CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 ottobre 2021
Cassazione n. 43489/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di UDINE udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Udine rigettava l'istanza con la quale nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto agli arresti domiciliari "esecutivi" ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., era stato richiesto il trasferimento del luogo di esecuzione di tale misure presso l'abitazione della madre del condannato in modo da consentirgli di assisterla. 2. Avverso il provvedimento il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza di Udine che è stato trasmesso alla Corte di cassazione, trattandosi d'impugnazione qualificabile come ricorso per cassazione. Il difensore lamenta che la motivazione del diniego ha escluso le ragioni di assistenza dell'anziana madre del condannato tramite incoerenti valutazione che non hanno considerato le quotidiane esigenze di cura e assistenza della predetta e l'impossibilità di considerare le stesse esigenze delle misure cautelari in sede di esecuzione, nel corso della quale va assicurato il diritto di incontro con i familiari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. L'art. 47-ter, comma 4, Ord. pen. attribuisce al magistrato di sorveglianza la competenza a provvedere in ordine alla modifica delle prescrizioni e delle disposizioni che regolano le modalità di esecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare. La permanenza agli arresti domiciliari, nelle particolari condizioni previste dall'art. 665, comma 10, cod. proc. pen., fa sì che il condannato si trovi sottoposto a limitazioni sovrapponibili a quelle che in esecuzione caratterizzano la detenzione domiciliare, con un'anticipazione degli effetti della stessa che trova giustificazione, sotto il profilo funzionale, nella possibilità di ammissione alla misura alternativa nell'ambito di un procedimento rimesso alla competenza e alle verifiche della magistratura di sorveglianza. Lo stato della restrizione domiciliare risulta in tal modo attratto, per le sue modalità esecutive e per le finalità da preservare, dalla sfera applicativa della misura alternativa della detenzione domiciliare. In ragione di ciò deve operare la disciplina dettata in tema di esecuzione di tali misure e, dunque, l'attribuzione al magistrato di sorveglianza delle competenze di cui all'art. 47-ter, comma 4. Ord. pen. in ordine alla modifica delle prescrizioni degli arresti donniciliari "esecutivi". I provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo appena citato, aventi carattere non meramente occasionale e contingente, non solo passibili di reclamo, ma incidendo sulla libertà personale, sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art.111 Cost. e pertanto solamente per violazione di legge (fra le altre, Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884; Sez. 1, n. 11578 del 05/02/2013, Pavia, Rv. 255309; Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, Fazzari, Rv. 254166). 3. Ne discende che il reclamo indirizzato da [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di sorveglianza deve essere correttamente qualificato come ricorso per cassazione. 4. La stabilità dell'individuazione del luogo di esecuzione della detenzione domiciliare assicura la continuità dei dovuti controlli *avuto riguardo al rispetto delle prescrizioni, così come l'adeguatezza delle richieste verifiche e attività di osservazione circa l'andamento del trattamento sotto il profilo rieducativo. Sicché, la richiesta del condannato volta a ottenere il trasferimento del luogo della detenzione domiciliare non può mancare del supporto di valide e accertabili allegazioni che possano giustificare. l'incidenza sulle esigenze di cui sopra. 5. Orbene, nella specie tale allegazione si concretizzava unicamente nella prospettazione secondo cui la madre del condannato, presso la cui abitazione lo stesso intendeva trasferirsi, avrebbe avuto bisogno, per lo stato di salute in cui versava, di una particolare assistenza materiale, altrimenti non assicurabile. Non ci si soffermava così sui tempi e sulla stessa definitività del richiesto trasferimento (da Tolmezzo a [OSCURATO:PERSONA]), così come sulle concrete condizioni della coabitazione nel diverso immobile in cui avrebbe dovuto essere ugualmente assicurata la corretta e proficua esecuzione della misura detentiva domiciliare. A fronte di ciò, il provvedimento impugnato ha approntato una motivazione, a supporto della decisione di rigetto, certamente non apparente, illustrando in modo pertinente che la documentazione allegata non dava contezza delle criticità delle condizioni di salute della madre del condannato, la quale peraltro poteva giovarsi, per l'assistenza, di altro figlio che abitava in una località non lontana. Le censure mosse mostrano di non condividere la lettura degli stessi contenuti documentali ovvero allegano altri elementi che avrebbero dovuto essere rappresentati al magistrato di sorveglianza, sicché esse non possono prestarsi a dimostrare violazioni di legge, neppure quale assenza di motivazione. 6. Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 8 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]