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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2021

Cassazione n. 37411/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n i- 2 avverso la sentenza del 13/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1c13) ha concluso chiedendo -í i tellelete,./24-)'(,), 1.-Z) ,udito il difensore/ [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Palermo in parziale riforma della condanna, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 15 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva specifica ed infraquinquennale e all'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. rideterminando la pena irrogatagli, in quella di mesi 8 di reclusione ed euro duecento di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n.2 cod. pen., commesso il 9 marzo 2018.

1.1. Il primo giudice aveva condannato Cannata, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen., con la recidiva, alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.395 di multa, con revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con sentenza del 16 ottobre 2014, irrevocabile il 30 dicembre 2014. 2.Avverso tale provvedimento, l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso deducendo tre vizi, di seguito riassunti, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si denuncia violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.

La Corte territoriale riconosce l'aggravante della violenza sulle cose nonostante non vi sia prova della commissione di violenza.

Infatti, secondo la difesa, è emerso che l'odierno ricorrente non si è reso responsabile dell'allacciamento abusivo, ma semplicemente di aver occupato e utilizzato un immobile in cui l'allaccio abusivo era già esistente.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 163, comma 1, cod. pen.

Nel primo grado di giudizio il giudice escludeva la sospensione condizionale della pena — e contestualmente ne revocava il beneficio per precedente condanna irrevocabile — poiché dal cumulo delle pene già inflitte si superava il limite temporale previsto dall'art. 163 cod. pen.

La riduzione della pena disposta in secondo grado, invece, ha determinato il mancato superamento del detto limite e, dunque, il giudice di appello avrebbe dovuto concedere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111 Cost, 125 cod. proc. pen. nonché di cui all'art. 606, comma 1, let. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 99 cod. pen.

Si lamenta l'applicazione obbligatoria della recidiva reiterata che, invero, sarebbe facoltativa e discrezionale.

Mancherebbe qualsiasi motivazione circa la condotta dell'imputato e l'idoneità dei precedenti penali a fondare l'esistenza di una maggiore pericolosità sociale e una forma più accentuata di colpevolezza.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Occorre sottolineare che in tema di furto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. — secondo l'orientamento di questa Corte di legittimità — sussiste anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'imputato, il quale si limita solo a fare uso dell'allaccio altrui (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Mariella, Rv. 278438; Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rizzuto, Rv. 261745; Sez. 5, n. 41554 del 29/11/2006, n.m.).

Si è più volte precisato, poi, che la circostanza in questione ha natura oggettiva e, dunque, opera ex art. 59, comma 2, cod. pen. comunicandosi anche agli altri compartecipi del reato se conosciuta o ignorata per colpa (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Mariella, Rv. cit.; Sez. 5, n. 19637 del 06/04/2011, Saponetto, Rv. 250192).

Tali essendo i principi cui il Collegio intende uniformarsi, si osserva che la sentenza impugnata, sullo specifico punto devoluto, ha sottolineato con motivazione non manifestamente illogica, che l'immobile, pur fornito di energia elettrica, era privo di contatore e che, comunque, l'unico modo perché ciò avvenisse era l'esistenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica, come confermato dalla circostanza che l'imputato non aveva pagato alcun corrispettivo.

Pertanto, l'utilizzazione dell'energia elettrica, con la consapevolezza di un allaccio abusivo stante l'assenza di contatore, ha comportato adesione e partecipazione a tale condotta, in quanto l'impossessamento, protrattosi nel tempo, è avvenuto proprio tramite quelle modalità dell'azione, di cui l'imputato quanto meno si è giovato e che, pertanto, ha fatto proprie. 1.1.11 secondo motivo è inammissibile per genericità.

Ed invero, la Corte territoriale con motivazione logica e coerente, ha escluso la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena non solo per il superamento del limite edittale di cui all'art. 163 cod. pen., come dedotto, ma anche perché ha ritenuto l'assenza di una prognosi favorevole circa il futuro comportamento dell'imputato, anche subordinando il beneficio alla prestazione di attività lavorativa non retribuita (cfr. pag. 4 della pronuncia).

Sicché il motivo è non specifico in quanto non si confronta in alcuna parte, con tale ratio decidendi.

E' noto, infatti, che, secondo i principi pacificamente espressi sul punto da questa Corte regolatrice, è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano, come nella specie, entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 5, n. 12952, del 29/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Sidal, n.m.; Sez. 3, ord. n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972).

1.2. Con riferimento alla recidiva il ricorso è manifestamente infondato e, comunque, aspecifico posto che la pronuncia impugnata è coerente e logica nell'indicare le ragioni per le quali il reato per il quale si procede, a fronte di precedente condanna per due furti aggravati in abitazione, riuniti con il vincolo della continuazione, sia espressione di maggiore pericolosità, rappresentando all'attualità, la persistente spregiudicatezza a porre in essere reati contro il patrimonio.

Sicché, la critica proposta non è specifica in quanto ignora la motivazione resa sul punto.

E', infatti, del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la sostanziale riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello, risultando, pertanto, i motivi necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 cod. proc. pen, comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Sez. 6, n. 20377 del 11 marzo 2009, Arnone, Rv. 243838). 2.Segue alla pronuncia, la condanna del ricorrente alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n i- 2 avverso la sentenza del 13/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1c13) ha concluso chiedendo -í i tellelete,./24-)'(,), 1.-Z) ,udito il difensore/ [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Palermo in parziale riforma della condanna, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 15 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva specifica ed infraquinquennale e all'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. rideterminando la pena irrogatagli, in quella di mesi 8 di reclusione ed euro duecento di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n.2 cod. pen., commesso il 9 marzo 2018. 1.1. Il primo giudice aveva condannato Cannata, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen., con la recidiva, alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.395 di multa, con revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con sentenza del 16 ottobre 2014, irrevocabile il 30 dicembre 2014. 2.Avverso tale provvedimento, l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso deducendo tre vizi, di seguito riassunti, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. La Corte territoriale riconosce l'aggravante della violenza sulle cose nonostante non vi sia prova della commissione di violenza. Infatti, secondo la difesa, è emerso che l'odierno ricorrente non si è reso responsabile dell'allacciamento abusivo, ma semplicemente di aver occupato e utilizzato un immobile in cui l'allaccio abusivo era già esistente. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 163, comma 1, cod. pen. Nel primo grado di giudizio il giudice escludeva la sospensione condizionale della pena — e contestualmente ne revocava il beneficio per precedente condanna irrevocabile — poiché dal cumulo delle pene già inflitte si superava il limite temporale previsto dall'art. 163 cod. pen. La riduzione della pena disposta in secondo grado, invece, ha determinato il mancato superamento del detto limite e, dunque, il giudice di appello avrebbe dovuto concedere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111 Cost, 125 cod. proc. pen. nonché di cui all'art. 606, comma 1, let. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 99 cod. pen. Si lamenta l'applicazione obbligatoria della recidiva reiterata che, invero, sarebbe facoltativa e discrezionale. Mancherebbe qualsiasi motivazione circa la condotta dell'imputato e l'idoneità dei precedenti penali a fondare l'esistenza di una maggiore pericolosità sociale e una forma più accentuata di colpevolezza. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Occorre sottolineare che in tema di furto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. — secondo l'orientamento di questa Corte di legittimità — sussiste anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'imputato, il quale si limita solo a fare uso dell'allaccio altrui (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Mariella, Rv. 278438; Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rizzuto, Rv. 261745; Sez. 5, n. 41554 del 29/11/2006, n.m.). Si è più volte precisato, poi, che la circostanza in questione ha natura oggettiva e, dunque, opera ex art. 59, comma 2, cod. pen. comunicandosi anche agli altri compartecipi del reato se conosciuta o ignorata per colpa (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Mariella, Rv. cit.; Sez. 5, n. 19637 del 06/04/2011, Saponetto, Rv. 250192). Tali essendo i principi cui il Collegio intende uniformarsi, si osserva che la sentenza impugnata, sullo specifico punto devoluto, ha sottolineato con motivazione non manifestamente illogica, che l'immobile, pur fornito di energia elettrica, era privo di contatore e che, comunque, l'unico modo perché ciò avvenisse era l'esistenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica, come confermato dalla circostanza che l'imputato non aveva pagato alcun corrispettivo. Pertanto, l'utilizzazione dell'energia elettrica, con la consapevolezza di un allaccio abusivo stante l'assenza di contatore, ha comportato adesione e partecipazione a tale condotta, in quanto l'impossessamento, protrattosi nel tempo, è avvenuto proprio tramite quelle modalità dell'azione, di cui l'imputato quanto meno si è giovato e che, pertanto, ha fatto proprie. 1.1.11 secondo motivo è inammissibile per genericità. Ed invero, la Corte territoriale con motivazione logica e coerente, ha escluso la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena non solo per il superamento del limite edittale di cui all'art. 163 cod. pen., come dedotto, ma anche perché ha ritenuto l'assenza di una prognosi favorevole circa il futuro comportamento dell'imputato, anche subordinando il beneficio alla prestazione di attività lavorativa non retribuita (cfr. pag. 4 della pronuncia). Sicché il motivo è non specifico in quanto non si confronta in alcuna parte, con tale ratio decidendi. E' noto, infatti, che, secondo i principi pacificamente espressi sul punto da questa Corte regolatrice, è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano, come nella specie, entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 5, n. 12952, del 29/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Sidal, n.m.; Sez. 3, ord. n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972). 1.2. Con riferimento alla recidiva il ricorso è manifestamente infondato e, comunque, aspecifico posto che la pronuncia impugnata è coerente e logica nell'indicare le ragioni per le quali il reato per il quale si procede, a fronte di precedente condanna per due furti aggravati in abitazione, riuniti con il vincolo della continuazione, sia espressione di maggiore pericolosità, rappresentando all'attualità, la persistente spregiudicatezza a porre in essere reati contro il patrimonio. Sicché, la critica proposta non è specifica in quanto ignora la motivazione resa sul punto. E', infatti, del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la sostanziale riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello, risultando, pertanto, i motivi necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 cod. proc. pen, comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Sez. 6, n. 20377 del 11 marzo 2009, Arnone, Rv. 243838). 2.Segue alla pronuncia, la condanna del ricorrente alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
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