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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 19909/2022

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la seguente ORDINANZA sull'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Scorrano (Le) n visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto disporsi la rimessione dell'istante nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 12 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con istanza depositata il 5 novembre 2021 e rivolta al Tribunale di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, a mezzo dei difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la revoca o, in subordine, la sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nei suoi confronti il 28 ottobre 2021, con conseguente revoca dell'esecutività della sentenza della Corte di appello di Lecce del 12 marzo 2021, con la quale è stata confermata la sua condanna a quindici anni di reclusione per il delitto di tentato omicidio.

Alternativamente, ha chiesto, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso detta pronunzia, incombente cui mon egli non ha potuto adempiere per causa di forza maggiore.

2. Il Tribunale di Lecce ha considerato che, nel caso di specie, non sono stati prospettati vizi afferenti all'esistenza o alla validità del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza di condanna, sicché inconferente è il richiamo all'art. 670 cod. proc. pen., che attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza funzionale a decidere su tali questioni.

Discorrendosi, piuttosto, della legittimità dell'ordine di esecuzione per la carcerazione — discendente dall'omessa proposizione, per dedotta causa di forza maggiore, di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello — ha qualificato l'istanza come intesa, in via principale, alla restituzione nel termine per proporre impugnazione ed ha, quindi, trasmesso gli atti, ai sensi dell'art. 175, comma 4, ultimo periodo, cod. proc. pen. («Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione»), alla Corte di cassazione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento dell'istanza di restituzione nel termine, richiesta condivisa in una delle due memorie depositate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in quella residua ribadendosi )7), invece, in via principale, l'originaria istanza di declaratoria di non esecutività della sentenza della Corte di appello di Lecce del 12 marzo 2021.

4. [OSCURATO:PERSONA] condivide il percorso argomentativo sotteso al provvedimento emesso dal Tribunale di Lecce.

È, invero, pacifico che la motivazione della sentenza della Corte di appello di Lecce del 12 marzo 2021 è stata depositata il 10 giugno 2021, ovvero entro il termine di novanta giorni fissato con il dispositivo, sicché nessuna comunicazione dell'avvenuto deposito era dovuta alla parte.

Il termine, di quarantacinque giorni, per proporre ricorso per cassazione è, pertanto, decorso a far data dall'Il giugno 2021 (il 10 giugno 2021 coincideva, infatti, con il novantesimo giorno dall'emissione della sentenza) ed è scaduto il 26 luglio 2021 (il quarantacinquesimo essendo domenica 25 luglio 2021, giorno festivo).

Nessun dubbio può, di conseguenza, essere coltivato in ordine alla valida e rituale formazione del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza irrevocabile di condanna.5.

Muovendo, allora, nella corretta prospettiva della restituzione in termini, va osservato come l'istante abbia allegato e dimostrato la ricorrenza, nel caso concreto, di condizioni del tutto anomale, che, a giudizio del Collegio, accreditano la ventilata possibilità che l'omessa presentazione di tempestiva impugnazione sia effettivamente dipesa da un fattore esterno all'interessato ed a lui non imputabile, tale da precludergli in radice il compimento dell'atto de quo agitur.

Le circostanze esposte dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] devono essere apprezzate nella cornice — del tutto eccezionale e mai, in precedenza, sperimentata — delle limitazioni, in costanza di emergenza pandemica, all'accesso del pubblico e dei professionisti agli uffici giudiziari, che ha determinato, come attestato dai provvedimenti organizzativi versati in atti su impulso dell'istante, l'affidamento agli addetti al front office di comunicazioni cui, di regola, provvedono le singole cancellerie.

Al cospetto di una situazione tutt'altro che fisiologica, la tesi difensiva — stando alla quale i difensori di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati fuorviati da erronee informazioni fornite in occasione di ripetuti accessi al front office, ove avrebbero appreso che, non essendo stata depositata la motivazione della sentenza nel termine riservato, sarebbe stato necessario attendere la comunicazione del deposito tardivo ovvero della concessa proroga del termine originario — merita credito quantunque non asseverata da una conferma proveniente da chi del disguido sarebbe stato involontario responsabile.

In questo senso, va dato atto del deposito di un elaborato, sottoscritto da tecnico informatico-forense, che attesta come, tra 11 ed il 15 giugno 2021, siano stati scambiati tramite l'applicativo Whatsapp, tra uno dei difensori dell'imputato e la moglie di [OSCURATO:PERSONA], messaggi dai quali traspare che, ancora al 14 e, poi, al 15 giugno 2021, il legale fosse convinto, perché a ciò indotto dalla cancelleria, che la motivazione della sentenza non era stata depositata entro il termine fissato dalla Corte di appello.

Nella stessa direzione militano le dichiarazioni rese dai collaboratori del medesimo difensore, i quali hanno concordemente esposto di essersi più volte recati, tra 1'i ed il 18 giugno 2021, su incarico del o unitamente al collega, presso il citato front office, ove è stato loro costantemente riferito, ancora il 16 ed il 18 giugno, dell'omesso deposito della motivazione e della necessità di attendere, a quel punto, formale comunicazione.

Rebus sic stantibus, si è al cospetto di una situazione del tutto peculiare che giustifica — fermo restando, in linea generale, il principio per cui la prova dell'ascrivibilità a terzi dell'errore che ha determinato l'omessa presentazione di tempestiva impugnazione incombe sul soggetto che invoca la restituzione nel termine (così, tra le tante, Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Giglio, Rv. 278706;Sez. 2, n. 44509 del 07/07/2015, Floccari, Rv. 264965; Sez. 6, n. 21901 del 03/04/2014, G., Rv. 259699) — un calibrato, e meno rigoroso, apprezzamento degli elementi offerti, la cui attendibilità è accresciuta, in misura, ai fini considerati, decisiva, dalle difficoltà connesse alla necessità di coniugare, in un momento storico di assoluta singolarità, la tutela della salute pubblica ed individuale, che ha imposto la rarefazione dei contatti e delle presenze sul luogo di lavoro, con la prosecuzione, nei limiti del possibile, di attività indifferibile quale quella giudiziaria.

Se al precedente rilievo si accompagna quello, di ordine logico, che verte sulla delicatezza dell'incombente omesso, relativo a condanna a pena detentiva di lunga durata per fatto di grande offensività, può conclusivamente ritenersi, nel contesto di una valutazione prudenziale ed orientata, si ribadisce, dalla straordinarietà — e, per certi versi, irripetibilità — della situazione venutasi a determinare, la ricorrenza della causa di forma maggiore che consente di disporre l'invocata restituzione nel termine, cui consegue, ai sensi dell'art. 175, comma 7, cod. proc. pen., la declaratoria di non esecutività della sentenza della cui impugnazione si discute e l'immediata liberazione dell'imputato, se non ristretto per altra causa.

P.Q.M.

Concede a [OSCURATO:PERSONA] la restituzione nel termine per proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 12 marzo 2021, che dichiara non esecutiva.

Revoca per l'effetto l'ordine di esecuzione della predetta sentenza, disponendo la immediata scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] se non detenuto per altra causa.

Visto l'art. 626 cod. proc. pen., dispone trasmettersi copia del presente dispositivo al Procuratore generale presso la Corte di cassazione perché dia i provvedimenti occorrenti.

Dispone che la presente decisione sia notificata all'imputato e ai suoi difensori e comunicata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce competente per l'esecuzione, nonché al giudice di merito, Corte di appello di Lecce, cui dispone trasmettersi gli atti perché proceda alla tempestiva trasmissione della eventuale impugnazione e agli adempimenti di cui agli artt. 164 e 165-bis disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso il 20/04/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sull'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Scorrano (Le) n visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto disporsi la rimessione dell'istante nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 12 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza depositata il 5 novembre 2021 e rivolta al Tribunale di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, a mezzo dei difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la revoca o, in subordine, la sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nei suoi confronti il 28 ottobre 2021, con conseguente revoca dell'esecutività della sentenza della Corte di appello di Lecce del 12 marzo 2021, con la quale è stata confermata la sua condanna a quindici anni di reclusione per il delitto di tentato omicidio. Alternativamente, ha chiesto, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso detta pronunzia, incombente cui mon egli non ha potuto adempiere per causa di forza maggiore. 2. Il Tribunale di Lecce ha considerato che, nel caso di specie, non sono stati prospettati vizi afferenti all'esistenza o alla validità del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza di condanna, sicché inconferente è il richiamo all'art. 670 cod. proc. pen., che attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza funzionale a decidere su tali questioni. Discorrendosi, piuttosto, della legittimità dell'ordine di esecuzione per la carcerazione — discendente dall'omessa proposizione, per dedotta causa di forza maggiore, di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello — ha qualificato l'istanza come intesa, in via principale, alla restituzione nel termine per proporre impugnazione ed ha, quindi, trasmesso gli atti, ai sensi dell'art. 175, comma 4, ultimo periodo, cod. proc. pen. («Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione»), alla Corte di cassazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento dell'istanza di restituzione nel termine, richiesta condivisa in una delle due memorie depositate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in quella residua ribadendosi )7), invece, in via principale, l'originaria istanza di declaratoria di non esecutività della sentenza della Corte di appello di Lecce del 12 marzo 2021. 4. [OSCURATO:PERSONA] condivide il percorso argomentativo sotteso al provvedimento emesso dal Tribunale di Lecce. È, invero, pacifico che la motivazione della sentenza della Corte di appello di Lecce del 12 marzo 2021 è stata depositata il 10 giugno 2021, ovvero entro il termine di novanta giorni fissato con il dispositivo, sicché nessuna comunicazione dell'avvenuto deposito era dovuta alla parte. Il termine, di quarantacinque giorni, per proporre ricorso per cassazione è, pertanto, decorso a far data dall'Il giugno 2021 (il 10 giugno 2021 coincideva, infatti, con il novantesimo giorno dall'emissione della sentenza) ed è scaduto il 26 luglio 2021 (il quarantacinquesimo essendo domenica 25 luglio 2021, giorno festivo). Nessun dubbio può, di conseguenza, essere coltivato in ordine alla valida e rituale formazione del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza irrevocabile di condanna.5. Muovendo, allora, nella corretta prospettiva della restituzione in termini, va osservato come l'istante abbia allegato e dimostrato la ricorrenza, nel caso concreto, di condizioni del tutto anomale, che, a giudizio del Collegio, accreditano la ventilata possibilità che l'omessa presentazione di tempestiva impugnazione sia effettivamente dipesa da un fattore esterno all'interessato ed a lui non imputabile, tale da precludergli in radice il compimento dell'atto de quo agitur. Le circostanze esposte dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] devono essere apprezzate nella cornice — del tutto eccezionale e mai, in precedenza, sperimentata — delle limitazioni, in costanza di emergenza pandemica, all'accesso del pubblico e dei professionisti agli uffici giudiziari, che ha determinato, come attestato dai provvedimenti organizzativi versati in atti su impulso dell'istante, l'affidamento agli addetti al front office di comunicazioni cui, di regola, provvedono le singole cancellerie. Al cospetto di una situazione tutt'altro che fisiologica, la tesi difensiva — stando alla quale i difensori di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati fuorviati da erronee informazioni fornite in occasione di ripetuti accessi al front office, ove avrebbero appreso che, non essendo stata depositata la motivazione della sentenza nel termine riservato, sarebbe stato necessario attendere la comunicazione del deposito tardivo ovvero della concessa proroga del termine originario — merita credito quantunque non asseverata da una conferma proveniente da chi del disguido sarebbe stato involontario responsabile. In questo senso, va dato atto del deposito di un elaborato, sottoscritto da tecnico informatico-forense, che attesta come, tra 11 ed il 15 giugno 2021, siano stati scambiati tramite l'applicativo Whatsapp, tra uno dei difensori dell'imputato e la moglie di [OSCURATO:PERSONA], messaggi dai quali traspare che, ancora al 14 e, poi, al 15 giugno 2021, il legale fosse convinto, perché a ciò indotto dalla cancelleria, che la motivazione della sentenza non era stata depositata entro il termine fissato dalla Corte di appello. Nella stessa direzione militano le dichiarazioni rese dai collaboratori del medesimo difensore, i quali hanno concordemente esposto di essersi più volte recati, tra 1'i ed il 18 giugno 2021, su incarico del o unitamente al collega, presso il citato front office, ove è stato loro costantemente riferito, ancora il 16 ed il 18 giugno, dell'omesso deposito della motivazione e della necessità di attendere, a quel punto, formale comunicazione. Rebus sic stantibus, si è al cospetto di una situazione del tutto peculiare che giustifica — fermo restando, in linea generale, il principio per cui la prova dell'ascrivibilità a terzi dell'errore che ha determinato l'omessa presentazione di tempestiva impugnazione incombe sul soggetto che invoca la restituzione nel termine (così, tra le tante, Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Giglio, Rv. 278706;Sez. 2, n. 44509 del 07/07/2015, Floccari, Rv. 264965; Sez. 6, n. 21901 del 03/04/2014, G., Rv. 259699) — un calibrato, e meno rigoroso, apprezzamento degli elementi offerti, la cui attendibilità è accresciuta, in misura, ai fini considerati, decisiva, dalle difficoltà connesse alla necessità di coniugare, in un momento storico di assoluta singolarità, la tutela della salute pubblica ed individuale, che ha imposto la rarefazione dei contatti e delle presenze sul luogo di lavoro, con la prosecuzione, nei limiti del possibile, di attività indifferibile quale quella giudiziaria. Se al precedente rilievo si accompagna quello, di ordine logico, che verte sulla delicatezza dell'incombente omesso, relativo a condanna a pena detentiva di lunga durata per fatto di grande offensività, può conclusivamente ritenersi, nel contesto di una valutazione prudenziale ed orientata, si ribadisce, dalla straordinarietà — e, per certi versi, irripetibilità — della situazione venutasi a determinare, la ricorrenza della causa di forma maggiore che consente di disporre l'invocata restituzione nel termine, cui consegue, ai sensi dell'art. 175, comma 7, cod. proc. pen., la declaratoria di non esecutività della sentenza della cui impugnazione si discute e l'immediata liberazione dell'imputato, se non ristretto per altra causa. P.Q.M. Concede a [OSCURATO:PERSONA] la restituzione nel termine per proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 12 marzo 2021, che dichiara non esecutiva. Revoca per l'effetto l'ordine di esecuzione della predetta sentenza, disponendo la immediata scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] se non detenuto per altra causa. Visto l'art. 626 cod. proc. pen., dispone trasmettersi copia del presente dispositivo al Procuratore generale presso la Corte di cassazione perché dia i provvedimenti occorrenti. Dispone che la presente decisione sia notificata all'imputato e ai suoi difensori e comunicata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce competente per l'esecuzione, nonché al giudice di merito, Corte di appello di Lecce, cui dispone trasmettersi gli atti perché proceda alla tempestiva trasmissione della eventuale impugnazione e agli adempimenti di cui agli artt. 164 e 165-bis disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 20/04/20
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