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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 30927/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del patrocinio del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno che lo aveva condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa per il reato di cui all'art. art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, per aver, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e senza la prevista autorizzazione, detenuto al fine di spaccio grammi 101,8 di cannabis.

Per quanto qui di interesse, la Corte di merito ha confermato la sentenza del Tribunale rigettando le censure in ordine all'omessa traduzione della decisione di primo grado nella lingua conosciuta dal ricorrente (deduzione c:ontenuta nei motivi di appello) e in ordine all'omessa notifica del decreto di citazione in appello (eccezione svolta con nota trasmessa in data 1 marzo 2022, data precedente all'udienza del 8 marzo 2022).

Quanto all'omessa traduzione, i giudici di merito hanno osservato che la sentenza era stata debitamente tradotta e trasmessa a mezzo PEC alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Battipaglia per la comunicazione agli imputati appellanti e che, comunque, l'omessa traduzione - con richiamo a giurisprudenza di questa Corte - avrebbe dovuto essere eccepita dall'imputato e non dal difensore.

Quanto, invece, all'eccezione di omessa notifica del decreto di citazione in appello, la Corte di merito ha rigettato la stessa rilevando la regolare notifica a mezzo PEC trasmessa il 28 gennaio 2022 e regolarmente accettata.

2. Avverso tale decisione il ricorrente deduce i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale ex art. 606, comma 1, lett. c), in ordine all'art. 161 cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto di citazione in appello.

La difesa rappresenta l'illegittimità dell'elezione di domicilio effettuata nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] che non veniva reso edotto degli avvisi di cui all'art. 161, comma 1, cod. proc:. pen. avvisandolo dell'obbligo di comunicare ogni eventuale mutamento e che, in caso contrario, gli atti sarebbero stati notificati al difensore di fiducia.

Si osserva, inoltre, che il Tribunale :;arebbe stato a conoscenza di tale circostanza visto che all'udienza 5 febbraio 2018 il difensore aveva comunicato al Tribunale che il [OSCURATO:PERSONA] era agli arresti domiciliari per altra causa presso la propria dimora di Eboli, tanto che all'udienza del 25 (rectius 24) settembre 2018 il Tribunale aveva disposto la traduzione dell'imputato agli arresti domiciliari da tale domicilio.

La notifica degli atti presso il domicilio di Battipaglia, in luogo di quello di Eboli, ove [OSCURATO:PERSONA] - come comunicato dalla difesa - si era trasferito, avrebbe comportato un vizio della notificazione dell'atto di citazione eseguito presso il difensore di fiducia che ha compromesso il rapporto processuale, con conseguente nullità degli atti successivi.

2.2. Violazione dell'art. 601 anche con riferimento agli artt. 161 e 143 cod. proc. pen., 111 Cost. e art. 6 CEDU.

La decisione sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto legittimo il decreto di citazione in appello nei confronti dell'imputato nonostante la mancata traduzione, conclusione cui la Corte di merito giungeva sull'erroneo presupposto dell'irreperibilità dell'imputato che, per le ragioni sopra espresse, era insussistente.

2.3. Violazione degli artt. 143 e 548 cod. proc. pen., 111 Cost. e art. 6 CEDU quanto ad omessa notifica della sentenza di primo grado tradotta in una lingua conosciuta all'imputato.

Il ricorrente rivolge critiche alla parte della decisione c:he ha confutato la censura inerente alla mancata traduzione della sentenza facendo improprio riferimento all'avvenuta trasmissione della citata decisione tradotta in lingua araba alla [OSCURATO:PERSONA] di Battipaglia ai fini della notifica, del mancato pregiudizio alla luce dell'interposto appello a cura della difesa e della spettanza della relativa eccezione al solo imputato personalmente.

La fallacia del ragionamento emerge perché proprio l'omessa notifica della sentenza alla persona dell'imputato da parte della polizia giudiziaria avrebbe impedito a costui di venire a conoscenza del procedimento e, quindi, di poter personalmente eccepire la mancata traduzione della decisione ai fini di una corretta conoscenza delle ragioni poste a base della condanna.

CONSIDERATO Lig DIRITTA)

1. Il ricorso è inammissibile in quanto prospetta motivi non dedotti in sede di gravame ex art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., e manifestamente infondati.

2. Il primo motivo attraverso il quale il ricorrente deduce l'omessa citazione in appello è indeducibile in quanto la relativa eccezione non è stata formulata in sede di appello.

Ed infatti, sulla base degli atti processuali consultabili da questa Corte in ragione della formulata questione di natura processuale (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01)„ la eccezione sollevata con la nota trasmessa alla Corte di appello di Salerno in data 1 marzo 2022 era afferente a distinta questione attinente all'omessa citazione in appello del difensore di fiducia, rilievo rispetto al quale la Corte di merito ha fornito corretta risposta rilevandone la regolarità alla luce della avvenuta trasmissione della citazione a mezzo PEC regolarmente accettata.

Né rileva il differente e per nulla sovrapponibile motivo, surrettiziamente introdotto con il solo ricorso in cassazione, in cui si rappresenta l'inidoneità dell'elezione di domicilio in ragione dell'omessa indicazione degli avvisi previsti dall'art. 161, comma 1, cod. proc. pen. che invece attiene alla differente disciplina della notifica all'imputato ed in ordine alla quale, per giurisprudenza di questa Corte ormai pacifica, si realizza una nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez.

U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771 secondo cui allorché la notificazione della citazione a giudizio sia avvenuta mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio), che deve essere eccepita nella prima occasione utile; questa Corte ha ormai da tempo precisato che la nullità di ordine generale a regime intermedio relativa alla citazione avvenuta nelle forme di cui all'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen. deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. (in tal senso, Sez.

U, n. 19602 del 27/03/2008, Macciullo, Rv. 239396 - 01).

La citata interpretazione assegna rilevanza all'effettiva compromissione del diritto di conoscenza e di intervento dell'imputato, che nel caso che interessa, neppure dedotto in termini, risulta smentita dallo stesso contenuto del ricorso dal quale emerge come la difesa di fiducia del ricorrente fosse in stretto contatto, sin dall'inizio del procedimento, con l'imputato tanto da poter indicare ai Giudici di merito i trasferimenti presso i vari domicili in occasione delle Istanza formulate in sede cautelare.

La valorizzazione del concreto rapporto esistente tra difesa tecnica ed assistito ai fini dell'effettiva tutela del diritto di conoscenza e di intervento dell'imputato costituisce elemento conforme a giurisprudenza di questa C:orte a mente della quale la nullità che consegue alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato, è di ordine generale a regime intermedio in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore (Sez. 5, n. 21875 del 20/0:3/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262822).

3. Analoga indeducibilità si è verificata in ordine al secondo motivo avente ad oggetto l'omessa traduzione del decreto di citazione in appello che, pur aver formato oggetto di un obiter non funzionale alla decisione impugnata, non ha formato oggetto di censura nella prima occasione utile corrispondente a quella in cui - come sopra enunciato - è stata invece eccepita l'omessa notifica della citazione in appello del solo difensore di fiducia.Anche in tal caso sussiste pacifica e solida giurisprudenza che qualifica l'omessa traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello come nullità regime intermedio, che, quando non tempestivamente eccepita nel giudizio di appello deve ritenersi sanata (si veda, in tal senso, Sez.

U, n. 119 del 27/10/2004, Palunnbo, Rv. 229539; Sez.

U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028 secondo cui "In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.").

4. Manifestamente infondato risulta, invece, il terzo motivo di ricorso attraverso il quale la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione deli artt. 143, 548 cod. proc. pen., art. 6 CEDU e artt. 111 Cost.

Costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui la soluzione che viene data alle questioni di diritto, siano esse processuali o sostanziali, attraverso la motivazione resa in sentenza, rileva solo se la stessa incide sulla correttezza della decisione e non anche quando non ha alcuna incidenza sulla stessa (v. motivazione Sez.

U, n. 155 del 29/09/201.1, dep. 2012, Russo, Rv. 251496).

Qualora, infatti, sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento enunciato per giustificarla (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515) e, quindi, anche prescindendo dalle ragioni poste a base della censura del ricorrente sul tema processuale proposto.

Nessun rilievo, pertanto, assume la circostanza che la Corte di appello abbia ritenuto di rigettare il motivo attraverso cui la difesa aveva dedotto l'omessa traduzione facendo riferimento a giurisprudenza che il Collegio ritiene ormai superata (Sez. 2, n. 32057 del 21/06/2017, Rafik, Rv. 270327) secondo cui spetta solo all'imputato alloglotto, e non anche al difensore, la legittirnazione ad eccepire la violazione dell'obbligo di traduzione della sentenza ex art. .143 cod. proc. pen. al fine di consentire all'imputato l'esercizio di un autonomo potere di impugnazione ex art. 571 cod. proc. pen.

Il motivo dedotto risulta, comunque, manifestamente infondato alla luce dell'ormai consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte che ritiene che l'omessa traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotto non 5 LA1 integri un'ipotesi di nullità, producendo quale unico effetto quello dei mancato decorso dei termini di impugnazione, costituendo la traduzione una condizione di "efficacia" e non di "validità" dell'atto (Sez. 5, n. 22065 del 06/07/2020, Bhiari, Rv. 279447; Sez. 5, n. 10993 del 05/12/2019, dep. 2020, Chanaa, Rv. 278883; Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, Kartivazde, Rv. 277775; Sez. 3, n. 3859 del 18/11/2015, Omaruyi, Rv. 266086; Sez. 2, n. 22465 del 28/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, c:omma 1, cod. proc. pen.

P.Q.IM.

Dichiara inammissibile il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del patrocinio del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno che lo aveva condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa per il reato di cui all'art. art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, per aver, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e senza la prevista autorizzazione, detenuto al fine di spaccio grammi 101,8 di cannabis. Per quanto qui di interesse, la Corte di merito ha confermato la sentenza del Tribunale rigettando le censure in ordine all'omessa traduzione della decisione di primo grado nella lingua conosciuta dal ricorrente (deduzione c:ontenuta nei motivi di appello) e in ordine all'omessa notifica del decreto di citazione in appello (eccezione svolta con nota trasmessa in data 1 marzo 2022, data precedente all'udienza del 8 marzo 2022). Quanto all'omessa traduzione, i giudici di merito hanno osservato che la sentenza era stata debitamente tradotta e trasmessa a mezzo PEC alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Battipaglia per la comunicazione agli imputati appellanti e che, comunque, l'omessa traduzione - con richiamo a giurisprudenza di questa Corte - avrebbe dovuto essere eccepita dall'imputato e non dal difensore. Quanto, invece, all'eccezione di omessa notifica del decreto di citazione in appello, la Corte di merito ha rigettato la stessa rilevando la regolare notifica a mezzo PEC trasmessa il 28 gennaio 2022 e regolarmente accettata. 2. Avverso tale decisione il ricorrente deduce i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale ex art. 606, comma 1, lett. c), in ordine all'art. 161 cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto di citazione in appello. La difesa rappresenta l'illegittimità dell'elezione di domicilio effettuata nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] che non veniva reso edotto degli avvisi di cui all'art. 161, comma 1, cod. proc:. pen. avvisandolo dell'obbligo di comunicare ogni eventuale mutamento e che, in caso contrario, gli atti sarebbero stati notificati al difensore di fiducia. Si osserva, inoltre, che il Tribunale :;arebbe stato a conoscenza di tale circostanza visto che all'udienza 5 febbraio 2018 il difensore aveva comunicato al Tribunale che il [OSCURATO:PERSONA] era agli arresti domiciliari per altra causa presso la propria dimora di Eboli, tanto che all'udienza del 25 (rectius 24) settembre 2018 il Tribunale aveva disposto la traduzione dell'imputato agli arresti domiciliari da tale domicilio. La notifica degli atti presso il domicilio di Battipaglia, in luogo di quello di Eboli, ove [OSCURATO:PERSONA] - come comunicato dalla difesa - si era trasferito, avrebbe comportato un vizio della notificazione dell'atto di citazione eseguito presso il difensore di fiducia che ha compromesso il rapporto processuale, con conseguente nullità degli atti successivi. 2.2. Violazione dell'art. 601 anche con riferimento agli artt. 161 e 143 cod. proc. pen., 111 Cost. e art. 6 CEDU. La decisione sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto legittimo il decreto di citazione in appello nei confronti dell'imputato nonostante la mancata traduzione, conclusione cui la Corte di merito giungeva sull'erroneo presupposto dell'irreperibilità dell'imputato che, per le ragioni sopra espresse, era insussistente. 2.3. Violazione degli artt. 143 e 548 cod. proc. pen., 111 Cost. e art. 6 CEDU quanto ad omessa notifica della sentenza di primo grado tradotta in una lingua conosciuta all'imputato. Il ricorrente rivolge critiche alla parte della decisione c:he ha confutato la censura inerente alla mancata traduzione della sentenza facendo improprio riferimento all'avvenuta trasmissione della citata decisione tradotta in lingua araba alla [OSCURATO:PERSONA] di Battipaglia ai fini della notifica, del mancato pregiudizio alla luce dell'interposto appello a cura della difesa e della spettanza della relativa eccezione al solo imputato personalmente. La fallacia del ragionamento emerge perché proprio l'omessa notifica della sentenza alla persona dell'imputato da parte della polizia giudiziaria avrebbe impedito a costui di venire a conoscenza del procedimento e, quindi, di poter personalmente eccepire la mancata traduzione della decisione ai fini di una corretta conoscenza delle ragioni poste a base della condanna. CONSIDERATO Lig DIRITTA) 1. Il ricorso è inammissibile in quanto prospetta motivi non dedotti in sede di gravame ex art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., e manifestamente infondati. 2. Il primo motivo attraverso il quale il ricorrente deduce l'omessa citazione in appello è indeducibile in quanto la relativa eccezione non è stata formulata in sede di appello. Ed infatti, sulla base degli atti processuali consultabili da questa Corte in ragione della formulata questione di natura processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01)„ la eccezione sollevata con la nota trasmessa alla Corte di appello di Salerno in data 1 marzo 2022 era afferente a distinta questione attinente all'omessa citazione in appello del difensore di fiducia, rilievo rispetto al quale la Corte di merito ha fornito corretta risposta rilevandone la regolarità alla luce della avvenuta trasmissione della citazione a mezzo PEC regolarmente accettata. Né rileva il differente e per nulla sovrapponibile motivo, surrettiziamente introdotto con il solo ricorso in cassazione, in cui si rappresenta l'inidoneità dell'elezione di domicilio in ragione dell'omessa indicazione degli avvisi previsti dall'art. 161, comma 1, cod. proc. pen. che invece attiene alla differente disciplina della notifica all'imputato ed in ordine alla quale, per giurisprudenza di questa Corte ormai pacifica, si realizza una nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771 secondo cui allorché la notificazione della citazione a giudizio sia avvenuta mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio), che deve essere eccepita nella prima occasione utile; questa Corte ha ormai da tempo precisato che la nullità di ordine generale a regime intermedio relativa alla citazione avvenuta nelle forme di cui all'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen. deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Macciullo, Rv. 239396 - 01). La citata interpretazione assegna rilevanza all'effettiva compromissione del diritto di conoscenza e di intervento dell'imputato, che nel caso che interessa, neppure dedotto in termini, risulta smentita dallo stesso contenuto del ricorso dal quale emerge come la difesa di fiducia del ricorrente fosse in stretto contatto, sin dall'inizio del procedimento, con l'imputato tanto da poter indicare ai Giudici di merito i trasferimenti presso i vari domicili in occasione delle Istanza formulate in sede cautelare. La valorizzazione del concreto rapporto esistente tra difesa tecnica ed assistito ai fini dell'effettiva tutela del diritto di conoscenza e di intervento dell'imputato costituisce elemento conforme a giurisprudenza di questa C:orte a mente della quale la nullità che consegue alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato, è di ordine generale a regime intermedio in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore (Sez. 5, n. 21875 del 20/0:3/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262822). 3. Analoga indeducibilità si è verificata in ordine al secondo motivo avente ad oggetto l'omessa traduzione del decreto di citazione in appello che, pur aver formato oggetto di un obiter non funzionale alla decisione impugnata, non ha formato oggetto di censura nella prima occasione utile corrispondente a quella in cui - come sopra enunciato - è stata invece eccepita l'omessa notifica della citazione in appello del solo difensore di fiducia.Anche in tal caso sussiste pacifica e solida giurisprudenza che qualifica l'omessa traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello come nullità regime intermedio, che, quando non tempestivamente eccepita nel giudizio di appello deve ritenersi sanata (si veda, in tal senso, Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Palunnbo, Rv. 229539; Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028 secondo cui "In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen."). 4. Manifestamente infondato risulta, invece, il terzo motivo di ricorso attraverso il quale la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione deli artt. 143, 548 cod. proc. pen., art. 6 CEDU e artt. 111 Cost. Costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui la soluzione che viene data alle questioni di diritto, siano esse processuali o sostanziali, attraverso la motivazione resa in sentenza, rileva solo se la stessa incide sulla correttezza della decisione e non anche quando non ha alcuna incidenza sulla stessa (v. motivazione Sez. U, n. 155 del 29/09/201.1, dep. 2012, Russo, Rv. 251496). Qualora, infatti, sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento enunciato per giustificarla (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515) e, quindi, anche prescindendo dalle ragioni poste a base della censura del ricorrente sul tema processuale proposto. Nessun rilievo, pertanto, assume la circostanza che la Corte di appello abbia ritenuto di rigettare il motivo attraverso cui la difesa aveva dedotto l'omessa traduzione facendo riferimento a giurisprudenza che il Collegio ritiene ormai superata (Sez. 2, n. 32057 del 21/06/2017, Rafik, Rv. 270327) secondo cui spetta solo all'imputato alloglotto, e non anche al difensore, la legittirnazione ad eccepire la violazione dell'obbligo di traduzione della sentenza ex art. .143 cod. proc. pen. al fine di consentire all'imputato l'esercizio di un autonomo potere di impugnazione ex art. 571 cod. proc. pen. Il motivo dedotto risulta, comunque, manifestamente infondato alla luce dell'ormai consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte che ritiene che l'omessa traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotto non 5 LA1 integri un'ipotesi di nullità, producendo quale unico effetto quello dei mancato decorso dei termini di impugnazione, costituendo la traduzione una condizione di "efficacia" e non di "validità" dell'atto (Sez. 5, n. 22065 del 06/07/2020, Bhiari, Rv. 279447; Sez. 5, n. 10993 del 05/12/2019, dep. 2020, Chanaa, Rv. 278883; Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, Kartivazde, Rv. 277775; Sez. 3, n. 3859 del 18/11/2015, Omaruyi, Rv. 266086; Sez. 2, n. 22465 del 28/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, c:omma 1, cod. proc. pen. P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e
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