CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2018
Cassazione n. 15205/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12058/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 35, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende rappresentato unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Padova al viale della [OSCURATO:PERSONA] n. 51, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende; -controricorrente – Ric. 2018n. 12058 sez. S2 - ud. 12 /04/2023 [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – avverso la sentenza n. 177 /20 18 , pubblicata dalla Corte di Appello di Veneziain data 25/1/2018, e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12aprile 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio - davanti al Tribunale di Bassano del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , chiedendo loro la restituzione della somma pari a L. 200.000.000, che assumeva di avere mutuato con previsione di un tasso di interesse semestrale pari al 12% dell’importo. A sostegno della domanda l’attore produceva in copia 4 assegni dell’importo pari a L. 12.000.000 cadauno, a lui consegnati dai Tessarolo asseritamente in pagamento degli interessi sulla somma data a mutuo. 2. Si costituivano i convenuti, contestando nel merito gli assunti attorei, escludendo in particolare che gli assegni versati riguardassero la corresponsione degli interessi, dovendo gli stessi essere imputati a titolo di pagamento dei lavori idraulici eseguiti dal Girardi nel forno di proprietà dei fratelli Tessarolo. 3. Il Tribunale di Bassano del Grappa con sentenza n. 715/11 rigettava la domanda del Girardi, ritenendo non raggiunta la prova della stipula del contratto di mutuo ed escludendo la possibilità di deferire giuramento suppletorio in virtù dell’assenza di sufficienti elementi indiziari. 4. I l Girardi interponeva appello avverso la suddetta sentenza,lamentando l’omesso ed errato apprezzamento dei fatti Ric. 2018n. 12058 sez. S2 - ud. 12 /04/2023 di causa, dovendosi ritenere provate le circostanze poste a fondamento della domanda. 5. Nel giudizio di appello si costituivano i Tessarolo contestando i motivi di gravame e chiedendone il rigetto. 6.La Corte d’appello di Venezia confermava integralmente la statuizione del Tribunale rigettando la domanda dell’attore, evidenziando come il primo giudice avesse correttamente rilevato la totale mancanza di elementi di prova volti all’accertamento di un contratto di mutuo. In particolare, non risultava dimostrata né la stipula del contrato di mutuo, né la consegna del danaro che il Girardi assumeva di aver prestato ai fratelli Tessarolo e neppure l’accordo sull’ammontare degli interessi. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: “violazione dell’art. 360 n.3 c.p.c. in relazione all’art. 2697 co. 2 c.c. per violazione e falsa applicazione di tale ultima norma”. Con la suddetta censura il ricorrente si duole dell’accertamento compiuto nei gradi di merito, per avere i giudici mancato di rilevare che la prova della causa del trasferimento di danaro (mediante pagamento dei quattro assegni) non era stata fornita dai convenuti, avendo invece l’attore dimostrato che la stessa non poteva consistere nel pagamento dei lavori idraulici relativi al forno di proprietà dei fratelli Tessarolo. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: “violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione ali artt. 1813 e 2727 ss. Ric. 2018n. 12058 sez. S2 - ud. 12 /04/2023 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione delle corrispondenti norme e giacchè emergente ex actis l’approdo logico – indiziario al fatto ignoto della perfezione, inter partes, del contratto di mutuo, oggetto di contenzioso, alla luce dei plurimi fatti, (gravi, precisi e concordanti) costituiti dalla consegna dei 4 assegni a corredo della citazione, oltre che del fallimento della prova di parte convenuta circa una contrapposta destinazione diversa degli assegni rispetto a quella allegata dall’attore”. La seconda censura involge l’apprezzamento del quadro probatorio emerso nelle sedi di merito. In particolare, il ricorrente ritiene che la produzione in giudizio dei quattro assegni e il conseguente mancato assolvimento dell’onere della prova dei convenuti relativamente alla causa del trasferimento degli stessi debba considerarsi sufficiente a ritenere provata la sussistenza del contratto di mutuo, anche attraverso l’utilizzo delle presunzioni semplici perché gravi, precise e concordanti. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: “violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1813 e 2727 ss. c.p.c. per violazione delle corrispondenti norme, ben potendo il contratto di mutuo, per il quale non necessita la forma scritta ad substantiam, essere provato tramite la prova testimoniale e quella logica”. Anche la terza censura involge l’apprezzamento del quadro probatorio e lamenta l’erronea valutazione degli elementi istruttori emersi nel corso del giudizio, come la deposizione testimoniale della teste [OSCURATO:PERSONA] e la mancata prova da parte dei convenuti della causa del trasferimento di danaro mediante i quattro assegni. Ric. 2018n. 12058 sez. S2 - ud. 12 /04/2023 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: “violazione dell’art. 360 n. 3 in relazione all’art. 2736, n. 2, c.p.c. per violazione e falsa applicazione della corrispondente norma”. Con l’ultimo motivo il ricorrente lamenta, ancora una volta, l’errore compiuto dal giudice in sede di gravame, che non avrebbe posto a fondamento della decisione la mancata prova della causa del trasferimento avvenuto mediante i quattro assegni. 5. I quattro motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono in parte inammissibiliin parte infondati. Le censure, infatti, seppure formalmente proposte per violazione di legge si risolvono, invece, in una inammissibile richiesta dirivalutazione in fatto della vicenda. La Corte d’Appello ha confermato la statuizione del Tribunale circa l’assoluta mancanza di prova del contratto di mutuo asseritamente stipulato tra le parti. Il ricorrente non ha provato in alcun modo la dazione della somma di lire 200.000 che afferma aver dato in prestito alla controparte. Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto; ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la "res" oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, Ric. 2018n. 12058 sez. S2 - ud. 12 /04/2023 non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale (Sez. 2, Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021, Rv. 662908 -01). In altri termini, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, in primo luogo la consegna del denaro unitamente al titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. L 'esistenza di un contratto di mutuo , infatti,non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro dal mutuante al mutuatario (Sez. 2 , Ordinanza n. 24328 del 16/10/2017, Rv. 645796 -01). Ciò vale a maggior ragione in un caso come quello di specie dove la consegna degli assegni è avvenuta a partiinvertite ovvero dal mutuatario (fratelli Tessarolo) al mutuante (Girardi) ; sulla base di questa sola circostanza non può ritenersi provata l’esistenzadi un contratto di mutuo . Nessuna violazione dell’art. 2697 c.c. è dato riscontrare nel caso in esame. L’onere della prova delcontratto di mutuo gravava sul Girardi e, dunque, è priva di rilevanza la censura circa il fatto che i Tessarolo non avevano provato il titolo in virtù del quale avevano consegnato i suddetti assegni al Girardi. La Corte d'Appello, peraltro, ha ritenuto provato che i suddetti ti t oli costituissero il pagamento di alcuni lavori svolti dal Girardi e ha ribadito la mancanza di provadel contratto di mutuo per duecento milioni di lire stipulato oralmente. Risulta evidente l’inconsistenza delle censure svolted a l ricorrente. 6. Il ricorso è rigettato. Ric. 2018n. 12058 sez. S2 - ud. 12 /04/2023 7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 5600, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per