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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14305/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 41792/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché strumentale all'alternativa rivalutazione delle fonti di prova che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori (si vadano da pagg. 2 e 7 della sentenza della Corte d'Appello di Torino); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, Così deciso il 31

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 41792/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché strumentale all'alternativa rivalutazione delle fonti di prova che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori (si vadano da pagg. 2 e 7 della sentenza della Corte d'Appello di Torino); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, Così deciso il 31
Sentenza Cassazione n. 14305/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris