CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 01737/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 20 marzo 2019 il Tribunale di Teramo condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di reclusione e 300 euro di multa per la ricettazione di una bicicletta, riconosciuta la circostanza attenuante prevista dall'art. 648, secondo comma, del codice penale. Con sentenza in data 17 settembre 2019, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminava la pena in tre mesi di reclusione e 100 euro di multa.2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge, stante la difformità fra dispositivo e motivazione, nella quale la Corte territoriale ha esposto le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della configurabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in contrasto con il dispositivo della decisione. 3. Il ricorso va rigettato per la infondatezza del motivo proposto. 4. La più recente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, afferma che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (cfr., ad es., Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, B., Rv. 275.690; Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Cipriano, Rv. 273269; Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 267082; Sez. 4, n. 43419 del 29/09/2015, Forte, Rv. 264909; Sez. F, n. 47576 del 09/09/2014, Savini, Rv. 261402). Questo orientamento muove dall'esigenza di risolvere quei casi in cui la divergenza dipende da un evidente errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo e, sul presupposto che in questa evenienza il contrasto è solo apparente, si ritiene legittimo il ricorso alla motivazione per chiarire la effettiva portata della decisione al fine di individuare l'errore e di eliminarne gli effetti. Nel caso di specie, tuttavia, dagli atti risulta che il dispositivo letto in udienza è esattamente conforme a quello riportato in calce alla sentenza, là dove, in parziale riforma della decisione di primo grado, la Corte ha rideterminato la pena detentiva in tre mesi di reclusione e 100 euro di multa, cosicché deve trovare applicazione il principio secondo il quale l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, salva l'ipotesi in cui dispositivo e motivazione siano formati e pubblicati contestualmente in un unico documento (Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, Pelusi, Rv. 277874; Sez. 2, n. 938 del 23/09/2015, dep. 2016, Pop, Rv. 265734; Sez. 3, n. 40542 del 18/06/2014, Scafuro, Rv. 260653).Nella parte motiva si dà atto della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di ricettazione, ma poi, ritenuto il fatto connotato da minima offensività, si ritiene di assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 21 luglio 2020, che ha dichiarato la illegittimità della suddetta norma nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva, quale la ricettazione, nella ipotesi attenuata. 5. Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 11 gennaio 2022. Sentenza a motivazione semplificata. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Agostini ("0,41 tr .„- I