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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16021/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 è manifestamente infondato avendo la Corte di appello evidenziato come il ricorrente non avesse offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze oggettivamente idonee, in astratto, ad evitare che l'attività delittuosa fosse portata ad ulteriori conseguenze; rilevato che il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine agli aumenti di Pena (è generico non prendendo in esame la riduzione di pena operata dalla Corte territoriale, evenienza che dà conto della valutazione dei presupposti di cui all'art. 133 cod. pen.; ritenuto che analogo limite incontra il terzo motivo alla luce della non illogica motivazione della Corte di appellorche ha fondato il rigetto della richiesta di sostituzione della pena sulla ponderata prognosi infausta di reiterazione (pag. 9); osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 è manifestamente infondato avendo la Corte di appello evidenziato come il ricorrente non avesse offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze oggettivamente idonee, in astratto, ad evitare che l'attività delittuosa fosse portata ad ulteriori conseguenze; rilevato che il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine agli aumenti di Pena (è generico non prendendo in esame la riduzione di pena operata dalla Corte territoriale, evenienza che dà conto della valutazione dei presupposti di cui all'art. 133 cod. pen.; ritenuto che analogo limite incontra il terzo motivo alla luce della non illogica motivazione della Corte di appellorche ha fondato il rigetto della richiesta di sostituzione della pena sulla ponderata prognosi infausta di reiterazione (pag. 9); osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 16021/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris