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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 25085/2026

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ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza di riesame propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo a fini impeditivi dellasomma di euro 100mila emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma indata 10/2/2026 in relazione al delitto di ricettazione.2.

Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il qualeha dedotto la violazione degli artt. 321 cod.proc.pen. e 648 cod.pen.

Il difensore sostiene che lamotivazione reiettiva rassegnata dal Tribunale cautelare in punto di fumus si pone in contrastocon la giurisprudenza di legittimità che richiede con riguardo al reato di ricettazionel’individuazione del reato presupposto quantomeno nella sua tipologia.Nella specie il P.m. ha genericamente contestato all’indagato il delitto di ricettazione senzaalcuna indicazione del reato presupposto, circostanza che non pone il ricorrente in condizione didifendersi.Dopo aver ampiamente richiamato la giurisprudenza di legittimità in materia, il difensoreassume che sia il gip emittente la misura che il Tribunale di riesame non abbiano neppuregenericamente individuato il reato presupposto, facendo riferimento esclusivamente al possessoda parte dell’indagato di modeste quantità di stupefacenti e ad un biglietto contenentel’annotazione di cifre senza che risultino acquisiti elementi ulteriori, diversi dalle condizionireddituali del ricorrente, idonei ad attestare la provenienza illecita del danaro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.

L’ordinanza impugnata a sostegno del rigetto dell’istanza di riesameha valorizzato circostanze di contesto, in particolare il rinvenimento nella disponibilitàdell’indagato di appunti contenenti cifre varie e di modeste quantità di stupefacenti nonché lemodalità di trasporto del danaro.

Si tratta di elementi di ragionevole sospetto che, tuttavia, nonsembrano attingere una soglia tale da consentire, allo stato, la configurazione in terminigiuridicamente plausibili di una fattispecie-presupposto della contestata ricettazione.1.1 Questa Corte ha in più circostanze chiarito che, ai fini della configurabilità del "fumus"dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenzialeelemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia,pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629–01; Sez. 2 , n. 26902 del 31/05/2022,Visaggio, Rv. 283563–01; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433–02).Si è ulteriormente evidenziato in fattispecie analoghe a quella a giudizio che, in tema disequestro preventivo, la sussistenza del "fumus" del delitto di ricettazione non può esseredesunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilitànon sia fornita giustificazione, dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza diredditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori, significativi della certa provenienzadei primi da un delitto presupposto (Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024, Peritore, Rv. 286727 –01; Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, Bernaschino, Rv. 287719 – 01).2.

Ai sopraindicati principi l’ordinanza impugnata non risulta essersi conformata sicchè sene impone l’annullamento con rinvio al Tribunale del riesame al fine di emendare le rilevatecriticità.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente aisensi dell’art. 324, comma 5, cod.proc.pen.Così deciso in Roma il 27 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza di riesame propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo a fini impeditivi dellasomma di euro 100mila emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma indata 10/2/2026 in relazione al delitto di ricettazione.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il qualeha dedotto la violazione degli artt. 321 cod.proc.pen. e 648 cod.pen. Il difensore sostiene che lamotivazione reiettiva rassegnata dal Tribunale cautelare in punto di fumus si pone in contrastocon la giurisprudenza di legittimità che richiede con riguardo al reato di ricettazionel’individuazione del reato presupposto quantomeno nella sua tipologia.Nella specie il P.m. ha genericamente contestato all’indagato il delitto di ricettazione senzaalcuna indicazione del reato presupposto, circostanza che non pone il ricorrente in condizione didifendersi.Dopo aver ampiamente richiamato la giurisprudenza di legittimità in materia, il difensoreassume che sia il gip emittente la misura che il Tribunale di riesame non abbiano neppuregenericamente individuato il reato presupposto, facendo riferimento esclusivamente al possessoda parte dell’indagato di modeste quantità di stupefacenti e ad un biglietto contenentel’annotazione di cifre senza che risultino acquisiti elementi ulteriori, diversi dalle condizionireddituali del ricorrente, idonei ad attestare la provenienza illecita del danaro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato. L’ordinanza impugnata a sostegno del rigetto dell’istanza di riesameha valorizzato circostanze di contesto, in particolare il rinvenimento nella disponibilitàdell’indagato di appunti contenenti cifre varie e di modeste quantità di stupefacenti nonché lemodalità di trasporto del danaro. Si tratta di elementi di ragionevole sospetto che, tuttavia, nonsembrano attingere una soglia tale da consentire, allo stato, la configurazione in terminigiuridicamente plausibili di una fattispecie-presupposto della contestata ricettazione.1.1 Questa Corte ha in più circostanze chiarito che, ai fini della configurabilità del "fumus"dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenzialeelemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia,pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629–01; Sez. 2 , n. 26902 del 31/05/2022,Visaggio, Rv. 283563–01; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433–02).Si è ulteriormente evidenziato in fattispecie analoghe a quella a giudizio che, in tema disequestro preventivo, la sussistenza del "fumus" del delitto di ricettazione non può esseredesunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilitànon sia fornita giustificazione, dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza diredditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori, significativi della certa provenienzadei primi da un delitto presupposto (Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024, Peritore, Rv. 286727 –01; Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, Bernaschino, Rv. 287719 – 01).2. Ai sopraindicati principi l’ordinanza impugnata non risulta essersi conformata sicchè sene impone l’annullamento con rinvio al Tribunale del riesame al fine di emendare le rilevatecriticità. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente aisensi dell’art. 324, comma 5, cod.proc.pen.Così deciso in Roma il 27 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
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