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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12525/2026

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gitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio inRoma, [OSCURATO:PERSONA], 113 elettivamente domicilia e con domiciliodigitale ex lege-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 15771/2025Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 12525/2026Data pubblicazione 04/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2226/2025 depositatail 08/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.– [OSCURATO:PERSONA] ricorre con tre motivi per la cassazione dellasentenza in epigrafe indicata con cui la Corte d’appello di Roma, in riformadella sentenza di primo grado, chiamata a pronunciare in un giudizioordinario promosso dal ricorrente per ottenere il pagamento dei compensimaturati, nella veste di arbitro irrituale, in due procedimentali diconciliazione e arbitrato ex art. 7, legge n. 300 del 1970 – riguardanti,rispettivamente, le sanzioni disciplinari applicate al lavoratore AntonioValerio, con due note della datrice [OSCURATO:SOCIETA]., rispettivamente in data8.10.2015 e in data 24.11.2015 – aveva rigettato la domanda proposta neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]., di cui aveva dichiarato il difetto dilegittimazione passiva, escludendo la solidarietà passiva, altrimentiazionata, tra lavoratore assistito e datore di lavoro, in ordine al pagamentodei reclamati compensi.Per la Corte territoriale, l’arbitrato irrituale in materia disciplinare, exart. 7 legge n. 300/1970, sarebbe stata soggetto alle norme generalistabilite dal codice di rito per gli arbitrati di lavoro (art. 412-quater, comma11, c.p.c.) e, segnatamente, alla previsione secondo cui “ciascuna parteprovvede a compensare l’arbitrato da essa nominato”, in deroga alla regolagenerale solidarietà di cui all’art. 814, primo comma, c.p.c.La deroga avrebbe trovato la propria ratio nel fatto che l’arbitro èpropriamente un arbitro di parte, come peraltro si sarebbe qualificato lostesso appellante nei suoi atti.2.– Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.Numero registro generale 15771/2025Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 12525/2026Data pubblicazione 04/05/2026La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360comma 1. n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione “dell’art. 7 legge[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 300, dell’art. 31 comma 10, legge 183 del 04/11/2010,dell’art. 9 D.L. art. 1/2012 convertito con modificazioni dalla legge24/03/2012 n. 27, dell’art. 13 legge 247 del 31/12/201, dell’art. 5 legge n.533 del 1973, del D.M. 10/03/2014 55/201, degli artt. 1703, 1709, 1294,2233 c.c.; degli artt. 112, 412 quater, 814 c.p.c., degli artt. 66 e 67 delCCNL della Mobilità/Area contrattuale [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”La Corte d’Appello di Roma non avrebbe riconosciuto il dirittodell’Abogado ricorrente, arbitro del lavoratore, per l’opera prestata in duecollegi di conciliazione e arbitrato ai sensi dell’art. 7 legge 300/1970, alrimborso delle spese e all’onorario richiesti in via solidale al datore di lavoro,“in applicazione di una normativa non espressamente prevista, attinente adaltra e diversa modalità di svolgimento di arbitrato non svolta e non previstadal CCNL di categoria vigente”.Segnatamente, il ricorrente aveva partecipato come arbitro di parteTerritoriale del Lavoro di Roma, ai sensi dall’art. 7 legge 300/1970, e ai finidel pagamento delle spese e degli onorari agli arbitri per l’opera prestata,non avrebbe trovato applicazione l’art. 412-quater c.p.c. che comporta tuttauna serie di attività, diverse da quelle di cui all’art. 7 della legge n. 300 del1970, alle quali soltanto è applicabile la liquidazione di cui al comma 11dello stesso articolo, con esclusione della solidarietà.La Corte d’Appello avrebbe omesso di riportare l’ultima parte dell’art.412- quater cit., secondo cui le spese legali e quelle per l’arbitro di parte,avrebbero dovuto essere liquidate nei lodi arbitrali ai sensi degli articoli 91,primo comma, e 92, c.p.c.Numero registro generale 15771/2025Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 12525/2026Data pubblicazione 04/05/2026Poiché le spese non erano state liquidate nei rispettivi lodi arbitrali,ma nemmeno riconosciute dalla decisione impugnata, al ricorrente sarebbestato negato ogni diritto per l’attività professionale svolta, non avendo icollegi delle relative procedure alcun obbligo di liquidare le spese agli arbitri,poiché per la liquidazione delle stesse è applicabile, come previsto per ognitipologia di collegio arbitrale, irrituale o meno, la regola di solidarietàpassiva di cui all’art. 814 c.p.c.Le spese non avrebbe neppure potuto essere liquidate ai sensi delcomma 11, dell’art. 412-quater c.p.c. non essendo state rispettate le formeivi previste.Non era stato proposto infatti alcun ricorso da nessuna delle parti, aisensi del comma 3 dell’art 412-quater c.p.c., e non era stata effettuataalcuna dichiarazione di valore delle controversie.Pertanto, l’applicazione del comma 11 dell’art. 412-quater c.p.c. agliarbitrati costituiti ai sensi dell’art. 7 legge 20 maggio 1970, n. 300 dovevaritenersi illegittimo, in difetto dei relativi presupposti, integrati dallosvolgimento dell’arbitrato secondo la procedura prevista dall’art. 412-quater c.p.c.L’art. 412-quater al comma 3 prescrive infatti che la parte che intendaricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato debba notificare all’altraparte un ricorso che deve contenere, tra le varie prescrizioni, anche ladichiarazione di valore della controversia entro la quale intenda limitare ladomanda.La Corte d’Appello di Roma a sostegno della decisione assunta sisarebbe riportata ad una massima della Corte di cassazione (è citata S.U.n. 25253/2009) al fine di attestare la natura irrituale del lodo emesso aisensi dell’art. 7 della legge 300/1970, per poi richiamare altro principio dellagiurisprudenza di Cassazione (è citata Cass. n. 5863/2008) secondo cui,“l’art. 412 quater Cod.

