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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33670/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12316-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4843/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 12316 sez.

MT - ud. 12-10-2022 -2- Premesso che:

1. in causa su avviso di accertamento Ici dell'anno 2010, notificato dalla [OSCURATO:SOCIETA], concessionaria della riscossione dei tributi del comune di [OSCURATO:PERSONA], alla srl [OSCURATO:PERSONA], la SOGET, lamentando violazione dell'art.156, comma 3, c.p.c., ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania ha dichiarato inammissibile l'appello di essa ricorrente contro la sentenza di primo grado per non essere stata data prova della avvenuta notifica dell'atto di appello (di cui la [OSCURATO:PERSONA], costituendosi davanti alla CTR, aveva dichiarato di essere "venuta a conoscenza solo al momento della richiesta del certificato di cosa giudicata") ed essendo la costituzione dell'appellata inidonea a sanare il difetto di prova;

2. la srl [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; considerato che:

1. il motivo è inammissibile perché non tiene conto delQ contenuto della decisione. 1.1 Il motivo fa perno sull'art.156, comma 3, c.p.c..

Il riferimento normativo è inconferente.

L'articolo, richiamato dall'art. 160 c.p.c., infatti stabilisce che la nullità di un atto del processo non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

Nel caso di specie la CTR ha ritenuto non che la notifica fosse nulla ma che la notifica non fosse stata dimostrata.

2. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12316-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4843/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 12316 sez. MT - ud. 12-10-2022 -2- Premesso che: 1. in causa su avviso di accertamento Ici dell'anno 2010, notificato dalla [OSCURATO:SOCIETA], concessionaria della riscossione dei tributi del comune di [OSCURATO:PERSONA], alla srl [OSCURATO:PERSONA], la SOGET, lamentando violazione dell'art.156, comma 3, c.p.c., ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania ha dichiarato inammissibile l'appello di essa ricorrente contro la sentenza di primo grado per non essere stata data prova della avvenuta notifica dell'atto di appello (di cui la [OSCURATO:PERSONA], costituendosi davanti alla CTR, aveva dichiarato di essere "venuta a conoscenza solo al momento della richiesta del certificato di cosa giudicata") ed essendo la costituzione dell'appellata inidonea a sanare il difetto di prova; 2. la srl [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; considerato che: 1. il motivo è inammissibile perché non tiene conto delQ contenuto della decisione. 1.1 Il motivo fa perno sull'art.156, comma 3, c.p.c.. Il riferimento normativo è inconferente. L'articolo, richiamato dall'art. 160 c.p.c., infatti stabilisce che la nullità di un atto del processo non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Nel caso di specie la CTR ha ritenuto non che la notifica fosse nulla ma che la notifica non fosse stata dimostrata. 2. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
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