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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 28607/2023

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[OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. La Corte d’appello di Palermo accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico titolare dell’incarico professionale di dirigente di struttura semplice ex art. 27 lett. b) del CCNL del 8.6.2000, avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per inadempimento dell’obbligo contrattuale di attivare la procedura di graduazione delle funzioni dirigenziali e la connessa pesatura degli incarichi ai fini della determinazione dell’indennità di posizione parte variabile aziendale per il periodo dal 1.9.2007 al 31.12.2012.

2. La Corte territoriale osservava che in forza del CCNL di settore, la retribuzione di posizione del dirigente è collegata all’incarico e si compone di una parte fissa e di una parte variabile, per la cui determinazione ed attribuzione sono previsti specifici adempimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] (non facoltativi né immotivatamente postergabili), volti a determinare “il valore economico complessivo dell’incarico”.

3. Evidenziava l’ assenza delle necessarie procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi da parte dell’Azienda sanitaria previste dal contratto collettivo della dirigenza medica, la mancanza di giustificazioni di tale perdurante omissione, nonché l’assenza di contestazioni sull’imputabilità all’ [OSCURATO:PERSONA].

4. Escludeva che le delibere nn. 397/2007 e 44/2011 avessero effettuato la graduazione delle funzioni, rimarcando che la mancata adozione di tale provvedimento era stataammessa dalla stessa Azienda con la deliberazione n. 320/2013; escludeva altresì che l’Azienda avesse adempiuto alla suddetta obbligazione mediante la corresponsione di un maggior importo a titolo di indennità di risultato, comunque non provata.5.

Riteneva che tale inadempimento avesse direttamente cagionato alla Mantisi il danno patrimoniale lamentato, e lo determinava parametrandolo in via equitativasugli importi indicati nella delibera n. 320 del 21.1.2013 (€ 500,00 mensili per la posizione della medesima).

6. Avverso tale sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi, assistiti da memoria.

7. [OSCURATO:PERSONA] , oltre a resistere con controricorso all’impugnazione principale, ha proposto ricorso incidentale affidato a due censure, assistite da memoria.

DIRITTO

1. Con il p r imo motivo, l’Azienda ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale correttamente valutato la delibera n. 397/2007 dell’ex AUSL n.1 di Agrigento che aveva provveduto alla graduazione e alla pesatura degli incarichi, nonché alla determinazione della “indennità di posizione unificata graduata” e la successiva delibera n. 44/2011 dell’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, che aveva confermato gli incarichi dirigenziali affidati dall’ex AUSL n. 1 di Agrigento, non ancora scaduti, mantenendo il medesimo trattamento economico già in godimento determinato sulla base della graduazione e pesatura di cui alla delibera n. 397/2007.

Evidenzia che con deliberazione dell’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento n. 320/2013 erano state rideterminate le spettanze dell’indennità di posizione variabile attribuite ai singoli dirigenti e che la Mantisi, per effetto della delibera n. 397/2007 dell’ex AUSL n.1 di Agrigento aveva percepito fino al 31.12.2012 un’”indennità di posizione unificata graduata”; precisa che la citata delibera n. 320/2013, erroneamente ritenuta l’unico atto con cui l’Azienda ha disposto lacorresponsione dell’indennità di posizione variabile, non si riferisce al periodo oggetto di causa.Sostiene che non può esserle imputata alcuna violazione degli obblighi contrattuali né a titolo di inadempimento proprio (relativamente al periodo 1.9.2012 al 31.12.2012), né a titolo di inadempimento come Azienda subentrante in riferimento a quello presunto della ex AUSL n. 1 di Agrigento, limitatamente al periodo 1.4.2007 al 31.8.2009.

2. Il motivo , che al di là della formulazione della rubrica, denuncia congiuntamente la violazione degli accordi collettivi nazionali di lavoro (violazione riconducibile all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.) e l’omesso esame di un fatto decisivo per errata valutazione della documentazione in atti (in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ.), è inammissibile, in quanto tende ad ottenere una rivisitazione del fatto, attraverso una diversa interpretazione della delibera n. 397/2007 dell’ex AUSL n.1 di Agrigento, della delibera n. 44/2011 dell’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento e della delibera n. 397/2007 dell’ex AUSL n.1 di Agrigento rispetto a quella contenuta nella sentenza impugnata.

Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in effetti,ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass.

S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).

3. Con il secondo motivo, l’Azienda denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli accordi collettivi nazionali di lavoro, per non avere il giudice di appello considerato che ai sensi dell’art. 50 comma 4 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] e Veterinaria 1998-2001, i residui del fondo previsto per il finanziamento dell’indennità di posizione variabile devono essere posti in incremento delle spettanze distribuite a titolo di retribuzione di risultato ed erogate pro-quota anche in favore del personale a cui non è stata attribuita l’indennità di posizione parte variabile.Argomenta che a fronte della redistribuzione a titolo di salario di risultato dei residui attivi derivanti dal fondo per la retribuzione di posizione variabile, la mancata corresponsione dell’indennità di posizione parte variabile non si traduce automaticamente in un danno per il personale dirigente; evidenzia che in applicazione dell’art. 50 comma 4 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] e Veterinaria 1998- 2001la Mantisi ha beneficiato pro quota di una maggiore indennità di risultato , come dimostrato dalle deliberazioni di liquidazione del saldo premiante per gli anni in questione.

4. Anche tale motivo, che al di là della formulazione della rubrica den uncia congiuntamente la violazione degli accordi collettivi nazionali di lavoro (violazione riconducibile all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.) e l’omesso esame di un fatto decisivo per errata valutazione del materiale probatorio (in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ.), è inammissibile.

La sentenza impugnata ha escluso che l’Azienda avesse adempiuto l’obbligazione relativa alla graduazione delle funzioni e alla pesatura degli incarichimediante la corresponsione di un maggior importo a titolo di indennità di risultatosulla base di due distinte ed autonome ragioni, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata: da un lato, infatti, haevidenziato l’assoluta diversità dei presupposti legittimanti il riconoscimento dei due emolumenti, dall’altro ha, comunque, evidenziato che la ASP non aveva fornit o la prova dell’avvenuta corresponsione della maggiorazione della retribuzione di risultato.

La fattispecie è, dunque , diversa da quella esaminata da questa Corte nella sentenza n. 9040/2023, da cui risulta che la decisione impugnata aveva ritenuto pacificamente corrispostaun’eccedenza a titolo di retribuzione di risultato.

L’Azienda ha censurato la prima ratio decidendi, ded u cendo ch e ai sensi dell’art. 50 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] e Veterinaria 1998-2001, i residui del fondo previsto per il finanziamento dell’indennità di posizione variabile devono essere posti in incremento delle spettanze distribuite a titolo di retribuzione di risultato ed erogate pro-quota anche a favore del personale a cui non è stata attribuita l’indennità di posizione parte variabile, ed ha censurato la seconda ratio decidendi deducendo che i residui attivi erano stati effettivamente redistribuiti a titolo di retribuzione di risultato, come risulta dalle delibere in atti, aventi ad oggetto il “Saldo premiante” per gli anni dal 2007 al 2013.

Ciò premesso, nel caso di specie non sussiste l’omesso esame di un fatto decisivo, in quanto il “fatto storico”relativo alla percezione della retribuzione di risultato è stato esaminato dalla Corte territoriale, la quale ha escluso che sia stata fornita la relativa prova; la critica sollecita dunque in parte qua un sindacato di merito, come tale inammissibile in sede di legittimità , in quanto mira ad una diversa interpretazione della documentazione prodotta rispetto a quellasu cui si è basato il convincimento del giudice di appello.

Va ricordato che, qualora venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza o un suo capo che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, per giungere alla cassazione della pronuncia è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza “in toto” o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano.

Ne consegue che è sufficienteche anche una sola di dette ragioni non abbia formato oggetto di censura,ovvero che pur essendo stata impugnata, sia stata respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili le censure avverso l e altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato ( Cass.

S.U, n. 16602/2005; successive conformi, ex multis: Cass. n. 21341/2007; Cass.

S.U. n. 10374/2007, Cass. n. 9345/2014).

5. Con il terzo motivo, l’Azienda denuncia,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 od. civ., per avere la Corte territoriale proceduto ad una valutazione equitativa del danno.

Lamenta che il giudice di appello ha emesso una sentenza di condanna di risarcimento dei danni sulla base di una generica richiesta risarcitoria non supportata dalla necessaria prova del presunto danno, ed in assenza di un’obiettiva quantificazione del risarcimento, erroneamente ricavata dalla delibera dell’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento n. 320/2013.6.

Il motivo è infondato.

7. Avendo ritenuto l’inadempimento imputabile all’Azienda, la Corte territoriale ha ritenuto la responsabilità risarcitoria della medesima, ed ha determinato secondo equità il pregiudizio economico, nella misura fissata dall’Azienda con la delibera n. 320 del 21.1.2013.

Così argomentando, la Corte territoriale ha adottato una pronuncia che si appalesa in sintonia con l’indirizzo espresso da questa Corte (Cass . n. 7110/2023), la quale, recentemente intervenuta su questione del tutto sovrapponibile, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “In tema di dirigenza medica del settore sanitario pubblico, la P.A. è tenuta a dare inizio e a completare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il procedimento per l’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, nel cui ambito la fase di consultazione sindacale, finalizzata anche a determinare l’ammontare delle risorse destinate al pagamento della quota variabile della retribuzione di posizione definita in sede aziendale e dipendente dalla graduazione delle funzioni, ha carattere endoprocedimentale; il mancato rispetto dei termini interni che ne scandiscono lo svolgimento, l’omessa conclusione delle trattative entro la data fissata dal contratto collettivo e le eventuali problematiche concernenti il fondo espressamente dedicato, ai sensi del medesimo contratto collettivo, alla quantificazione della menzionata quota variabile non fanno venir meno di per sé l’obbligo gravante sulla P.A. di attivare e concludere la procedura diretta all’adozione di tale provvedimento”; “La violazione dell’obbligazione della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi legittima il dirigente medico interessato a chiedere non l’adempimento di tale obbligazione, ma solo il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione.

A tal fine, il dirigente medico è tenuto solo ad allegare la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l’inadempimento della controparte; il datore di lavoro è gravato, invece, dell’onere della prova dei fatti estintivi o impeditivi dell’altrui pretesa o della dimostrazione che il proprio inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile”; “Il danno subito dal dirigente medico della sanità pubblica per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, conseguente all’inadempimento della P.A. all’obbligo di procedere alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi a tal fine necessaria, può essere liquidato dal giudice anche in via equitativa; in proposito il dipendente deve allegare l’esistenza di tale danno e degli elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità”.

Quanto alla misura, in una fattispecie analoga questa Corte ha evidenziato che il richiamo a quanto poi riconosciuto in valori mensili, dal 21.1.2013 in poi, può costituire idoneo parametro di liquidazione, in quanto la delibera assunta dalla ASL afferisce alla medesima graduazione di funzioni; il giudizio equitativo è dunque sorretto da una razionalità intrinseca che non consente di ravvisare nella sentenza impugnata un qualsivoglia vizio di legittimità (Cass. n. 9040/2023).

8. Con il primo motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione dell’art. 35 del CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale riconosciuto il diritto a percepire la tredicesima mensilità, ancorché sia stata proposta la relativa domanda.

9. Il motivo è infondato.

Esaminando una fattispecie analoga, questa Corte ha, infatti , chiarito che il diritto è stato riconosciuto a titolo risarcitorio, e non deve , pertanto , ricomprendere ogni posta della retribuzione potenzialmente da attribuire in caso di inadempimento, trattandosi di valutazione (proprio per l’impossibilità di avere prova di ciò che sarebbe stato e la conseguente necessità di muovere su basi invece inevitabilmente approssimate e probabilistiche), la quale non è in sé viziata per il fatto di non estendersi ad un particolare profilo retributivo (Cass.n. 9724/2023).

10. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione del D.M. n.55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale determinato i compensi dei difensori al di sotto dei minimi previsti dall’art. 4 del suddetto D.M.

Lamenta che la Corte territoriale, avendo liquidato l’importo di € 2.000,00 per compensi del primo grado di giudizio e di € 2.400,00 per il giudizio di appello,non ha tenuto conto dei valori minimi previsti dall’art. 4 del D.M. n. 55/2014.

Evidenzia che applicando i valori minimi e tenendo conto del valore della causa, i compensi ammontano per il primo grado a complessivi € 3.972,00e per il giudizio di appello ad € 3.308,00 , import i superior i rispetto a quell i rispettivamente liquidatidi € 2000,00 ed € 2.400,00 ; rimarca che la liquidazione del compenso per la fase istruttoria è prevista anche per le attività contemplate dall’art. 4, comma 5, lett.c) del D.M. n. 55/2014, e dunque anche per la predisposizione ed il deposito di note difensive. 11.Il motivo è fondato, atteso che la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado e del giudizio di appello contenuta nella sentenza impugnata è inferiore ai valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, né risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni dei compensi stabiliti dal suddetto D.M.in relazione alle singole fasi processuali.

Questa Corte haperaltro chiarito che il D.M. n. 55/2014 e s.m.i. non prevede alcun compenso per una specifica fase istruttoria, ma un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l’eventuale attività istruttoria, pertanto detto compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall’effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (Cass. n. 8561/2023).

Riguardo alla fase istruttoria o di trattazione la riduzione va inoltre operata sottraendo il 70% all’importo del parametro medio, dovendo così interpretarsi il disposto dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014 (Cass. n. 16652/2019; Cass. n. 38059/2022).Considerato che il valore della causa èpari ad € 34.660,00, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014 nel giudizio di primo gradole tariffe minime per la fase di studio, per la fase introduttiva, per la fase di trattazionee per la fase decisionale ammontano rispettivamente ad € 1545,00 , ad € 572,00 , ad € 537,00 e ad € 1395,00, per un totale di € 4.049,00, mentreper il giudizio di appello le tariffe minime per la fase di studio, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisionaleammontano rispettivamente ad € 980,00, ad € 675,00, ad € 870,00 e ad € 1652,50, per un totale di € 4.177,50.

12. In conclusione, vanno rigettati il ricorso principale ed il primo motivo di ricorso incidentale; va accolto il secondo motivo di ricorso incidentale e , decidendo nel merito limitatamente al motivo accolto, vanno liquidate le spese del giudizio di primo grado in complessivi € 4.049,00, oltre accessori, nonché le spese del giudizio di appello in complessivi €4.177,50, oltre accessori.

13. Le spese del giudizio d i legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

14. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Azienda ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso principale ed il primo motivo di ricorso incidentale; accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale e, decidendo nel merito limitatamente al motivo accolto, liquida le spese del giudizio di primo grado in complessivi €4.049,00 , oltre accessori, nonché le spese del giudizio di appello in complessivi € 4.177, 5 0 , oltre accessori; liquida le spese del giudizio di legittimità in € 200,00 per esborsi ed € 2.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte d’appello di Palermo accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico titolare dell’incarico professionale di dirigente di struttura semplice ex art. 27 lett. b) del CCNL del 8.6.2000, avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per inadempimento dell’obbligo contrattuale di attivare la procedura di graduazione delle funzioni dirigenziali e la connessa pesatura degli incarichi ai fini della determinazione dell’indennità di posizione parte variabile aziendale per il periodo dal 1.9.2007 al 31.12.2012. 2. La Corte territoriale osservava che in forza del CCNL di settore, la retribuzione di posizione del dirigente è collegata all’incarico e si compone di una parte fissa e di una parte variabile, per la cui determinazione ed attribuzione sono previsti specifici adempimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] (non facoltativi né immotivatamente postergabili), volti a determinare “il valore economico complessivo dell’incarico”. 3. Evidenziava l’ assenza delle necessarie procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi da parte dell’Azienda sanitaria previste dal contratto collettivo della dirigenza medica, la mancanza di giustificazioni di tale perdurante omissione, nonché l’assenza di contestazioni sull’imputabilità all’ [OSCURATO:PERSONA]. 4. Escludeva che le delibere nn. 397/2007 e 44/2011 avessero effettuato la graduazione delle funzioni, rimarcando che la mancata adozione di tale provvedimento era stataammessa dalla stessa Azienda con la deliberazione n. 320/2013; escludeva altresì che l’Azienda avesse adempiuto alla suddetta obbligazione mediante la corresponsione di un maggior importo a titolo di indennità di risultato, comunque non provata.5. Riteneva che tale inadempimento avesse direttamente cagionato alla Mantisi il danno patrimoniale lamentato, e lo determinava parametrandolo in via equitativasugli importi indicati nella delibera n. 320 del 21.1.2013 (€ 500,00 mensili per la posizione della medesima). 6. Avverso tale sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi, assistiti da memoria. 7. [OSCURATO:PERSONA] , oltre a resistere con controricorso all’impugnazione principale, ha proposto ricorso incidentale affidato a due censure, assistite da memoria. DIRITTO 1. Con il p r imo motivo, l’Azienda ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale correttamente valutato la delibera n. 397/2007 dell’ex AUSL n.1 di Agrigento che aveva provveduto alla graduazione e alla pesatura degli incarichi, nonché alla determinazione della “indennità di posizione unificata graduata” e la successiva delibera n. 44/2011 dell’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, che aveva confermato gli incarichi dirigenziali affidati dall’ex AUSL n. 1 di Agrigento, non ancora scaduti, mantenendo il medesimo trattamento economico già in godimento determinato sulla base della graduazione e pesatura di cui alla delibera n. 397/2007. Evidenzia che con deliberazione dell’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento n. 320/2013 erano state rideterminate le spettanze dell’indennità di posizione variabile attribuite ai singoli dirigenti e che la Mantisi, per effetto della delibera n. 397/2007 dell’ex AUSL n.1 di Agrigento aveva percepito fino al 31.12.2012 un’”indennità di posizione unificata graduata”; precisa che la citata delibera n. 320/2013, erroneamente ritenuta l’unico atto con cui l’Azienda ha disposto lacorresponsione dell’indennità di posizione variabile, non si riferisce al periodo oggetto di causa.Sostiene che non può esserle imputata alcuna violazione degli obblighi contrattuali né a titolo di inadempimento proprio (relativamente al periodo 1.9.2012 al 31.12.2012), né a titolo di inadempimento come Azienda subentrante in riferimento a quello presunto della ex AUSL n. 1 di Agrigento, limitatamente al periodo 1.4.2007 al 31.8.2009. 2. Il motivo , che al di là della formulazione della rubrica, denuncia congiuntamente la violazione degli accordi collettivi nazionali di lavoro (violazione riconducibile all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.) e l’omesso esame di un fatto decisivo per errata valutazione della documentazione in atti (in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ.), è inammissibile, in quanto tende ad ottenere una rivisitazione del fatto, attraverso una diversa interpretazione della delibera n. 397/2007 dell’ex AUSL n.1 di Agrigento, della delibera n. 44/2011 dell’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento e della delibera n. 397/2007 dell’ex AUSL n.1 di Agrigento rispetto a quella contenuta nella sentenza impugnata. Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in effetti,ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758). 3. Con il secondo motivo, l’Azienda denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli accordi collettivi nazionali di lavoro, per non avere il giudice di appello considerato che ai sensi dell’art. 50 comma 4 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] e Veterinaria 1998-2001, i residui del fondo previsto per il finanziamento dell’indennità di posizione variabile devono essere posti in incremento delle spettanze distribuite a titolo di retribuzione di risultato ed erogate pro-quota anche in favore del personale a cui non è stata attribuita l’indennità di posizione parte variabile.Argomenta che a fronte della redistribuzione a titolo di salario di risultato dei residui attivi derivanti dal fondo per la retribuzione di posizione variabile, la mancata corresponsione dell’indennità di posizione parte variabile non si traduce automaticamente in un danno per il personale dirigente; evidenzia che in applicazione dell’art. 50 comma 4 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] e Veterinaria 1998- 2001la Mantisi ha beneficiato pro quota di una maggiore indennità di risultato , come dimostrato dalle deliberazioni di liquidazione del saldo premiante per gli anni in questione. 