CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33063/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso risultano generici oltre che riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello, non prese in esame dal ricorso che, disinteressandosi. del contenuto della sentenza impugnata, omette di apprezzare la parte della decisione che: 1) quanto ad omesso rinvio, ha rilevato come il difensore che aveva rappresentato un impedimento per un differente procedimento, in tale processo che si sarebbe dovuto tenere contestualmente risultava codifensore (pag. 2); 2) quanto alla dedotta incapacità anche parziale di intendere di volere, ha dato conto che da nessun atto (ma allegato nel corso del processo) emergessero problematiche di tale natura da poter fondare la dedotta incapacità anche parziale (pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15