CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2026
Cassazione n. 14317/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria trasmessa dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in cui la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, illustrando ulteriormente l'eccezione di prescrizione dedotta con il primo motivo di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la ricorrente omette di considerare che ai fini del calcolo della prescrizione del reato per cui si procede (commesso il 26/10/2017) si applica la sospensione del corso della prescrizione per la durata massima di anni uno e mesi sei, di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103 (cfr. Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01); considerando detto periodo, pertanto, la prescrizione del reato maturerà il 25/10/2026; ii) il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha adeguatamente argomentato in ordine alla responsabilità della ricorrente e alla insussistenza di elementi che consentano di ravvisare la particolare tenuità del fatto, escludendo la rilevanza della sola incensuratezza dell'imputata (cfr. i punti 2.1. e 2.2.); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P P.Q.M