CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11414/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce la inoffensività delle espressioni utilizzate nei confronti del pubblico ufficiale risulta riproduttivo di censure adeguatamente vagliate dai Giudici di merito che hanno messo in rilievo, da un canto, come le stesse fossero tali da mettere in dubbio l'autorità della persona offesa, dall'altro, la rilevanza del contesto in cui le stesse si erano realizzate e cioè all'interno del Tribunale di Palermo ove il Porto era presente in quanto impegnato quale teste per una udienza di convalida; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/