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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 37893/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso 3762-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la SENTENZA N. 956/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 21/6/2017; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, respingendo l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza con la quale il tribunale di Fermo aveva rigettato la domanda della stessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

1.2. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso trasmesso a mezzo PEC in data 21/1/2018, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza. 2,tv)(27-

1.3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione, l'omessa e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1°, n. 2, del d.m. n. 1444/1968, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..

2.2. Con il secondo e il terzo motivo, la ricorrente ha lamentato l'omesso esame circa fatti decisivi per giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c..

2.3. Con il quarto motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

3.1. Il ricorso (che risulta sottoscritto solo in ragione della sottoscrizione apposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell'autenticazione della procura materialmente congiunta all'atto: la firma apposta dal difensore in calce o a margine del ricorso per cassazione ai fini dell'autenticazione della procura speciale vale, infatti, anche quale sottoscrizione del ricorso in quanto consente, come nel caso in esame, di attribuire al difensore che ha autenticato la sottoscrizione della procura speciale anche la paternità del ricorso stesso: Cass. n. 7443 del 2017; Cass. n. 18491 del 2013) è improcedibile e come tale dev'essere dichiarato.

3.2. Nella disciplina applicabile ratione temporis al ricorso in esame (anteriore all'entrata in vigore dell'art. 221, comma 5, del d.l. n. 34/2020 e del d.m. 27/1/2021, che hanno consentito il deposito telematico degli atti e dei documenti nei procedimenti civili dinanzi alla Corte di cassazione), infatti, le regole sul processo civile telematico non trovavano applicazione nel giudizio di legittimità, che restava, dunque, un processo essenzialmente analogico (con la sola eccezione delle Ric. 2018 n. 3762 - Sez. 2 - CC del 28 ottobre 2022 comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili, secondo quanto previsto dal d.m. 19/1/2016, emesso ai sensi dell'art. 16, comma 10, del d.l. n. 179/2012).

3.3. Pertanto, quando il ricorso per cassazione era notificato per mezzo della posta elettronica certificata, il ricorrente doveva assolvere l'onere di deposito di cui all'art. 369 c.p.c., depositando: (a) il ricorso; (b) il messaggio di posta cui era allegato; (c) la relazione di notificazione; (d) la ricevuta di avvenuta consegna, attestando con sottoscrizione autografa la conformità di tutti i suddetti documenti ai rispettivi originali, richiesta, invece, dal combinato disposto degli artt. 9, commi 1- bis ed 1-ter, della

I. n. 53/1994, a norma dei quali: - in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis dell'art. 9 della

I. 53 cit.; - l'art. 9, comma 1-bis della

I. n. 53 cit. prescrive che, quando non si possa depositare telematicamente un atto telematicamente notificato, "l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte".

3.4. Ora, il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della

I. n. 53/1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità soltanto nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto Ric. 2018 n. 3762 - Sez. 2 - CC del 28 ottobre 2022 la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005.

3.5. Viceversa, ove (come nel caso in esame) il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio (Cass.

SU n. 22438 del 2018; conf., Cass. n. 27480 del 2018; Cass. n. 19078 del 2018; Cass.n. 18425 del 2019; Cass. n. 19119 del 2019; Cass. n. 21960 del 2019; Cass. n. 26869 del 2019; Cass. n. 29266 del 2020).

3.6. Nel caso in esame, nonostante il resistente sia rimasto intimato, la ricorrente ha depositato la copia analogica del ricorso predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, unitamente alla relata di notifica e alla ricevuta di accettazione, ma l'attestazione di conformità delle relate di notifica dello stesso a mezzo PEC sono prive della sottoscrizione autografa del difensore richiesta, come visto, dall'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della

I. n. 53/1994.

3.7. Il ricorso, quindi, dev'essere considerato privo di una valida dimostrazione della sua avvenuta notificazione ed è, come tale, improcedibile.

4. Nulla per le spese di lite in mancanza di attività difensiva da parte del resistente.

5. La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei Ric. 2018 n. 3762 - Sez. 2 - CC del 28 ottobre 2022 presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l'improcedibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 3762-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la SENTENZA N. 956/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 21/6/2017; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, respingendo l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza con la quale il tribunale di Fermo aveva rigettato la domanda della stessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso trasmesso a mezzo PEC in data 21/1/2018, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza. 2,tv)(27- 1.3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione, l'omessa e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1°, n. 2, del d.m. n. 1444/1968, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. 2.2. Con il secondo e il terzo motivo, la ricorrente ha lamentato l'omesso esame circa fatti decisivi per giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. 2.3. Con il quarto motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. 3.1. Il ricorso (che risulta sottoscritto solo in ragione della sottoscrizione apposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell'autenticazione della procura materialmente congiunta all'atto: la firma apposta dal difensore in calce o a margine del ricorso per cassazione ai fini dell'autenticazione della procura speciale vale, infatti, anche quale sottoscrizione del ricorso in quanto consente, come nel caso in esame, di attribuire al difensore che ha autenticato la sottoscrizione della procura speciale anche la paternità del ricorso stesso: Cass. n. 7443 del 2017; Cass. n. 18491 del 2013) è improcedibile e come tale dev'essere dichiarato. 3.2. Nella disciplina applicabile ratione temporis al ricorso in esame (anteriore all'entrata in vigore dell'art. 221, comma 5, del d.l. n. 34/2020 e del d.m. 27/1/2021, che hanno consentito il deposito telematico degli atti e dei documenti nei procedimenti civili dinanzi alla Corte di cassazione), infatti, le regole sul processo civile telematico non trovavano applicazione nel giudizio di legittimità, che restava, dunque, un processo essenzialmente analogico (con la sola eccezione delle Ric. 2018 n. 3762 - Sez. 2 - CC del 28 ottobre 2022 comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili, secondo quanto previsto dal d.m. 19/1/2016, emesso ai sensi dell'art. 16, comma 10, del d.l. n. 179/2012). 3.3. Pertanto, quando il ricorso per cassazione era notificato per mezzo della posta elettronica certificata, il ricorrente doveva assolvere l'onere di deposito di cui all'art. 369 c.p.c., depositando: (a) il ricorso; (b) il messaggio di posta cui era allegato; (c) la relazione di notificazione; (d) la ricevuta di avvenuta consegna, attestando con sottoscrizione autografa la conformità di tutti i suddetti documenti ai rispettivi originali, richiesta, invece, dal combinato disposto degli artt. 9, commi 1- bis ed 1-ter, della I. n. 53/1994, a norma dei quali: - in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis dell'art. 9 della I. 53 cit.; - l'art. 9, comma 1-bis della I. n. 53 cit. prescrive che, quando non si possa depositare telematicamente un atto telematicamente notificato, "l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte". 3.4. Ora, il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della I. n. 53/1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità soltanto nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto Ric. 2018 n. 3762 - Sez. 2 - CC del 28 ottobre 2022 la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005. 3.5. Viceversa, ove (come nel caso in esame) il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio (Cass. SU n. 22438 del 2018; conf., Cass. n. 27480 del 2018; Cass. n. 19078 del 2018; Cass.n. 18425 del 2019; Cass. n. 19119 del 2019; Cass. n. 21960 del 2019; Cass. n. 26869 del 2019; Cass. n. 29266 del 2020). 3.6. Nel caso in esame, nonostante il resistente sia rimasto intimato, la ricorrente ha depositato la copia analogica del ricorso predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, unitamente alla relata di notifica e alla ricevuta di accettazione, ma l'attestazione di conformità delle relate di notifica dello stesso a mezzo PEC sono prive della sottoscrizione autografa del difensore richiesta, come visto, dall'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della I. n. 53/1994. 3.7. Il ricorso, quindi, dev'essere considerato privo di una valida dimostrazione della sua avvenuta notificazione ed è, come tale, improcedibile. 4. Nulla per le spese di lite in mancanza di attività difensiva da parte del resistente. 5. La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei Ric. 2018 n. 3762 - Sez. 2 - CC del 28 ottobre 2022 presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'improcedibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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