4. Anche tale motivo, che al di là della formulazione della rubrica den uncia congiuntamente la violazione degli accordi collettivi nazionali di lavoro (violazione riconducibile all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.) e l’omesso esame di un fatto decisivo per errata valutazione del materiale probatorio (in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ.), è inammissibile. La sentenza impugnata ha escluso che l’Azienda avesse adempiuto l’obbligazione relativa alla graduazione delle funzioni e alla pesatura degli incarichimediante la corresponsione di un maggior importo a titolo di indennità di risultatosulla base di due distinte ed autonome ragioni, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata: da un lato, infatti, haevidenziato l’assoluta diversità dei presupposti legittimanti il riconoscimento dei due emolumenti, dall’altro ha, comunque, evidenziato che la ASP non aveva fornit o la prova dell’avvenuta corresponsione della maggiorazione della retribuzione di risultato. La fattispecie è, dunque , diversa da quella esaminata da questa Corte nella sentenza n. 9040/2023, da cui risulta che la decisione impugnata aveva ritenuto pacificamente corrispostaun’eccedenza a titolo di retribuzione di risultato. L’Azienda ha censurato la prima ratio decidendi, ded u cendo ch e ai sensi dell’art. 50 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] e Veterinaria 1998-2001, i residui del fondo previsto per il finanziamento dell’indennità di posizione variabile devono essere posti in incremento delle spettanze distribuite a titolo di retribuzione di risultato ed erogate pro-quota anche a favore del personale a cui non è stata attribuita l’indennità di posizione parte variabile, ed ha censurato la seconda ratio decidendi deducendo che i residui attivi erano stati effettivamente redistribuiti a titolo di retribuzione di risultato, come risulta dalle delibere in atti, aventi ad oggetto il “Saldo premiante” per gli anni dal 2007 al 2013. Ciò premesso, nel caso di specie non sussiste l’omesso esame di un fatto decisivo, in quanto il “fatto storico”relativo alla percezione della retribuzione di risultato è stato esaminato dalla Corte territoriale, la quale ha escluso che sia stata fornita la relativa prova; la critica sollecita dunque in parte qua un sindacato di merito, come tale inammissibile in sede di legittimità , in quanto mira ad una diversa interpretazione della documentazione prodotta rispetto a quellasu cui si è basato il convincimento del giudice di appello. Va ricordato che, qualora venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza o un suo capo che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, per giungere alla cassazione della pronuncia è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza “in toto” o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. Ne consegue che è sufficienteche anche una sola di dette ragioni non abbia formato oggetto di censura,ovvero che pur essendo stata impugnata, sia stata respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili le censure avverso l e altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato ( Cass. S.U, n. 16602/2005; successive conformi, ex multis: Cass. n. 21341/2007; Cass. S.U. n. 10374/2007, Cass. n. 9345/2014). 5. Con il terzo motivo, l’Azienda denuncia,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 od. civ., per avere la Corte territoriale proceduto ad una valutazione equitativa del danno. Lamenta che il giudice di appello ha emesso una sentenza di condanna di risarcimento dei danni sulla base di una generica richiesta risarcitoria non supportata dalla necessaria prova del presunto danno, ed in assenza di un’obiettiva quantificazione del risarcimento, erroneamente ricavata dalla delibera dell’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento n. 320/2013.6. Il motivo è infondato. 7. Avendo ritenuto l’inadempimento imputabile all’Azienda, la Corte territoriale ha ritenuto la responsabilità risarcitoria della medesima, ed ha determinato secondo equità il pregiudizio economico, nella misura fissata dall’Azienda con la delibera n. 320 del 21.1.2013. Così argomentando, la Corte territoriale ha adottato una pronuncia che si appalesa in sintonia con l’indirizzo espresso da questa Corte (Cass . n. 7110/2023), la quale, recentemente intervenuta su questione del tutto sovrapponibile, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “In tema di dirigenza medica del settore sanitario pubblico, la P.A. è tenuta a dare inizio e a completare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il procedimento per l’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, nel cui ambito la fase di consultazione sindacale, finalizzata anche a determinare l’ammontare delle risorse destinate al pagamento della quota variabile della retribuzione di posizione definita in sede aziendale e dipendente dalla graduazione delle funzioni, ha carattere endoprocedimentale; il mancato rispetto dei termini interni che ne scandiscono lo svolgimento, l’omessa conclusione delle trattative entro la data fissata dal contratto collettivo e le eventuali problematiche concernenti il fondo espressamente dedicato, ai sensi del medesimo contratto collettivo, alla quantificazione della menzionata quota variabile non fanno venir meno di per sé l’obbligo gravante sulla P.A. di attivare e concludere la procedura diretta all’adozione di tale provvedimento”; “La violazione dell’obbligazione della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi legittima il dirigente medico interessato a chiedere non l’adempimento di tale obbligazione, ma solo il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione. A tal fine, il dirigente medico è tenuto solo ad allegare la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l’inadempimento della controparte; il datore di lavoro è gravato, invece, dell’onere della prova dei fatti estintivi o impeditivi dell’altrui pretesa o della dimostrazione che il proprio inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile”; “Il danno subito dal dirigente medico della sanità pubblica per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, conseguente all’inadempimento della P.A. all’obbligo di procedere alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi a tal fine necessaria, può essere liquidato dal giudice anche in via equitativa; in proposito il dipendente deve allegare l’esistenza di tale danno e degli elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità”. Quanto alla misura, in una fattispecie analoga questa Corte ha evidenziato che il richiamo a quanto poi riconosciuto in valori mensili, dal 21.1.2013 in poi, può costituire idoneo parametro di liquidazione, in quanto la delibera assunta dalla ASL afferisce alla medesima graduazione di funzioni; il giudizio equitativo è dunque sorretto da una razionalità intrinseca che non consente di ravvisare nella sentenza impugnata un qualsivoglia vizio di legittimità (Cass. n. 9040/2023). 8. Con il primo motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione dell’art. 35 del CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale riconosciuto il diritto a percepire la tredicesima mensilità, ancorché sia stata proposta la relativa domanda. 9. Il motivo è infondato. Esaminando una fattispecie analoga, questa Corte ha, infatti , chiarito che il diritto è stato riconosciuto a titolo risarcitorio, e non deve , pertanto , ricomprendere ogni posta della retribuzione potenzialmente da attribuire in caso di inadempimento, trattandosi di valutazione (proprio per l’impossibilità di avere prova di ciò che sarebbe stato e la conseguente necessità di muovere su basi invece inevitabilmente approssimate e probabilistiche), la quale non è in sé viziata per il fatto di non estendersi ad un particolare profilo retributivo (Cass.n. 9724/2023). 10. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione del D.M. n.55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale determinato i compensi dei difensori al di sotto dei minimi previsti dall’art. 4 del suddetto D.M. Lamenta che la Corte territoriale, avendo liquidato l’importo di € 2.000,00 per compensi del primo grado di giudizio e di € 2.400,00 per il giudizio di appello,non ha tenuto conto dei valori minimi previsti dall’art. 4 del D.M. n. 55/2014. Evidenzia che applicando i valori minimi e tenendo conto del valore della causa, i compensi ammontano per il primo grado a complessivi € 3.972,00e per il giudizio di appello ad € 3.308,00 , import i superior i rispetto a quell i rispettivamente liquidatidi € 2000,00 ed € 2.400,00 ; rimarca che la liquidazione del compenso per la fase istruttoria è prevista anche per le attività contemplate dall’art. 4, comma 5, lett.c) del D.M. n. 55/2014, e dunque anche per la predisposizione ed il deposito di note difensive. 11.Il motivo è fondato, atteso che la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado e del giudizio di appello contenuta nella sentenza impugnata è inferiore ai valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, né risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni dei compensi stabiliti dal suddetto D.M.in relazione alle singole fasi processuali. Questa Corte haperaltro chiarito che il D.M. n. 55/2014 e s.m.i. non prevede alcun compenso per una specifica fase istruttoria, ma un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l’eventuale attività istruttoria, pertanto detto compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall’effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (Cass. n. 8561/2023). Riguardo alla fase istruttoria o di trattazione la riduzione va inoltre operata sottraendo il 70% all’importo del parametro medio, dovendo così interpretarsi il disposto dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014 (Cass. n. 16652/2019; Cass. n. 38059/2022).Considerato che il valore della causa èpari ad € 34.660,00, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014 nel giudizio di primo gradole tariffe minime per la fase di studio, per la fase introduttiva, per la fase di trattazionee per la fase decisionale ammontano rispettivamente ad € 1545,00 , ad € 572,00 , ad € 537,00 e ad € 1395,00, per un totale di € 4.049,00, mentreper il giudizio di appello le tariffe minime per la fase di studio, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisionaleammontano rispettivamente ad € 980,00, ad € 675,00, ad € 870,00 e ad € 1652,50, per un totale di € 4.177,50. 12. In conclusione, vanno rigettati il ricorso principale ed il primo motivo di ricorso incidentale; va accolto il secondo motivo di ricorso incidentale e , decidendo nel merito limitatamente al motivo accolto, vanno liquidate le spese del giudizio di primo grado in complessivi € 4.049,00, oltre accessori, nonché le spese del giudizio di appello in complessivi €4.177,50, oltre accessori. 13. Le spese del giudizio d i legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 14. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Azienda ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso principale ed il primo motivo di ricorso incidentale; accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale e, decidendo nel merito limitatamente al motivo accolto, liquida le spese del giudizio di primo grado in complessivi €4.049,00 , oltre accessori, nonché le spese del giudizio di appello in complessivi € 4.177, 5 0 , oltre accessori; liquida le spese del giudizio di legittimità in € 200,00 per esborsi ed € 2.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, d
Sentenza Cassazione n. 28607/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris