CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 ottobre 2025
Cassazione n. 34374/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 9066/2024r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].CO.BE.RU. –[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA],la qual e dichiara di voler ricevere le notifi- che e le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzodi posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 103, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- CONTRO [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- sentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dallo Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato agli atti, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente pro- cedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati; -controricorrente- 2RG n. 9066/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio avverso la sentenza della Cortedi appello di Perugia n. 767/2023, deposi- tata il 24/10/2023. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/10/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] di Noceta- SO.CO.BE.RU –S.n.c. era interessata da una procedura espropriativa connessa ai lavori di costruzione della direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti, di cui alla legge obiettivo n.443 del 2001, trattandosi di opera strate- gica e di preminente interesse nazionale,come da delibera del CIPE n.121 del 21/12/2001. Venivano stipulati duedistinti accordi per la cessione dei terreni. Il primoaccordo veniva concluso il 3/8/2008, e riguardava la galleria sotto il fiume Velino, comportante la cessione bonaria della superficie di ettari 11,23,68; i lavori venivano successivamente abbandonati. Il secondo accordo veniva stipulato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito della variante approvata con delibera del CIPE n. 55 del 3/8/2011, trat- tandosi della costruzione di un viadotto sopra il fiume, situato a monte della originaria galleria, spostato rispetto al tracciato per m. 980. L'indennità offerta ricomprendeva: indennità di servitù per euro 3.296,67; indennità di espropriazione per euro 333.611,20; inden- nità temporanea per euro 44.597,45; indennità per occupazione d'urgenza per euro 83.402,80; danni per euro 104.235,26. Si trattava dell'esproprio di ulteriori terreni, separati da quelli già oggetto di espropriazione, per ettari 7,75,84. Il totale di ettari espropriati era di 18,99,52, mentre la superficie originaria dell'azienda era di ettari 67,24,80. Le superfici rimasteinutilizzate erano di ettari 6,30,50. 3RG n. 9066/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] perdita complessiva era dunque di ettari 25,29 (18,99,52 + 6,30,50). Alla società restava la superficie di ettari 41,95,28. 2. La società, con atto di citazione notificato il 27/2/2018, con- veniva in giudizio l'[OSCURATO:PERSONA],chiedendo l'accertamento della nullità par- ziale dell'accordo di cessione sottoscritto in data 11/4/2013,per vio- lazione delle norme imperative di cui agli artt. 33 e 44 del d.P.R. n. 327 del 2001; in subordine, la risoluzione dell'accordo e, in ogni caso, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pagare in proprio favore la differenza tra l'indennità pattuita e quanto effettivamente dovuto in base ai criteri legali violati. 3. Il Tribunale di Perugia dichiarava preliminarmente la propria incompetenza in favore della Corted'appello. 4. [OSCURATO:PERSONA] di Perugia, con la sentenza in data 19/10/ 2023, pubblicata il 24/10/2023, rigettava il ricorso. In particolare, per quel che qui ancora rileva, la Corteterritoriale accertava che l'accordo, con riferimento a treparticelle (1/P; 37/P e 61/P), prevedeva l'indennità di esproprio riferita alle parti espro- priate. Inoltre, nel paragrafo denominato «Indennità per danni», sotto la voce «Oneri vari - Danni da riduzione valore particelle residue » , era stata determinata la riduzione del valore delle parti residue delle medesime tre particelle sopra indicate, concordando l ' ulteriore in- dennità di euro 104.236,26. Nessun'altra voce di danno era stata prevista. [OSCURATO:PERSONA] aggiungeva che le parti concordemente ave- vano individuato le voci di danno subito dall'azienda, e in particolare il deprezzamento determinato dall'ablazione parziale subita dal pa- trimonio aziendale residuo, determinandolo «nelle sole riduzioni di valore delle particelle dette». 4RG n. 9066/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avviso della Corte d ' appello, dunque, la ricorrente chiedeva una «rideterminazione dei pregiudizi subiti dall'espropriata, che estenda la determinazione pattizia a pregiudizi ulteriori». Del resto, l'accordo sull'ammontare dell'indennità di esproprio era valido a condizione che fossero stati applicati i parametri indero- gabili di liquidazione previsti dal legislatore, essendo rimessa alle parti la determinazione dei pregiudizi subiti dalla residua parte non espropriata del fondo. 5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società, depositando anche memoria scritta. 6. Ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:SOCIETA]., depositando anche memoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione degli artt. 33 e 40 del d.P.R. 8/6/2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.». La Corte d ' appello avrebbe attribuito alle disposizioni sopra ri- chiamate «un contenuto che le stesse non hanno». In realtà, la cessione volontaria è un contratto pubblicistico, in- serito nel procedimento espropriativo, la cui connotazione caratteri- stica consiste nel fatto che il trasferimento volontario si correla in modo vincolante ai parametri di legge stabiliti perla indennità dovuta per l'ablazione, dai quali non è possibile in alcun modo distaccarsi. Con riferimento, poi, all'espropriazione parziale di aree agricole o non edificabili, sulle quali sia stata impiantata un'azienda agricola, l'indennità va commisurata alla differenza tra il giusto prezzo dell'im- mobile prima dell'esproprio ed il giusto prezzo della parte residua 5RG n. 9066/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dopo l'esproprio stesso, dovendosi tenere conto, oltre che del valore della porzione ablata, anche del decremento della parte di fondo re- siduata all'espropriazione. Per i suoli agricoli, in particolare, va attri- buito un valore complementare che, nel caso dell'esercizio di un'a- zienda agricola, compensa anche i maggiori oneri di conduzione aziendale, in quanto la legge introduce quale componente essenziale dell'indennità, anche il ristoro del pregiudizio subito dall'azienda. L'indennità, a giudizio della ricorrente, deve ricomprendere l'in- tera diminuzione patrimoniale subitadal soggetto passivo, non es- sendo concepibili duedistinte forme di ristoro imputabili l'una a titolo diindennizzo d a espropriazione e l ' a l t r a a titolo di risarcimento del danno. La considerazione dell'incidenza del provvedimento ablativo sul valore dell'azienda agricola va collegata all'esigenza della tutela della proprietà e del lavoro. Con l'atto di citazione, la società ha evidenziato che l'indennizzo concordato ha tenuto conto esclusivamente della riduzione del valore di treparticelle parzialmente espropriate. Tale indennità non comprende, allora, l'integrale pregiudizio su- bito dalla società per l'esproprio di una parte considerevole della pro- prietà, sulla quale la stessa esercita l'azienda agricola. La Corte d ' appello, invece, avrebbe dovuto accogliere la do- manda principale di nullità parziale o quella subordinata di risolu- zione dell'accordo, dovendo tener conto del pregiudizio subito dall'a- zienda agricola. 2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «viola- zione dell'art.132, 2º comma, n. 4, c.p.c., in riferimento all ' art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., per la natura meramente apparente della motivazione, per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ovvero per esposizione di ragioni perplesse e/o obiettivamente in- 6RG n. 9066/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio comprensibili, oltre che per la manifesta e insanabile contradditto- rietà della stessa». La Corte d ' appello ha ritenuto che in effetti nessuna voce di danno era stata indicata per le perdite aziendali. Ha anche ribadito che l'accordo sull'ammontare dell'indennità di espropriazione è valido solo in caso di applicazione dei parametri in- derogabili di liquidazione previsti dallegislatore. Tuttavia, contraddittoriamente, avrebbe poi conclusoaffermando l'infondatezza della tesi della società, in ragione del fatto che con- cordemente le parti avevano determinato l'indennizzo, non per il pre- giudizio subito dal patrimonio aziendale, ma soltanto per le riduzioni di valore delle particelle parzialmente espropriate. Tuttavia, in presenza di un'azienda agricola, le norme imperative avrebbero dovuto imporredi attribuire autonoma rilevanza alla per- dita aziendale, rispetto alla perdita dominicale. L'accordo stipulato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], invece, riporta solo le riduzioni di valore delle porzioni residue delle treparticelle espropriate. 3. Il secondo motivo di impugnazione è infondato. 3.1. La motivazione della sentenza della Corte d ' appello è pre- sente, non solo in senso grafico, ma anche nell'enunciazione delle ragioni logiche e giuridiche, sottese alla sentenza pronunciata. In particolare, la Corted'appello ha evidenziato che le parti, con- cordemente, avevano pattuito il valore delle parti residue, rispetto a quello di quelleoggetto di esproprio, tenendo conto di tre particelle specifiche, identificate in quelle di cui ai numeri 1/P, 37/P e 61/P. [OSCURATO:PERSONA] ha anche sottolineato che nessun'altra voce di danno era stata prevista. L'espropriazione parziale aveva riguardato esclusivamente le tre particelle suddette. 4. Il primo motivo è inammissibile. 7RG n. 9066/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 4.1. In realtà, tale censura difetta completamente di autosuffi- cienza, ai sensi dell'art.366, n. 6, c.p.c., non avendo in alcun modo la ricorrente trascritto, neppure per stralcio, il contenuto dell'accordo stipulato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e neppure di quello concluso in precedenza il 3/8/2008. L'interpretazione della volontà delle parti in relazione al conte- nuto di un contratto o di una qualsiasi clausola contrattuale importa indagini e valutazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giu- dice del merito, non sindacabili in sede di legittimità ove non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuale e non sussista un vizio nell'attività svolta dal giudice di merito, tale da influire sulla logicità, congruità e completezza della motivazione. Peraltro, quando il ricorrente per cassazione censuri l'erronea interpretazione di clau- sole contrattuali da parte del giudice del merito, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l'onere di trascriverle integralmente, perché al Giudice di legittimità è precluso l'esame degli atti per veri- ficare la rilevanza e la fondatezza della censura (Cass., sez. 3, 18/11/2005, n. 24461). 4.2. Tra l'altro, la Corte territoriale ha anche provveduto all ' in- terpretazione del contenuto dell'accordo, senza che la ricorrente in- dicasse le disposizioni specifiche in materia di ermeneutica contrat- tuale, eventualmente violate dalla Cortedi secondogrado, e neppure le disposizioni in materia di interpretazione del negozio giuridico di cui la Corted'appello avrebbe dovuto tenere conto. Ai negozi riguardanti l'indennità di esproprio, previsti dall'art. 12 legge 22 ottobre 1971 n. 865, in particolare se la dichiarazione dell'e- spropriando costituisca accettazione pura e semplice dell'indennità proposta dall'espropriante, avente l'effetto di fissare definitivamente l'indennità, o intenzione di convenire una cessione volontaria dell'a- rea, che richiedendo una successiva stipulazione, è soggetta allo "ius 8RG n. 9066/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio superveniens", costituito dall'art. 5 bis legge 8 agosto 1992 n. 359, sono applicabili i principi civilistici che regolano l'interpretazione del contratto, e la scelta da parte del giudice del merito del mezzo er- meneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione dei contraenti non è sindacabile in sede di legittimità qualora sia stato rispettato il principio del "gradualismo", secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari (come "l'interpretatio contra stipulatorem", nel caso di modulo predisposto dal C omune espro- priante) quando il significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti sia insufficiente all'identificazione della comune intenzione ed il giudice fornisca compiuta ed articolata motivazione della rite- nuta equivocità ed insufficienza del dato letterale (Cass., sez. 1, 27/12/1999, n. 14587). Di qui un'ulteriore ipotesi di inammissibilità. 4.3. Non si riesce peraltro neppure a comprendere se la cessione stipulata dalle parti l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] costituisse un contratto ad oggetto pubblico oppure un contratto di diritto privato, essendo la relativa disciplina diversamente configurata. Ed infatti, solo nei contratti ad oggetto pubblico riguardanti la cessione di terreni, gli elementi costitutivi indispensabili sono: a) l'in- serimento del contratto nell'ambito di un procedimento di espropria- zione; b) la preesistenza, nell'ambito del procedimento, non solo della dichiarazione di pubblica utilità, ma anche del procedimento di determinazione dell'indennità da parte dell'espropriante; c) il prezzo per il trasferimento volontario dell'immobile correlato in modo vin- colante ai parametri di legge (Cass.sez. 1, 21/11/2003, n., 17709; Cass., 3/3/2025, n. 5543; Cass., sez. 1, 11/3/2006, n. 5390; Cass., sez. 2, 22/5/2009, n.11955). 5. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha chiarito che nell'accordo dell'11/ 4/2013 le parti hanno indicato esclusivamente tre particelle, che 9RG n. 9066/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio avrebbero subito, dall'espropriazione parziale, un danno alla residua porzione di terreno. Ha infatti affermato che «per tali tre particelle […] l'accordo pre- vide l'indennità di esproprio -il prezzo dei terreni - riferita alle parti espropriate»; chiarendo che, nel paragrafo denominato «Indennità per danni», sotto la voce «Oneri vari - Danni da riduzione valore particelle residue» fu determinata la riduzione di valore delle parti residue delle medesime tre particelle e fu concordata l'ulteriore in- dennità di euro 104.236,26». Pertanto, ad avviso della Corte d ' appello, a seguito dell ' es p ro- priazione parziale di terreni, nell'accordo sulla cessione dei beni si è tenuto espressamente conto della diminuzione di valore delle trepar- ticelle sopraindicate, prevedendosi a tal fine un ulteriore indennizzo per euro 104.236,26. Si è ulteriormente chiarito che nessun'altra voce di danno era stata prevista. [OSCURATO:PERSONA] ha ancora sottolineato che «concordemente le parti provvidero, nel paragrafo “Indennità per danni”,a individuare le voci di danno subito dall'azienda - ossia il deprezzamento, deter- minato dall'ablazione parziale, subito dal patrimonio aziendale resi- duo - delimitandole nelle sole riduzioni di valore delle particelle dette». Pertanto, nella specie, la società chiedeva «una rideterminazione dei pregiudizi subiti dall'espropriata, che estendeva la determina- zione pattizia a pregiudizi ulteriori». A fronte di tale motivazione, non risulta in alcun modo allegato specificamente e, soprattutto, dimostrato che la somma concordata per le tre particelle, a seguito d e ll ' es propr i azi one parziale, per la somma complessiva di euro 104.236,26, non fosse sufficiente a ri- 10RG n. 9066/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio comprendere anche l'indennizzo per la diminuzione del patrimonio aziendale. È vero infatti che nei casi di espropriazione parziale la liquida- zione dell'indennità è commisurata alla differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'esproprio ed il giusto prezzo della parte re- sidua dopo l'esproprio stesso, dovendo, in specie, tenersi conto,oltre che del valore della porzione ablata, anche del decremento della parte di fondo residuata all'espropriazione, ciò comportando, per i suoli agricoli, l'attribuzione di un valore complementare, che, nel caso di esercizio di azienda agricola, compensa anche i maggiori oneri di conduzione aziendale, in quanto la legge introduce quale componente essenziale dell'indennità anche il ristoro del pregiudizio subito dall'azienda (Cass., sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16074; Cass., sez. 1, 3/11/2017, n. 26243; Cass., sez. 1, 31/1/2008, n. 2424). Pertanto, la ricorrente non ha in alcun modo chiarito le ragioni per cui l'espropriazione parziale avrebbe riguardato anche altri fondi, oltre quelli espressamente indicatinell' accordo, e neppure ha spie- gato perché la somma riconosciuta a titolo di espropriazione parziale, con riferimento alle treparticelle, pari ad euro 104.235,26, non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo per l'espropriazione parziale. Inoltre, deve osservarsi che -sia pure nel vigore della disciplina anteriore al d.P.R. n. 327 del 2001, ma con un principio tuttora valido -al fine della determinazione dell'indennità di espropriazione dei ter- reni agricoli, l'art. 15 della legge n. 865 del 1971, che eccezional- mente induce a tener conto, nell'ambito dell'indennità unitariamente considerata, anche del pregiudizio subito dall'azienda nel suo in- sieme per effetto dello smembramento cagionato dall'espropria- zione, quale norma speciale rispetto all'art. 40 della legge n. 2359 del 1865, non consente però la valutazione del complesso dei beni organizzato per l'esercizio di una specifica e ben individuata impresa 11RG n. 9066/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio agricola da intendersi nel senso di cui all'art. 2555 cod. civ., e quindi di tutte le conseguenze pregiudizievoli, ivi compreso il mancato gua- dagno, del ridimensionamento e/o della cessazione dell'attività im- prenditoriale, ma comporta che l'indennizzo debba comprendere il ristoro del pregiudizio arrecato dall'espropriazione all'attività azien- dale agricola su quel terreno esercitata, avente cioè una incidenza diretta sul fondo, consistendo in un danneggiamento materiale dello immobile o nella compromissione di una condizione di fatto essen- ziale per l'utilizzazione od il godimento dello stesso e risolvendosi sul piano economico in una effettiva diminuzione del valore venale del bene su cui era allocata l'azienda agricola(Cass., sez. 1, 21/5/2007, n. 11782; Cass., sez. 1, 4/5/2009, n. 10217). Va peraltro aggiunto che, in caso di indennità aggiuntiva spet- tante al proprietario coltivatore diretto, come pure all'imprenditore agricolo a titolo principale, coltivatore diretto, la richiesta di inden- nizzo per indennità aggiuntiva deve essere effettuata contestual- mente alla richiesta di indennizzo. Si è ritenuto, infatti, che l'indennità aggiuntiva spettante al pro- prietario coltivatore diretto o all'imprenditore agricolo professionale ex art. 40, comma 4, del d.P.R.n. 327 del 2001, deve essere richie- sta necessariamente in modo congiunto all'indennità di espropria- zione, trattandosi di determinare la somma complessivamente do- vuta dall'espropriante a colui che venga privato del suo diritto reale in uno con l'attività di coltivatore del fondo; diversamente, l'inden- nità dovuta al terzo coltivatore direttoin forza di un rapporto agrario contrattuale o compartecipativo, prevista dall'art. 42,che rinvia per la liquidazione all'art. 40 cit., può essere oggetto di domanda auto- noma, in quanto volta a ristorare l'attività coltivatrice svolta su suolo altrui, interrotta forzatamente per effetto della procedura espropria- tiva(Cass., sez. 1, 3/10/2024, n 25972). 12RG n. 9066/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 6.Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della ricorrente si liquidano come da di- spositivo. P.Q.M rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricor- rente le spese del giudizio di legittimità,che si liquidano in comples- sivi euro13.000,00,