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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 11250/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 17/9/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto della istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta con ordinanza emessa il 7/12/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 319-quater c.p. e 81, 56, 319-quater c.p.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'Auciello deducendo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla deduzione difensiva riguardante la incidenza del decorso del tempo dalla applicazione della misura, in uno agli altri elementi indicati, sulla cessazione o affievolimento delle esigenze cautelari.

3. E' pervenuto atto di rinuncia al ricorso da parte dell'Auciello allegandosi la sopravvenuta carenza di interesse in relazione alla intervenuta sostituzione della misura detentiva con l'obbligo di presentazione alla p.g. in data 17/11/2021.

4. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 13/01/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] (Aona P ruzzellis [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 17/9/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto della istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta con ordinanza emessa il 7/12/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 319-quater c.p. e 81, 56, 319-quater c.p. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'Auciello deducendo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla deduzione difensiva riguardante la incidenza del decorso del tempo dalla applicazione della misura, in uno agli altri elementi indicati, sulla cessazione o affievolimento delle esigenze cautelari. 3. E' pervenuto atto di rinuncia al ricorso da parte dell'Auciello allegandosi la sopravvenuta carenza di interesse in relazione alla intervenuta sostituzione della misura detentiva con l'obbligo di presentazione alla p.g. in data 17/11/2021. 4. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 13/01/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] (Aona P ruzzellis [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11250/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris