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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 luglio 2024

Cassazione n. 23767/2024

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- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 18682/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro - tempore , rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente -2 Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 18682/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri e [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale pro - tempore , rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza resa dalla CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 5526/2023,pubblicata il 16/08/2023; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/07/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 16/08/2023, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero dell’Interno e in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di risarcimentodel danno originariamente proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confrontidel Ministero dell’Interno e di [OSCURATO:PERSONA], spettando detta giurisdizionein capo al giudice amministrativo; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come la pretesa della Fima – vòlta a rivendicare il risarcimentodel danno subito in conseguenza della mancata adozione, da parte delle amministrazioni convenute, dei provvedimenti di sgombro diretti a contrastare l’occupazione da parte di terzi di un proprio compendio immobiliare – si sostanziasse nella contestazione dell’esercizio concreto della potestà amministrativa delle amministrazioniconvenute, per sua natura sindacabile sotto il profilo delle ragioni che indussero l’amministrazione stesse ad omettere o ritardare l’adozione dei provvedimenti richiesti, con la conseguente appartenenzadella giurisdizione all’ambito delle attribuzioni del giudice amministrativo;Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 18682/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sottoaltro profilo, la corte territoriale ha rilevato l’inconferenza delle argomentazioni sostenute dalla società attrice con riguardo alla prospettazione della domanda di risarcimento del danno come conseguenza della mancata ottemperanza al provvedimento giurisdizionale di sequestro, trattandosi di una pretesa risarcitoria fondata su presupposti di fatto totalmente diversi rispetto a quelli originariamenteprospettati; avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazionesulla base di due motivi d’impugnazione; ilMinistero dell’Interno e [OSCURATO:PERSONA] resistono ciascuna con un propriocontroricorso; laricorrente ha depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione dell’art. 1 c.p.c. e 7 c.p.a. nonché degli artt. 25e 103 Cost. e degli articoli 2 e 4 della legge 20 marzo 1865, all.

E, (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 1 e 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ricondotto la posizione soggettiva originariamenteazionata dalla società attrice alla figura dell’interesse legittimolà dove, nel caso di specie, nessun potere conformativo della proprietàin capo alla pubblica amministrazione avrebbe potuto essere riconosciuto a danno del diritto di proprietà della società ricorrente ingiustamentecompromesso dall’illecita inerzia delle controparti; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360 co.1, n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto infondata la domanda proposta dalla società attrice in relazione all’illiceità del comportamento della controparte Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 18682/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri consistito nella mancata esecuzione del provvedimento di giurisdizionaledi sequestro; ilprimo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del secondo; osserva il Collegio come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità ( cfr. Sez.

U, Ordinanza n. 7737 del 16/03/2023, Rv. 667198 - 01) , s petta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda con cui un privato chiede la condanna della P.A. al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’omessosgombero di un immobile abusivamente occupato, atteso che viene in rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti la pubblica amministrazione deve esercitare un'attività vincolata, quale la predisposizionedi misure di intervento finalizzate a tutelare l ’ ordine e lasicurezza pubblica e a metter fine a una situazione illecita, dovendosi intal caso verificare soltanto se sussistano i presupposti determinati dallalegge per l ’ adozione di misure o di condotte rimediali o repressive, senza che nelle condizioni date sia consentito discorrere di potere autoritativocorrelato all'esercizio di scelte di natura discrezionale ; in particolare, secondo le considerazioni elaborate dalle Sezioni Unite,l a delibazione sulla questione di giurisdizione in un caso come quell’oggettodell’odierno giudizio deve ritenersi “ orientata dal criterio delpetitum sostanziale, ossia dall’esame della intrinseca natura della situazione giuridica dedotta in giudizio come emergente dalla causa petendi; “essava individuata in base ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (tra le tante, Cass. Sez.U. n. 20350 - 18, Cass. Sez.

U n. 13702 - 22) ”; in tal senso, assume carattere decisivo la circostanza che le domande, risarcitorie come indennitarie, non siano proposte “ in Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 18682/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri un’ottica di non corretto esercizio di un potere amministrativo discrezionale”,quanto invece “ nell’ottica della inerzia totale da parte dei soggetti pubblici tenuti a intervenire, secondo le rispettive competenze, in una chiara situazione di protratta illiceità, determinativa di un pregiudizio economicamente rilevante per il permanere di un’occupazione abusiva di un immobile in proprietà privata”; in tale ultimo caso, il petitum sostanziale può ritenersi diretto a “rivendicareun danno da fatto illecito imputabile agli enti preposti ai sensidell’art. 2043 cod. civ., in ragione dell’omessa predisposizione ed esecuzionedi qualsiasi intervento, da considerare, nella specifica serie dicircostanze, doveroso.

“La predisposizione di misure di intervento finalizzate a tutelare l’ordinee la sicurezza pubblica e a metter fine a una condizione illecita adanni di un privato costituisce attività vincolata degli organi statuali elocali competenti.

E appartiene alla cognizione del giudice ordinario lacontroversia in cui venga in rilievo un diritto soggettivo – oltre tutto dirilievo costituzionale - nei cui confronti la pubblica amministrazione debbaesercitare un’attività vincolata, dovendosi in tal caso verificare soltanto se sussistano i presupposti determinati dalla legge per l’adozionedi una misure o di condotte rimediali o repressive, senza che nelle condizioni date sia consentito discorrere di potere autoritativo correlatoall’esercizio di scelte di natura discrezionale (cfr. tra le varie Cass.Sez.

U n. 22254 - 17, Cass. Sez.

U n. 11576 - 18, Cass. Sez.

U n. 10089-20,Cass.

Sez.

U n. 8188 - 22, Cass. Sez.

U n. 28429 - 22). […].

“Non può non cogliersi la sostanziale differenza che corre tra le situazionidi diritto soggettivo e interesse legittimo con riguardo al caso di specie, dal momento che solo ove si verta sul dato distintivo incentrato dalla presenza di un potere discrezionale la situazione Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 18682/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri giuridicadi cui è titolare il privato può esser definita di mero interesse (v.Cass.

Sez.

U n. 23436 - 22), non mai dinanzi alla postulata lesione, rilevanteai fini dell’art. 2043 cod. civ., di un diritto assoluto.

“Unatale situazione inerisce al diritto soggettivo per antonomasia, poichéresta radicata dalla lesione del diritto di proprietà che si assume protrattaper totale inerzia delle autorità tenute a (e quindi vincolate a) porre fine a situazioni illecite integrate dai fenomeni delle occupazioniabusive immobiliari” (cfr. Sez.

U, Ordinanza n. 7737 del 16/03/2023,cit., in motivazione); fermetali premesse, varrà osservare come , dalla lettura dell’atto di citazione introduttivo dell’odierno giudizio (depositato agli atti e al qualela Corte di cassazione è legittimata ad accedere , trattandosi della denunciadi un error in procedendo : cfr., ex plurimis , Sez.

U, Sentenza n.20181 del 25/07/2019 , Rv. 654876 - 01 ) , si ricav i che la [OSCURATO:SOCIETA]. intese originariamente contestare, non già il cattivo esercizio di un potereamministrativo da parte delle amministrazioni convenute , bensì ilcarattere meramente materiale delle omissioni imputate alle stesse , come peraltro si rileva con chiarezza dalle pagg. 12 e 13 (dell’atto di citazione) in cui si afferma che “[OSCURATO:SOCIETA]. ha un interesse giuridicamente apprezzabile e rilevante ad ottenere dal Tribunale la pronuncia di un ordine, a carico delle Amministrazioni convenute, a provvedere all ’ attività materiale consistente nello sgombero del complesso di [OSCURATO:PERSONA] ” (non quindi all’esecuzione di attività provvedimentali, bensì all’esecuzione di mere attività materiali)”: espressioni che la società allora attrice ha fatto derivare dalla riproposizione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità secondocui “allorché la domanda del privato non investa scelte e atti autoritatividell'amministrazione, bensì un'attività materiale, soggetta alrispetto del principio generale del neminem laedere , la condotta della Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 18682/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri PA può essere denunciata innanzi al giudice ordinario sia quando si richieda la condanna ad un facere sia quando si agisca per il risarcimentodel danno: com'è appunto nel caso in esame” ; emerge pertanto con evidenza , dalla stessa interpretazione del petitumsostanziale contenuto nell’atto di citazione originario, che [OSCURATO:SOCIETA]ebbe, sin dall’origine del giudizio, a fare questione della lesione di unproprio diritto soggettivo , senza mai contestare il cattivo esercizio delpotere da parte della pubblica amministrazione ; trattandosidegli stessi presupposti che indussero le Sezioni Unite di questa Corte ( cfr. Sez.

U, Ordinanza n. 7737 del 16/03/2023, Rv. 667198– 01 , cit. ) a individuare, in fattispecie come quella in esame, la giurisdizione del giudice ordinario , dev’essere pronunciato l’accoglimento della doglianza sul punto avanzata dalla società ricorrente; sullabase di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo motivo (assorbitoil secondo), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnatain relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corted’appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

Accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 18682/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro - tempore , rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente -2 Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 18682/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri e [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale pro - tempore , rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza resa dalla CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 5526/2023,pubblicata il 16/08/2023; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/07/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 16/08/2023, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero dell’Interno e in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di risarcimentodel danno originariamente proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confrontidel Ministero dell’Interno e di [OSCURATO:PERSONA], spettando detta giurisdizionein capo al giudice amministrativo; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come la pretesa della Fima – vòlta a rivendicare il risarcimentodel danno subito in conseguenza della mancata adozione, da parte delle amministrazioni convenute, dei provvedimenti di sgombro diretti a contrastare l’occupazione da parte di terzi di un proprio compendio immobiliare – si sostanziasse nella contestazione dell’esercizio concreto della potestà amministrativa delle amministrazioniconvenute, per sua natura sindacabile sotto il profilo delle ragioni che indussero l’amministrazione stesse ad omettere o ritardare l’adozione dei provvedimenti richiesti, con la conseguente appartenenzadella giurisdizione all’ambito delle attribuzioni del giudice amministrativo;Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 18682/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sottoaltro profilo, la corte territoriale ha rilevato l’inconferenza delle argomentazioni sostenute dalla società attrice con riguardo alla prospettazione della domanda di risarcimento del danno come conseguenza della mancata ottemperanza al provvedimento giurisdizionale di sequestro, trattandosi di una pretesa risarcitoria fondata su presupposti di fatto totalmente diversi rispetto a quelli originariamenteprospettati; avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazionesulla base di due motivi d’impugnazione; ilMinistero dell’Interno e [OSCURATO:PERSONA] resistono ciascuna con un propriocontroricorso; laricorrente ha depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione dell’art. 1 c.p.c. e 7 c.p.a. nonché degli artt. 25e 103 Cost. e degli articoli 2 e 4 della legge 20 marzo 1865, all. E, (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 1 e 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ricondotto la posizione soggettiva originariamenteazionata dalla società attrice alla figura dell’interesse legittimolà dove, nel caso di specie, nessun potere conformativo della proprietàin capo alla pubblica amministrazione avrebbe potuto essere riconosciuto a danno del diritto di proprietà della società ricorrente ingiustamentecompromesso dall’illecita inerzia delle controparti; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360 co.1, n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto infondata la domanda proposta dalla società attrice in relazione all’illiceità del comportamento della controparte Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 18682/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri consistito nella mancata esecuzione del provvedimento di giurisdizionaledi sequestro; ilprimo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del secondo; osserva il Collegio come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità ( cfr. Sez. U, Ordinanza n. 7737 del 16/03/2023, Rv. 667198 - 01) , s petta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda con cui un privato chiede la condanna della P.A. al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’omessosgombero di un immobile abusivamente occupato, atteso che viene in rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti la pubblica amministrazione deve esercitare un'attività vincolata, quale la predisposizionedi misure di intervento finalizzate a tutelare l ’ ordine e lasicurezza pubblica e a metter fine a una situazione illecita, dovendosi intal caso verificare soltanto se sussistano i presupposti determinati dallalegge per l ’ adozione di misure o di condotte rimediali o repressive, senza che nelle condizioni date sia consentito discorrere di potere autoritativocorrelato all'esercizio di scelte di natura discrezionale ; in particolare, secondo le considerazioni elaborate dalle Sezioni Unite,l a delibazione sulla questione di giurisdizione in un caso come quell’oggettodell’odierno giudizio deve ritenersi “ orientata dal criterio delpetitum sostanziale, ossia dall’esame della intrinseca natura della situazione giuridica dedotta in giudizio come emergente dalla causa petendi; “essava individuata in base ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (tra le tante, Cass. Sez.U. n. 20350 - 18, Cass. Sez. U n. 13702 - 22) ”; in tal senso, assume carattere decisivo la circostanza che le domande, risarcitorie come indennitarie, non siano proposte “ in Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 18682/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri un’ottica di non corretto esercizio di un potere amministrativo discrezionale”,quanto invece “ nell’ottica della inerzia totale da parte dei soggetti pubblici tenuti a intervenire, secondo le rispettive competenze, in una chiara situazione di protratta illiceità, determinativa di un pregiudizio economicamente rilevante per il permanere di un’occupazione abusiva di un immobile in proprietà privata”; in tale ultimo caso, il petitum sostanziale può ritenersi diretto a “rivendicareun danno da fatto illecito imputabile agli enti preposti ai sensidell’art. 2043 cod. civ., in ragione dell’omessa predisposizione ed esecuzionedi qualsiasi intervento, da considerare, nella specifica serie dicircostanze, doveroso. “La predisposizione di misure di intervento finalizzate a tutelare l’ordinee la sicurezza pubblica e a metter fine a una condizione illecita adanni di un privato costituisce attività vincolata degli organi statuali elocali competenti. E appartiene alla cognizione del giudice ordinario lacontroversia in cui venga in rilievo un diritto soggettivo – oltre tutto dirilievo costituzionale - nei cui confronti la pubblica amministrazione debbaesercitare un’attività vincolata, dovendosi in tal caso verificare soltanto se sussistano i presupposti determinati dalla legge per l’adozionedi una misure o di condotte rimediali o repressive, senza che nelle condizioni date sia consentito discorrere di potere autoritativo correlatoall’esercizio di scelte di natura discrezionale (cfr. tra le varie Cass.Sez. U n. 22254 - 17, Cass. Sez. U n. 11576 - 18, Cass. Sez. U n. 10089-20,Cass. Sez. U n. 8188 - 22, Cass. Sez. U n. 28429 - 22). […]. “Non può non cogliersi la sostanziale differenza che corre tra le situazionidi diritto soggettivo e interesse legittimo con riguardo al caso di specie, dal momento che solo ove si verta sul dato distintivo incentrato dalla presenza di un potere discrezionale la situazione Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 18682/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri giuridicadi cui è titolare il privato può esser definita di mero interesse (v.Cass. Sez. U n. 23436 - 22), non mai dinanzi alla postulata lesione, rilevanteai fini dell’art. 2043 cod. civ., di un diritto assoluto. “Unatale situazione inerisce al diritto soggettivo per antonomasia, poichéresta radicata dalla lesione del diritto di proprietà che si assume protrattaper totale inerzia delle autorità tenute a (e quindi vincolate a) porre fine a situazioni illecite integrate dai fenomeni delle occupazioniabusive immobiliari” (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 7737 del 16/03/2023,cit., in motivazione); fermetali premesse, varrà osservare come , dalla lettura dell’atto di citazione introduttivo dell’odierno giudizio (depositato agli atti e al qualela Corte di cassazione è legittimata ad accedere , trattandosi della denunciadi un error in procedendo : cfr., ex plurimis , Sez. U, Sentenza n.20181 del 25/07/2019 , Rv. 654876 - 01 ) , si ricav i che la [OSCURATO:SOCIETA]. intese originariamente contestare, non già il cattivo esercizio di un potereamministrativo da parte delle amministrazioni convenute , bensì ilcarattere meramente materiale delle omissioni imputate alle stesse , come peraltro si rileva con chiarezza dalle pagg. 12 e 13 (dell’atto di citazione) in cui si afferma che “[OSCURATO:SOCIETA]. ha un interesse giuridicamente apprezzabile e rilevante ad ottenere dal Tribunale la pronuncia di un ordine, a carico delle Amministrazioni convenute, a provvedere all ’ attività materiale consistente nello sgombero del complesso di [OSCURATO:PERSONA] ” (non quindi all’esecuzione di attività provvedimentali, bensì all’esecuzione di mere attività materiali)”: espressioni che la società allora attrice ha fatto derivare dalla riproposizione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità secondocui “allorché la domanda del privato non investa scelte e atti autoritatividell'amministrazione, bensì un'attività materiale, soggetta alrispetto del principio generale del neminem laedere , la condotta della Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 18682/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri PA può essere denunciata innanzi al giudice ordinario sia quando si richieda la condanna ad un facere sia quando si agisca per il risarcimentodel danno: com'è appunto nel caso in esame” ; emerge pertanto con evidenza , dalla stessa interpretazione del petitumsostanziale contenuto nell’atto di citazione originario, che [OSCURATO:SOCIETA]ebbe, sin dall’origine del giudizio, a fare questione della lesione di unproprio diritto soggettivo , senza mai contestare il cattivo esercizio delpotere da parte della pubblica amministrazione ; trattandosidegli stessi presupposti che indussero le Sezioni Unite di questa Corte ( cfr. Sez. U, Ordinanza n. 7737 del 16/03/2023, Rv. 667198– 01 , cit. ) a individuare, in fattispecie come quella in esame, la giurisdizione del giudice ordinario , dev’essere pronunciato l’accoglimento della doglianza sul punto avanzata dalla società ricorrente; sullabase di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo motivo (assorbitoil secondo), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnatain relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corted’appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. Accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinv
Sentenza Cassazione n. 23767/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris