CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31462/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a POMIGLIANO D'ARCO avverso la sentenza del 15/12/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna relativamente al capo B) e per l'inammissibilità del ricorso nel resto; letta la nota dell'Avvocata [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile HDI [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 15/12/2021 della Corte di appello di Bologna, che ha riformato la sentenza in data 14/03/2019 del Tribunale di Modena, riqualific:ando il fatto di cui al capo C) quale tentativo di truffa e rideterminando la pena inflitta per tale reato e per i reati di ricettazione, contraffazione e sostituzione di persona rispettivamente ascritti ai capi A), B) e D), tutti ritenuti in continuazione.Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 477 e 482 c:od.pen.. Secondo il ricorrente i giudici di merito non si confrontano e non valutano che negli atti processuali manca la prova che Delle Cave sia stato l'autore della contraffazione del documento descritto al capo B). 1.2. Omessa motivazione in relazione agli artt. 485, 477 e 482 cod.pen.. Il vizio di omessa motivazione viene denunciato in relazione al motivo di gravame relativo alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo B), al cui riguardo la Corte di appello non ha fornito risposta. 1.3. Inosservanza di norma processuale, in riferimento agli artt. 640 cod.pen. e 336 cod.proc.pen.. In questo caso il ricorrente denuncia l'omessa produzione della delibera con la quale l'Istituto delegava il proprio procuratore speciale. Specifica che tale produzione si è avuta solo in sede di appello. Aggiunge che la truffa di cui al capo C) era non aggravata e perciò improcedibile, stante la mancanza della delega alla querela. 1.4. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 640, 49 e 494 cod.pen.. Il ricorrente lamenta il mancato confronto con le argomentazioni difensive, con specifico riguardo al reato di sostituzione di persona e alla configurabilità di un reato impossibile per inidoneità della condotta, in relazione alla truffa. 1.5. Violazione di legge in relazione all'art. 157 cod.pen.. A tal proposito si evidenzia che la recidiva veniva riconosciuta soltanto per il capo D), con la conseguenza che gli altri reati andavano dichiarati prescritti. 1.6. Violazione di legge in relazione agli artt. 477, 482, 640 e 494 cod.pen.. Con l'ultimo motivo di impugnazione si sostiene che i reati di cui al capo B) e D) devono ritenersi assorbiti nella truffa di cui al capo C). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché non risulta esposto con l'atto di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva. Nel gravame, invero, con il terzo motivo, si fa questione circa la mancata indicazione da parte del giudice dello «stato della carta d'identità e la portata della falsificazione» e circa la possibilità di configurare un'ipotesi di un «errore grossolano», ma nulla viene opposto nel corpo dell'impugnazione di merito circa l'attribuibilità a Delle Cave della paternità del falso. A fronte di tale evenienza, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/C9/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per l'inammissibilità del relativo motivo di gravame. Con l'atto di gravame, invero, l'appellante si limitava ad affermare che il fatto andava riqualificato ai sensi dell'art. 485 cod.pen., senza tuttavia spiegare le circostanze di fatto e le rag;oni giuridiche che avrebbero dovuto condurre a tale conclusione, così mancando il requisito della specificità, da cui consegue la sua inammissibilità. Da qui discende l'inammissibilità del motivo oggi esposto con il ricorso, dovendosi ribadire che «la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie di inammissibilità dell'appello dovuta a tardiva presentazione dei motivi)», (Sez. 3 - , Sentenza n. 20356 del 02/12/2020 Ud., dep. il 2021, Mirabella, Rv. 281630 — 01). Difetto di specificità, per il vero, trasfuso anche nel ricorso, dove viene pedissequamente riprodotto il motivo di gravame, con il quale si ribadisce la mancata indicazione dello "stato della carta d'identità e la portata della falsificazione" ovvero "se la falsificazione riguardi le autorizzazioni amministrative ivi contenute di talché si chiede l'assoluzione per il capo b) per inidoneità dell'errore grossolano ex art. 49 c.p.". Il motivo si sostanzia in apodittiche enunciazioni che non vengono supportate dalle argomentazioni in fatto e in diritto necessarie al fine di fargli assumere i connotati di una specifica censura rivolta alla sentenza impugnata, così che non può dirsi assolto l'onere incombente su chi impugna indicare gli elementi che sono alla base delle doglianze. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce l'improcedibilità dell'azione in relazione al capo C), in quanto -sostiene la difesa- la delega a proporre querela rilasciata dalla compagnia di assicurazioni al proprio procuratore speciale doveva essere presente in atti sin dall'inizio e non poteva essere prodotta in appello. L'eccezione è manifestamente infondato, alla luce dell'assolutamente pacifico orientamento di questa Corte, secondo cui «è legittima l'acquisizione della querela dopo la chiusura dell'istruttoria dibattimentale, al momento della discussione finale, in quanto i documenti necessari alla verifica sulla procedibilità dell'azione penale possono essere acquisiti in qualunque momento nel giudizio di primo grado e di 3 /0,2n>, appello, trattandosi di allegazione non sottoposta a forme e termini presidiati da sanzioni processuali», (Sez. 5, Sentenza n. 14629 del 16/01/2018, Cinquia, Rv. 272849 — 01), ovvero, ancora, che «in tema di atti relativi alla procedibilità, la mancata acquisizione, "ab initio", al fascicolo delle indagini preliminari della prova dell'effettiva sussistenza della querela non comporta l'invalidità o l'inutilizzabilità degli atti compiuti e del conseguente esercizio dell'azione penale, in quanto i documenti necessari alla verifica della procedibilità possono essere acquisiti in ogni stato e grado del giudizio di merito, senza che ne derivi un nocumento al diritto di difesa, potendo l'imputato chiedere l'immediata declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e dovendo il giudice verificare, in tal caso, se la condizione di procedibilità sussista effettivamente», (Sez. 3 - , Sentenza n. 16470 del 28/02/2020, P., Rv. 279006 — 01). Da ciò discende la manifesta infondatezza del motivo. 1.4. Con il quarto motivo d'impugnazione il ricorrente si duole della mancata risposta alle deduzioni difensive in relazione alle dichiarazioni rese dalla teste Badiali e alle conseguenze da queste ricavabili circa il requisito dell'induzione in errore. A tale riguardo va ribadito che la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri, in quanto essa si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravarne, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 - , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 — 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 — 01). Nel caso in esame la motivazione della Corte di appello è affatto incompatibile con la deduzione difensiva che, perciò, deve intendersi disattesa. 1.5. Anche il quinto motivo di ricorso si mostra affetto da manifesta infondatezza. Il ricorrente assume che la recidiva doveva intendersi contestata soltanto per il capo D) e non anche per le ulteriori imputazioni. A tale proposito va ricordato che la recidiva è una circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole e, come tale, ove contestata in calce a più imputazioni, deve intendersi riferita a ciascuna di esse salvo che si tratti di reati di diversa indole ovvero commessi in date diverse, (Sez. 2, Sentenza n. 22966 del 09/03/2021, Virgilio, Rv. 281456 — 01). Evenienza quest'ultima che non è stata dedotta dal ricorrente, così che la contestazione deve ritenersi correttamente contestata per tutti reati. 1.6. L'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato e reiterativo dell'identica questione sollevata con il gravame e risolta dalla Corte di appello in conformità del principio di diritto secondo cui «il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio». (Sez. 2 - , Sentenza n. 26589 del 11/09/2020, Ventimiglia, Rv. 279647 — 01). 1.7. Quanto esposto provoca l'inammissibilità del ricorso. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. Il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile