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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03957/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata declaratoria di illegittimità dell'ordinanza acquisitiva delle sommarie informazioni testimoniali, no è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare le pagg. 3-4 della sentenza impugnata dove il giudice del merito ha correttamente acquisito le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni considerato che i testi non hanno ricevuto notizia delle citazioni e sono pertanto risultati irreperibili), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che, relativamente al secondo motivo di ricorso avente ad oggetto la divergenza tra la pena stabilita in motivazione e quella dichiarata in dispositivo, è inammissibile per carenza d'interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma, 22/10/2024 Il consigliere est.

DEPOSITATA Il Presidente ndraRecchione [OSCURATO:PERSONA] 131ER‘A [OSCURATO:PERSONA] 30

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata declaratoria di illegittimità dell'ordinanza acquisitiva delle sommarie informazioni testimoniali, no è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare le pagg. 3-4 della sentenza impugnata dove il giudice del merito ha correttamente acquisito le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni considerato che i testi non hanno ricevuto notizia delle citazioni e sono pertanto risultati irreperibili), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che, relativamente al secondo motivo di ricorso avente ad oggetto la divergenza tra la pena stabilita in motivazione e quella dichiarata in dispositivo, è inammissibile per carenza d'interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 22/10/2024 Il consigliere est. DEPOSITATA Il Presidente ndraRecchione [OSCURATO:PERSONA] 131ER‘A [OSCURATO:PERSONA] 30
Sentenza Cassazione n. 03957/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris