CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15364/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 134/24 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha riformato la sentenza del Tribunale di Foggia cV condanna per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, riducendo la pena inflitta ad anni uno e mesi quattro di reclusione; Rilevato che il ricorso - nella parte in cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte della rinunzia dell'imputato ai motivi di appello concernenti la responsabilità, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato che il ricorso - nella parte in cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - non è consentito in sede di legittimità perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamenl:e omesso di pronunciare siccome non devolute alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Rilevato che il beneficio non è stato neanche richiesto in sede di conclusioni, il che impedisce oggi alla parte di dolersi del mancato esercizio del potere di cui all'art. 597, ultimo comma, cod. proc. pen. ; Ritenuto, infatti, che Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 ha sancito il principio secondo cui «In tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito». Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R