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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22923/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della prima decisione, ha riqualificato ex art. 217 legge fall. il fatto a lui contestato all'imputato, rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio; considerato che l'unico motivo di ricorso - che ha censurato la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato lui ascritto - non si confronta con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha riqualificato il fatto (contestato come bancarotta fraudolenta documentale: cfr. Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, Rv. 274630-01), attribuendo al Gatta la colpa nella omessa tenuta delle scritture contabili (fatto la cui sussistenza il ricorso non contesta), che non è esclusa dalla non operatività della società; segnatamente, il ricorso non muove compiute critiche alla ratio decidendi allorché ha inteso negare che il ricorrente fosse a conoscenza del fallimento; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della prima decisione, ha riqualificato ex art. 217 legge fall. il fatto a lui contestato all'imputato, rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio; considerato che l'unico motivo di ricorso - che ha censurato la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato lui ascritto - non si confronta con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha riqualificato il fatto (contestato come bancarotta fraudolenta documentale: cfr. Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, Rv. 274630-01), attribuendo al Gatta la colpa nella omessa tenuta delle scritture contabili (fatto la cui sussistenza il ricorso non contesta), che non è esclusa dalla non operatività della società; segnatamente, il ricorso non muove compiute critiche alla ratio decidendi allorché ha inteso negare che il ricorrente fosse a conoscenza del fallimento; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 22923/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris