CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2022
Cassazione n. 32934/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-Z5 ORDINANZA sul ricorso 33673/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 10 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di sé medesimo; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 55 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 461/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 4/4/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/7/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] perché fossero solidalmente condannate a risarcirgli ex articolo 2043 c.c. un danno di euro 6536,95, derivato dalla notifica effettuatagli di una cartella di pagamento di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. riguardante omessa dichiarazione di valore ai sensi dell'articolo 14 d.p.r. 115/2001 di una causa davanti al Giudice di pace di Fermo in cui, a sua insaputa, sarebbe stato nominato difensore di [OSCURATO:PERSONA] - precisamente, codifensore con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] - e dal pagamento della relativa somma dopo il rigetto di un suo ricorso davanti al giudice tributario. Le convenute si costituivano congiuntamente, resistendo. Il tribunale, con sentenza del 17 aprile 2015, rigettava la domanda attorea. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui le controparti resistevano, e che la Corte d'appello di Ancona rigettava con sentenza del 4 aprile 2019. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso - illustrato anche con memoria - da cui si sono difese con controricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: Il ricorso è composto di tre motivi. 1.1 D primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 83 ss. c.p.c. e 1703 ss. c.c. il giudice d'appello "ha totalmente omesso di rilevare" che il ricorrente non aveva stipulato un contratto di mandato e non aveva sottoscritto né la procura per autentica né l'atto."Risulta provato e documentato" secondo il ricorrente che quest'ultimo era "all'oscuro" che le controparti lo indicavano difensore, ed era così rimasto almeno finché non gli era pervenuto l'invito al pagamento da parte della cancelleria per l'omessa dichiarazione del valore nell'atto di cui era "unica responsabile" l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice d'appello non avrebbe tenuto conto del fatto che il ricorso fosse stato firmato da lei, per cui era "illecito" qualificare difensore il ricorrente. 1.2 Non corrisponde al vero che il giudice d'appello non abbia considerato la questione del conferimento e del ricevimento del mandato: anzi, il giudice d'appello ricostruisce i fatti proprio per giungere ad accertare che, come ritenuto già dal giudice di prime cure, l'attuale ricorrente era stato nominato difensore ed era consapevole di tale conferimento di mandato, non rilevando d'altronde - correttamente osserva - sul rapporto di mandato le norme processuali relative al rilascio della procura. Così infatti si legge nella pagina 6 della sentenza: "In definitiva risulta pienamente condivisibile il giudizio espresso dal tribunale in ordine alla consapevolezza in capo all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del conferimento del mandato in suo favore, senza che al riguardo possano assumere rilievo le disposizioni di carattere processuale riguardanti il rilascio della procura in quanto insuscettibili di influire sul rapporto intercorso tra la parte ed il proprio difensore in ragione del mandato allo stesso conferito." Il motivo, in certi passi molto scarno e/o assertivo, si sviluppa poi sul piano fattuale, patendone quindi una evidente inammissibilità. Risulta in conclusione in parte infondato e in parte inammissibile. 2.1 Il secondo motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell'articolo 2729 in relazione agli articoli 2721-2722 c.c. Sarebbe incomprensibile nella sua sentenza il giudice d'appello laddove per l'avv. [OSCURATO:PERSONA] "riterrebbe, presuntivamente, ... un mandato difensivo sulla base di fax inviatigli successivamente alla redazione, alla sottoscrizione ed al deposito dell'atto". Anche se si ritenesse sufficiente il fax inviato 20 giorni dopo il deposito del ricorso, in tale fax si farebbe riferimento ad una mera domiciliazione presso lo studio dell'attuale ricorrente, e non ad una codifesa. Ciò evidenzierebbe che "all'atto della nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], lo stesso non ne fosse a conoscenza", e che quindi ne mancasse l'accettazione; ma neppure dopo ne sarebbe stato informato, il fax del 13 dicembre 2006 riguardando soltanto la domiciliazione. Inoltre il fax del 2 febbraio 2007, che secondo controparte dimostrerebbe che l'attuale ricorrente sapesse della domiciliazione avvenuta, "denota l'esatto opposto, cioè che dopo ben tre mesi dal deposito del ricorso l'attuale ricorrente "non aveva ancora ricevuto alcuna istruzione al riguardo". Anche durante il giudizio "le contraddittorie deposizioni e produzioni documentali avevano tentato di dimostrare" che egli fosse almeno domiciliatario, mentre nell'atto introduttivo era "illecitamente indicato quale codifensore". La Corte d'appello richiama come elemento da cui "il mandato sarebbe presunto" il fatto che l'attuale ricorrente, dopo la notifica della contestazione della cancelleria, "avrebbe minacciato di rinunciare al mandato attribuitogli". Obietta il ricorrente che "non a caso il sottoscritto professionista affermava «ATTRIBUITOMI»" proprio perché nell'atto si rinveniva una illecita attribuzione a lui della qualifica di difensore, non essendo mai stato conferito e accettato il mandato ed essendo l'avv. [OSCURATO:PERSONA] rimasto "totalmente all'oscuro". Dunque il giudice d'appello avrebbe utilizzato una presunzione semplice benché il valore della causa lo vietasse ai sensi degli articoli 2729, 2721 e 2722 c.c., e inoltre avrebbe trascurato la regola (articolo 2729 c.c.) che le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti. La corte territoriale avrebbe dovuto escludere la sussistenza del mandato perché nell'atto introduttivo non vi era sottoscrizione della procura e anche per la totale estraneità dell'attuale ricorrente ad ogni attività difensiva. Inoltre le controparti non avrebbero provato alcun accordo preventivo al deposito o di corresponsione di emolumenti professionali prima o dopo il presunto mandato. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], quindi, non sarebbe mai stato codifensore. 2.2 Si è dinanzi, ictu ocuii, ad una prospettazione fattuale alternativa a quella adottata dal giudice di merito. Quanto alla prova presuntiva, poi, è vero che esiste, ai sensi dell'articolo 2721, primo comma, c.c., il limite di valore previsto anche per la prova testimoniale, ma come si evince dal secondo comma della stessa norma il giudice può comunque - anche implicitamente, è logico - consentire di superarlo (cosa ormai più che ordinaria visto l'importo di euro 2,58), come evidentemente qui ha deciso di fare. Questa parte del motivo è dunque manifestamente infondata, mentre ritorna inammissibile quella ulteriore consistente in una valutazione negativa degli elementi utilizzati dal giudice (e si ricorda, ad abundantiam, che anche sulla base di un unico fatto noto può essere costruita la prova presuntiva, purché tale fatto sia grave e preciso, il requisito della concordanza essendo dettato soltanto per l'ipotesi in cui, nel caso concreto, ne emerga più di uno: v. Cass. sez. 5, ord. 28 aprile 2021 n. 11162; Cass. sez. 1, ord. 26 settembre 2018 n. 23153; Cass. sez. 5, 15 gennaio 2014 n. 656; Cass. sez. 5, 29 luglio 2009 n. 17574; Cass. sez. 1, 11 settembre 2007 n. 19088; Cass. sez. 5, 9 agosto 2002 n. 12060; Cass. sez. 2, 4 maggio 1999 n. 4406; Cass. sez. 3, 3 febbraio 1999 n. 914). Il motivo pertanto risulta in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato. 3.1 Il terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 2043 ss. c.c., in quanto nessun comportamento sarebbe stato addebitato al ricorrente "ai fini della responsabilità nella causazione del danno".Si ribadisce "quanto trascurato" dalla corte territoriale, e cioè che il ricorrente non avrebbe stipulato alcun contratto di mandato, non avrebbe firmato la procura e nulla avrebbe avuto a che fare con l'atto e la difesa, e altresì che non sarebbe stato lui a commettere la violazione amministrativa, bensì la commisero le "parti intimate", le quali quindi dovrebbero esserne le uniche responsabili. Sussisterebbero allora tutti i presupposti per la responsabilità ex articolo 2043 c.c. delle controparti, di cui si analizzano pertanto condotta, elemento soggettivo, danno e nesso causale. 3.2 Si è dinanzi, con assoluta evidenza, ad una censura direttamente e integralmente fattuale, che persegue, con conseguente inammissibilità, un terzo grado di merito. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 5000, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norm