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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 575/2021

ECLI:EU:T:2021:623
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TO0139(01)_INF

Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 24 settembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / BCE (causa T‑139/19) «Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Revoca della licenza – Compiti attribuiti alla BCE – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1. Procedimento giurisdizionale – Eccezione di irricevibilità – Potere del Tribunale di respingere un ricorso nel merito senza statuire sull’eccezione di irricevibilità – Portata del suo potere discrezionale (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 126 e 130) (v. punto 23)

2. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Entità privata dell’autorizzazione richiesta per l’accesso all’attività di ente creditizio – Competenza della BCE ad esercitare compiti di vigilanza prudenziale nei confronti di una siffatta entità – Assenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575/2013, art. 4, § 1; regolamento del Consiglio n. 1024/2013, artt. 2, punti 1 e 3, 3, § 3, 4 e 14, §§ 1 e 5; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/36, art. 9, § 1) (v. punti 35-41) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della BCE del 21 dicembre 2018 in cui essa dichiarava alla ricorrente di non essere più competente ad esercitare la sua vigilanza prudenziale diretta e ad adottare provvedimenti che la riguardano Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] plc è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0139(01)_INF Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 24 settembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / BCE (causa T‑139/19) «Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Revoca della licenza – Compiti attribuiti alla BCE – Ricorso manifestamente infondato in diritto» 1. Procedimento giurisdizionale – Eccezione di irricevibilità – Potere del Tribunale di respingere un ricorso nel merito senza statuire sull’eccezione di irricevibilità – Portata del suo potere discrezionale (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 126 e 130) (v. punto 23) 2. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Entità privata dell’autorizzazione richiesta per l’accesso all’attività di ente creditizio – Competenza della BCE ad esercitare compiti di vigilanza prudenziale nei confronti di una siffatta entità – Assenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575/2013, art. 4, § 1; regolamento del Consiglio n. 1024/2013, artt. 2, punti 1 e 3, 3, § 3, 4 e 14, §§ 1 e 5; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/36, art. 9, § 1) (v. punti 35-41) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della BCE del 21 dicembre 2018 in cui essa dichiarava alla ricorrente di non essere più competente ad esercitare la sua vigilanza prudenziale diretta e ad adottare provvedimenti che la riguardano Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] plc è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).
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