Risultati per «"risarcimento del danno"»
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026

Cassazione n. 25065/2026

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a e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoPasquale Pizzuti-controricorrenti-avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5383/2024 depositata il12/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 763/2025Numero sezionale 3000/2026Numero di raccolta generale 25065/2026Data pubblicazione 06/09/2026Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 5383/2024, in riforma delladecisione di primo grado n. 546/2023 pronunciata dal Giudice di pace diMontercorvino Rovella, ha accolto la domanda di condanna propostacontro Poste italiane s.p.a., volta al pagamento dell’importo di € 500,00,oltre agli interessi legali dalla data della sottoscrizione fino al termine divalidità del titolo (pari a sette anni), quale rimborso di buono fruttiferoemesso in data 20 settembre 2002.Ha ritenuto il Tribunale che il termine di prescrizione non sia maidecorso, dal momento che sul documento manca l’indicazione dellascadenza, quale dies a quo della prescrizione, né l’intermediario haprovato di aver consegnato il foglio informativo che rimediasse al deficitinformativo; pertanto, ai sensi dell’art. 2935 c.c., il quale sancisce ilprincipio secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cuiil diritto può essere fatto valere, quel termine non è mai decorso; mentreha respinto la domanda subordinata di risarcimento del danno perché néallegato, né tantomeno provato.Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la soccombente, sullabase di quattro motivi, cui gli intimati resistono con controricorso.c.p.c. ed avanzata l’istanza di decisione della causa, è stata fissatal’adunanza collegiale, per la quale le parti hanno depositato le memorie.Con ordinanza interlocutoria del 12 dicembre 2025, n. 32500, la Corteha rinviato la causa a nuovo ruolo, in attesa della definizione di altrogiudizio vertente sulle identiche questioni (rimesso alla pubblica udienzacon l’ordinanza interlocutoria del 10 luglio 2025, n. 18829, concluso daCass. 18 febbraio 2026, n. 3686).Quindi, la causa è pervenuta alla odierna adunanza, con deposito dellememorie.Numero registro generale 763/2025Numero sezionale 3000/2026Numero di raccolta generale 25065/2026Data pubblicazione 06/09/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 2935 c.c., dell’art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000 edell’art. 8 d.m.

Tesoro 18 aprile 2002, per avere ritenuto il Tribunale ildiritto non prescritto, mentre i titolari del buono hanno affermato, ma nonprovato, di aver richiesto il rimborso in una data imprecisata del dicembre2019, quando ormai il termine prescrizionale era decorso, dichiarando poidi aver inviato la pec per richiedere il rimborso delle somme solo in data13 aprile 2020.Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1339, 1175, 1176 c.c. e del d.m.

Tesoro 19 dicembre 2000, inquanto il Tribunale ha errato nel ritenere non provata la consegna delfoglio informativo al sottoscrittore all’atto dell’investimento e non haaccertato che sul buono vi era la dicitura della natura a termine del buono,sia sul fronte che sul retro.Con il terzo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c., perché vi era la prova della consegna del foglio informativorecante le condizioni contrattuali, avvenuta all’atto della sottoscrizione delbuono.Con il quarto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 2935 e 2946 c.c., perché l’impossibilità di far valere il diritto, qualefatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella chederiva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprendeanche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione aiquali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesidi sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l’ipotesi dioccultamento doloso del debito, non rientra l’ignoranza da parte deltitolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivosull’esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suoaccertamento.

Sicché la mancata tempestiva richiesta di rimborso delNumero registro generale 763/2025Numero sezionale 3000/2026Numero di raccolta generale 25065/2026Data pubblicazione 06/09/2026titolo è da attribuire esclusivamente all’inerzia del sottoscrittore, che nonha documentato di avere interrotto il termine di prescrizione dal giorno incui poteva far valere il proprio diritto al rimborso.2. – I controricorrenti hanno eccepito come il ricorso introduttivo nonsia mai stato loro notificato, in quanto il messaggio di posta elettronicacertificata conteneva soltanto la relata di notifica e la procura, ma non ilricorso, del tutto assente l’atto nel messaggio pec ricevuto.2.1. – Risulta ed è incontestato che la ricorrente abbia notificato allacontroparte la relata di notifica con la procura, ma senza il ricorso.2.2. – La ricorrente invoca l’applicazione del principio di diritto,secondo cui nelle notificazioni a mezzo pec l’anomalia che renda illeggibiligli allegati, ossia gli atti notificati e la relata di notifica, comporta la nullitàe non l’inesistenza della notifica stessa (Cass., sez. lav., 30 ottobre 2023,n. 30082), così come quando l’atto non sia stato nemmeno allegato allapec (Cass., sez. lav., 23 febbraio 2024, n. 4902).2.3. – Tuttavia, il principio è inconferente.Occorre rilevare, come del resto si dà conto nelle pronunce dellaSezione lavoro che si sono occupate della questione, che nel rito dellavoro ad incardinare l’impugnazione basta il deposito telematico dell’attostesso, nei termini di legge, in quanto, a differenza del rito ordinario, ladata del deposito perfeziona l’impugnazione, rendendo irrilevante ilmomento della notifica e l’impugnazione si considera proposta alla dataesatta in cui viene depositato il ricorso presso la corte d'appello.Diverso, altresì, il caso in cui dal ricorso per cassazione notificato allacontroparte manchi una o alcune pagine, da questa Corte reputato viziodella notifica sanabile mediante nuova notifica di copia integrale, conconcessione di un termine o per la costituzione dell’intimato (Cass., sez.un., 14 settembre 2016, n. 18121, seguita es. da Cass. 19 gennaio 2026,n. 1007; Cass. 27 gennaio 2022, n. 2537).Numero registro generale 763/2025Numero sezionale 3000/2026Numero di raccolta generale 25065/2026Data pubblicazione 06/09/2026Mentre il precedente richiamato dalla ricorrente di Cass., sez. un., 28settembre 2018, n. 23620, attiene a vicenda processuale, appunto, deltutto diversa: ivi essendosi statuito che nelle notificazioni telematiche nonha rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale, come lamancata indicazione nell’oggetto del messaggio di pec della dizione«notificazione ai sensi della l. n. 53 del 1994», che costituisce una merairregolarità, come pure nel caso di mancata indicazione del codice fiscaledi parte ricorrente.Al contrario, si è condivisibilmente precisato (Cass. 27 febbraio 2026,n. 4451) che occorre distinguere due ipotesi: se l’atto notificando non èstato neppure inviato o sia completamente compromesso, la notifica èinesistente; se l’atto viene trasmesso ma alterato, in quanto parziale oilleggibile, è nullità sanabile; ed, inoltre, si ribadisce che, ove vi sia statarinnovazione della notificazione, se l’errore originario era imputabile alnotificante la rinnovazione della notifica deve intervenire entro il termineper impugnare, mentre se l’errore non era a lui imputabile, la ripresabasta che avvenga in modo tempestivo.2.3. – Nella specie, rileva che: a) il ricorso non è stato per nullaallegato alla pec, per fatto del mittente; b) non è stata tempestivamenterinnovata la notificazione; c) i resistenti, nel costituirsi nel giudizio dilegittimità, hanno eccepito la carenza nella notificazione, documentando diavere ricevuto in data 13 gennaio 2025 un messaggio di pec, contenentesoltanto la relata (due volte allegata) e la procura, senza ricorso.Resta, dunque, che l’omessa notifica del ricorso comporta la mancatainstaurazione radicale del contraddittorio, che non si può sanare in viaretroattiva, essendo inesistente la notificazione per la mancata consegnadell’atto da notificare.3. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.MNumero registro generale 763/2025Numero sezionale 3000/2026Numero di raccolta generale 25065/2026Data pubblicazione 06/09/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA].p.a. al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 600,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie del 15% sui compensi edagli accessori come per legge.

Condanna la parte ricorrente, ai sensidell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento della somma di € 2.500,00 infavore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoPasquale Pizzuti-controricorrenti-avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5383/2024 depositata il12/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 763/2025Numero sezionale 3000/2026Numero di raccolta generale 25065/2026Data pubblicazione 06/09/2026Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 5383/2024, in riforma delladecisione di primo grado n. 546/2023 pronunciata dal Giudice di pace diMontercorvino Rovella, ha accolto la domanda di condanna propostacontro Poste italiane s.p.a., volta al pagamento dell’importo di € 500,00,oltre agli interessi legali dalla data della sottoscrizione fino al termine divalidità del titolo (pari a sette anni), quale rimborso di buono fruttiferoemesso in data 20 settembre 2002.Ha ritenuto il Tribunale che il termine di prescrizione non sia maidecorso, dal momento che sul documento manca l’indicazione dellascadenza, quale dies a quo della prescrizione, né l’intermediario haprovato di aver consegnato il foglio informativo che rimediasse al deficitinformativo; pertanto, ai sensi dell’art. 2935 c.c., il quale sancisce ilprincipio secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cuiil diritto può essere fatto valere, quel termine non è mai decorso; mentreha respinto la domanda subordinata di risarcimento del danno perché néallegato, né tantomeno provato.Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la soccombente, sullabase di quattro motivi, cui gli intimati resistono con controricorso.c.p.c. ed avanzata l’istanza di decisione della causa, è stata fissatal’adunanza collegiale, per la quale le parti hanno depositato le memorie.Con ordinanza interlocutoria del 12 dicembre 2025, n. 32500, la Corteha rinviato la causa a nuovo ruolo, in attesa della definizione di altrogiudizio vertente sulle identiche questioni (rimesso alla pubblica udienzacon l’ordinanza interlocutoria del 10 luglio 2025, n. 18829, concluso daCass. 18 febbraio 2026, n. 3686).Quindi, la causa è pervenuta alla odierna adunanza, con deposito dellememorie.Numero registro generale 763/2025Numero sezionale 3000/2026Numero di raccolta generale 25065/2026Data pubblicazione 06/09/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 2935 c.c., dell’art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000 edell’art. 8 d.m. Tesoro 18 aprile 2002, per avere ritenuto il Tribunale ildiritto non prescritto, mentre i titolari del buono hanno affermato, ma nonprovato, di aver richiesto il rimborso in una data imprecisata del dicembre2019, quando ormai il termine prescrizionale era decorso, dichiarando poidi aver inviato la pec per richiedere il rimborso delle somme solo in data13 aprile 2020.Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1339, 1175, 1176 c.c. e del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000, inquanto il Tribunale ha errato nel ritenere non provata la consegna delfoglio informativo al sottoscrittore all’atto dell’investimento e non haaccertato che sul buono vi era la dicitura della natura a termine del buono,sia sul fronte che sul retro.Con il terzo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c., perché vi era la prova della consegna del foglio informativorecante le condizioni contrattuali, avvenuta all’atto della sottoscrizione delbuono.Con il quarto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 2935 e 2946 c.c., perché l’impossibilità di far valere il diritto, qualefatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella chederiva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprendeanche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione aiquali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesidi sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l’ipotesi dioccultamento doloso del debito, non rientra l’ignoranza da parte deltitolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivosull’esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suoaccertamento. Sicché la mancata tempestiva richiesta di rimborso delNumero registro generale 763/2025Numero sezionale 3000/2026Numero di raccolta generale 25065/2026Data pubblicazione 06/09/2026titolo è da attribuire esclusivamente all’inerzia del sottoscrittore, che nonha documentato di avere interrotto il termine di prescrizione dal giorno incui poteva far valere il proprio diritto al rimborso.2. – I controricorrenti hanno eccepito come il ricorso introduttivo nonsia mai stato loro notificato, in quanto il messaggio di posta elettronicacertificata conteneva soltanto la relata di notifica e la procura, ma non ilricorso, del tutto assente l’atto nel messaggio pec ricevuto.2.1. – Risulta ed è incontestato che la ricorrente abbia notificato allacontroparte la relata di notifica con la procura, ma senza il ricorso.2.2. – La ricorrente invoca l’applicazione del principio di diritto,secondo cui nelle notificazioni a mezzo pec l’anomalia che renda illeggibiligli allegati, ossia gli atti notificati e la relata di notifica, comporta la nullitàe non l’inesistenza della notifica stessa (Cass., sez. lav., 30 ottobre 2023,n. 30082), così come quando l’atto non sia stato nemmeno allegato allapec (Cass., sez. lav., 23 febbraio 2024, n. 4902).2.3. – Tuttavia, il principio è inconferente.Occorre rilevare, come del resto si dà conto nelle pronunce dellaSezione lavoro che si sono occupate della questione, che nel rito dellavoro ad incardinare l’impugnazione basta il deposito telematico dell’attostesso, nei termini di legge, in quanto, a differenza del rito ordinario, ladata del deposito perfeziona l’impugnazione, rendendo irrilevante ilmomento della notifica e l’impugnazione si considera proposta alla dataesatta in cui viene depositato il ricorso presso la corte d'appello.Diverso, altresì, il caso in cui dal ricorso per cassazione notificato allacontroparte manchi una o alcune pagine, da questa Corte reputato viziodella notifica sanabile mediante nuova notifica di copia integrale, conconcessione di un termine o per la costituzione dell’intimato (Cass., sez.un., 14 settembre 2016, n. 18121, seguita es. da Cass. 19 gennaio 2026,n. 1007; Cass. 27 gennaio 2022, n. 2537).Numero registro generale 763/2025Numero sezionale 3000/2026Numero di raccolta generale 25065/2026Data pubblicazione 06/09/2026Mentre il precedente richiamato dalla ricorrente di Cass., sez. un., 28settembre 2018, n. 23620, attiene a vicenda processuale, appunto, deltutto diversa: ivi essendosi statuito che nelle notificazioni telematiche nonha rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale, come lamancata indicazione nell’oggetto del messaggio di pec della dizione«notificazione ai sensi della l. n. 53 del 1994», che costituisce una merairregolarità, come pure nel caso di mancata indicazione del codice fiscaledi parte ricorrente.Al contrario, si è condivisibilmente precisato (Cass. 27 febbraio 2026,n. 4451) che occorre distinguere due ipotesi: se l’atto notificando non èstato neppure inviato o sia completamente compromesso, la notifica èinesistente; se l’atto viene trasmesso ma alterato, in quanto parziale oilleggibile, è nullità sanabile; ed, inoltre, si ribadisce che, ove vi sia statarinnovazione della notificazione, se l’errore originario era imputabile alnotificante la rinnovazione della notifica deve intervenire entro il termineper impugnare, mentre se l’errore non era a lui imputabile, la ripresabasta che avvenga in modo tempestivo.2.3. – Nella specie, rileva che: a) il ricorso non è stato per nullaallegato alla pec, per fatto del mittente; b) non è stata tempestivamenterinnovata la notificazione; c) i resistenti, nel costituirsi nel giudizio dilegittimità, hanno eccepito la carenza nella notificazione, documentando diavere ricevuto in data 13 gennaio 2025 un messaggio di pec, contenentesoltanto la relata (due volte allegata) e la procura, senza ricorso.Resta, dunque, che l’omessa notifica del ricorso comporta la mancatainstaurazione radicale del contraddittorio, che non si può sanare in viaretroattiva, essendo inesistente la notificazione per la mancata consegnadell’atto da notificare.3. – Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MNumero registro generale 763/2025Numero sezionale 3000/2026Numero di raccolta generale 25065/2026Data pubblicazione 06/09/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA].p.a. al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 600,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie del 15% sui compensi edagli accessori come per legge. Condanna la parte ricorrente, ai sensidell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento della somma di € 2.500,00 infavore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]