CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 33805/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ordinanza interlocutoria si è rimessa la causa a nuovo ruolo perché, avendo la società [OSCURATO:SOCIETA] ed i soci Salvatore, Carlo e [OSCURATO:PERSONA] chiesto l’estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata della lite tributaria pendente ai sensi dell’art. 1 commi 186 e segg. della legge n. 197/2022, soltanto con riguardo alla società e al socio [OSCURATO:PERSONA] era stata fornita prova di pagamenti effettuati ai fini della definizione, allegandosi, con riguardo a Carlo e [OSCURATO:PERSONA], che costoro avevano già versato quanto di spettanza in corso di causa. [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] i ricorrenti hanno depositato memoria chiarendo la posizione relativa a Carlo e [OSCURATO:PERSONA], anche tramite allegazione dei documenti comprovanti la definizione delle loro pendenze in relazione alla causa in oggetto, e reiterando la richiesta di estinzione del giudizio nei confronti di tutti i ricorrenti. In data 2.9.2024 l’Agenzia delle Entrate, a sua volta, ha comunicato che, in riferimento al contenzioso suindicato, era stata presentata istanza di definizione delle liti pendenti ai sensi dell’art. 1 commi. 186 - 203 l. 197/2022, che la domanda di definizione de quo era stata accolta, in quanto regola re ed era stato effettuato il versamento della prima rata entro i limiti di legge, cosicché sussistevano i presupposti per la cessazione della materia del contendere. Deve, quindi, dichiararsil’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 198 l. n. 197/2022. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. p.q.m. dichiar