricorso in cassazione, concernenti la illiceità dei modi con cui la società aveva raccolto la prova degli illeciti disciplinari; considerazioni analoghe valevano per la censura relativa alla quantificazione dell'indennità risarcitoria, di cui all'art. 18, comma 5 citato, già proposta con il ricorso per cassazione, non risultando comunque le intercettazioni decisive per modificare l'entità della indennità riconosciuta in misura congrua. 5. Avverso la sentenza n. 897/2021, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. La [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato, con un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso al ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis1. cod. proc. civ. Considerato che: 6. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 395, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. 7. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere rigettato i motivi di ricorso per revocazione poiché vertevano su “aspetti e temi” giàdecisi nel precedente giudizio di appello e oggetto anche del ricorso per cassazione; osserva che il giudizio di revocazione costituisce una nuova fase di merito, in cui il giudice è chiamato a pronunciarsi esattamente sui medesimi “aspetti e temi” già oggetto della sentenza revocanda, ma sulla base della valutazione di nuovi documenti e mezzi di prova di cui la parte ricorrente abbia avuto incolpevolmente conoscenza e disponibilità solo in data successiva alla pronuncia impugnata e che risultino idonei a modificare il dato fattuale posto a base della decisione di cui si chiede la revocazione; afferma che la produzione in giudizio di un nuovo documento (nella specie le intercettazioni) - volto a comprovare che i vertici di UnipolSai avevano deciso, ben tre mesi prima (nell'ottobre 2013) delle condotte contestate disciplinarmente (relative al periodo dicembre 2013- gennaio 2014), di trovare un pretesto per espellere il Gulino dall'azienda, perché ritenuto una sorta di “spia” al servizio dei precedenti soci di maggioranza della società, e di sottoporlo, a tal fine, a pedinamento tramite agenzia investigativa - sia idoneo a minare radicalmente tutti i presupposti fattuali su cui si basa la sentenza d'appello n. 755 del 2015, che ha escluso il carattere ritorsivo del licenziamento ed ha qualificato come legittimo il controllo difensivo svolto dalla agenzia investigativa. 8. Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 395, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e dell’art. 1345 cod. civ. 9. Si censura la sentenza d'appello per aver ritenuto non decisiva la prova che le intercettazioni offrono della finalità ritorsiva del recesso, sebbene nella sentenza del 2015 tale finalità fosse stata esclusa per difetto di prova sul punto, oltre che per essere comprovati gliaddebiti di rilievo disciplinare, circostanza di per sé idonea a negare l’esistenza di un motivo illecito unico e determinante; si afferma che quest'ultima motivazione non esime il giudice della revocazione dall’obbligo di interrogarsi se, pur in presenzadi prova dell'inadempimento del lavoratore (peraltro, di “scarso rilievo”), le intercettazioni non rivelino che l'unico reale motivo di licenziamento risiedesse nella volontà dell'amministratore delegato di espellere il dipendente ad ogni costo dall'azienda, decisione assunta e pianificata ben prima che venisse rinvenuto un suo qualsiasi inadempimento contrattuale all'esito del pedinamento cui il medesimo è stato sottoposto; che la giurisprudenza sulla necessità che il motivo ritorsivo sia unico e determinante non preclude al lavoratore di offrire la prova che, in realtà, la motivazione del recesso risieda esclusivamente nella finalità ritorsiva e che la contestazione disciplinare, ove pure fondata, non sia affatto una motivazione “concorrente”, ma semplicemente il “pretesto” utilizzato per perseguire la finalità ritorsiva e per camuffarla; che le intercettazioni telefoniche prodotte sono platealmente decisive nell'offrire la piena prova che il Gulino sia stato vittima di un pianificato disegno di epurazione destinato a tutti coloro che in qualche modo avevano legami con i vecchi soci di maggioranza. 10. Con il terzo motivo si addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione dell’art. 395, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 3, 4 e 8 della legge n. 300 del 1970 e degli artt. 11, 24 e 36 del d.lgs. 196 del 2003. 11. Si censura la sentenza d'appello per aver ritenuto che la questione sulla violazione delle norme in materia di controlli datoriali fosse stata decisa dalla sentenza n. 755del 2015 e dalla sentenza di legittimità e che il ricorso per revocazione mirasse in modo surrettizio a riaprire il giudizio su questi profili; si osserva che la sentenza Cass. n. 17723 del 2017 si fondava sulla qualificazione del controllo datoriale comedifensivo in base agli accertamenti fattuali e alla valutazione di merito operata dai giudici del reclamo; che la Corte adita per revocazione avrebbe dovuto verificare se le intercettazioni recassero nuovi elementi fattuali idonei a qualificare il controllo datoriale come offensivo ed esplorativo, diretto cioè ad indagare eventuali inadempimenti da parte dei dipendenti; che le intercettazioni prodotte confermano che la società ha posto in essere controlli esplorativi ed offensivi, decisi sin dall'ottobre 2013, al fine di rinvenire mancanze del lavoratore da poter contestare in via disciplinare e da elevare a pretesto per il licenziamento dello stesso, nella piena consapevolezza della illegittimità di tale provvedimento. 12. Con il quarto motivo si deduce laviolazione dell’art. 395 cod. proc. civ., dell’art. 18, comma 5, della legge n. 300 del 1970 e degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost.13. Si censura la sentenza impugnata per essersi astenuta dal rinnovare, alla luce degli elementi di prova risultanti dalle intercettazioni, il giudizio di merito circa la congruità della quantificazione dell'indennità risarcitoria operata con la sentenza del 2015, ritenendo che tale rinnovazione fosse preclusa dal rigetto delle censure (di legittimità) mosse con il ricorso in cassazione. 14. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato [OSCURATO:SOCIETA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 395, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello considerato quale data di decorrenza del termine per proporre il ricorso per revocazione quella della materiale apprensione da parte del Gulino della documentazione, senza invece appurare quando la controparte avesse avuto consapevolezza dell'esistenza di tale documentazione o comunque quando aveva acquisito un grado di conoscenza del contenuto di essa sufficiente a valutarne il rilievo revocatorio. 15. I motivi di ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica. Essi sono infondati. 16. L’art. 395 n. 3 cod. proc. civ. prevede che possanoessere impugnate per revocazione le sentenze d’appello (passate in giudicato) “se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario”. 17. Questa Corte ha chiarito che “la decisività del documento, ai fini della proponibilità della domanda di revocazione a norma dell'art. 395, n. 3, cod. proc. civ., postula che esso sia idoneo, mediante la provadiretta dei fatti di causa, a provocare una statuizione diversa, evidenziando che il giudice della sentenza revocanda avrebbe adottato una pronuncia di segno opposto ove ne avesse avuto conoscenza. Ne consegue che una siffatta decisività va negata non soltanto quando l'atto ritrovato possa offrire semplici elementi indiziari, utilizzabili per dimostrare quei fatti esclusivamente nel concorso con altri dati, ma anche quando dia la prova diretta di un fatto che non sia stato ritenuto determinante per la definizione della contesa, e che potrebbe palesarsi risolutivo solo in esito ad una revisione dell'apprezzamento della sua irrilevanza” (Cass. n. 13650 del 2004; v. anche Cass. n. 29385 del 2011). Si è aggiunto che l'apprezzamento dell'efficacia probatoria e del carattere di decisività del nuovo documento, prodotto a sostegno dell'istanza di revocazione, rientra nei poteri del giudice di merito e pertanto è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da sufficiente e coerente motivazione (così Cass. n. 9639 del 2006), o meglio da motivazione rispondente ai requisiti di cui all’art. 132 c.p.c. (v. Cass., S.U. n. 8053 e 8054 del 2014). 18. La sentenza impugnata ha escluso il carattere di decisività delle intercettazioni di cui il lavoratore è entrato in possesso dopo la sentenza del 2015 e dopo il passaggio in giudicato della stessa. Più esattamente, i giudici di appello aditi per revocazione hanno considerato il fatto che le intercettazioni dovrebbero dimostrare, l’intento ritorsivo del datore di lavoro, elemento non dirimente ai fini della decisione assunta con la originaria sentenza d’appello, in quanto motivo non unico e determinante in presenza della prova di sussistenza degli addebiti disciplinari contestati. Dal che discende, nella prospettiva della sentenza ora impugnata, che se anche i giudici della sentenza revocanda avessero conosciuto il contenuto delle intercettazioni, non avrebbero adottato una soluzione diversa della lite. 19. Il difetto di decisività delle intercettazioni, affermato nella sentenza n. 897 del 2021, deve ritenersi assorbente ed esaustivo anche rispetto alla tesi attorea, che vorrebbe desumere dal documento nuovo la prova della irrilevanza dell’illecito disciplinare, degradato a mero pretesto per attuare e camuffare la finalità ritorsiva. La sentenza n. 897/2021, invece, dando peso all’accertamento “di fatti significativi di rilievo disciplinare” ed anche “considerando le intercettazioni telefoniche prodotte”, ha confermato la idoneità di quegli addebiti a sorreggere la decisione di recesso, escludendo logicamente che essi potessero essere inglobati ed attratti nel disegno ritorsivo, di estromissione del dipendente dalla compagine aziendale, quale strumento di realizzazione di esso. 20. Tale valutazione, compiuta dai giudici della revocazione, e sorretta da motivazione priva di vizi rilevanti ai fini dell’art. 132 c.p.c. (su cui v. Cass., S.U. n. 8053 e 8054 del 2014), non è censurabile in questa sede di legittimità, dovendosi peraltro considerare come la sentenza impugnata (pag. 9), attraverso il richiamo e la trascrizione di massime di legittimità (Cass. n. 8202 del 2004), abbia sottolineato il difetto di decisività dell’atto che “sia in grado di offrire meri elementi indiziari, utilizzabili solo per una revisione del convincimento espresso dalla sentenza revocanda in esito ad un riesame complessivo del precedente quadro probatorio coordinato con il nuovo dato acquisito”, così qualificando come meramente indiziari gli elementi desumibili nella specie dalle intercettazioni telefoniche. 21. Il ritenuto difetto di decisività delle intercettazioni telefoniche rende infondati anche i rilievi, che su di esse dovrebbero poggiare, in ordine al carattere esplorativo ed offensivo dei controlli datoriali e riguardo alla misura dell’indennità risarcitoria. 22. Dal rigetto del ricorso principale discende l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 23. La regolazione delle spese di lite segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 24. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensidel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,