Proc. Civ. è norma di applicazione generale sicchénon è possibile distinguere, a tal fine, tra un arbitrato irrituale previso dallaNumero registro generale 15771/2025Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 12525/2026Data pubblicazione 04/05/2026contrattazione collettiva ed uno, parimenti irrituale, ma previsto dallalegge”.La distinzione però a cui avrebbe fatto riferimento il principiogiurisprudenziale richiamato non avrebbe riguardato l’applicazionegeneralizzata del comma 11 alle altre tipologie di arbitrato, ma solo ilregime delle impugnazioni degli arbitrati irrituali che sono tutti censurabilidavanti al Tribunale in unico grado.Le parti sociali, contraenti il CCNL della Mobilità/Area contrattualeAttività Ferroviarie del 20/07/2012, non avrebbero pattuito alcuna clausolacompromissoria che consentisse l’espletamento dell’arbitrato di cui all’art.412-quater c.p.c. e neppure alcun rinvio all’applicazione della sola primaparte del comma 11 dello stesso articolo che prevedesse la liquidazione deicompensi agli arbitri nei collegi arbitrali di natura irrituali stabiliti dallalegge.La disciplina dell’art. 412-quater c.p.c. riguarderebbe altra e diversaforma di conciliazione e arbitrato che il lavoratore, e anche il datore dilavoro, accettando l’arbitrato di natura irrituale – come indicato da Cass. n.5863 del 2008 –, di cui all’art. 7 legge 300, non solo non avrebbero scelto,ma che nemmeno avrebbero potuto scegliere in quanto non prevista dalCCNL della Mobilità/Area contrattuale [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA],disciplina rispetto alla quale le parti avrebbero dovuto pattuire clausolecompromissorie che ne potessero consentirne lo svolgimento.Gli arbitrati nei quali il ricorrente aveva assunto la veste di arbitro diparte attrice erano stati entrambi svolti secondo le norme e le procedurepreviste dall’art. 7 della legge 1970/300, presso le strutture dell’IspettoratoTerritoriale del Lavoro di Roma, e il Presidente del collegio, non essendostato scelto per mancanza di accordo tra le parti, era stato designato dalDirettore dell’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Roma, ai sensi dell’art. 7legge 300/1970.Numero registro generale 15771/2025Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 12525/2026Data pubblicazione 04/05/2026Ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 e 67 del CCNL dellaMobilità/Area contrattuale [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso leimpugnazioni delle sanzioni disciplinari comminate ai lavoratori, allo scopodi consentire la composizione stragiudiziale della controversia, l’Azienda ele organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL possono costituire collegi diconciliazione e arbitrato presso le sedi a tal fine predisposte per i collegi diconciliazione e arbitrato, in applicazione delle norme di cui all’art. 7 legge300/1970.Le parti avevano adito il collegio di conciliazione presso la sededell’Ispettorato - ex Direzione - Territoriale del Lavoro di Roma dove eranostati svolti gli arbitrati rispetto ai quali il ricorrente aveva richiesto ilpagamento delle spese e dell’onorario in via solidale, ex art 814, primocoma, c.p.c. a [OSCURATO:SOCIETA]. per avervi partecipato come arbitro di parteIl ricorrente non aveva rinunciato al momento dell’accettazionedell’incarico, o con atto scritto successivo, al compenso per l’opera prestata,e [OSCURATO:SOCIETA]. aveva accettato la partecipazione al collegio con le regolein esso contenute, compresa la solidarietà ex art. 814 c.p.c.In via alternativa il ricorrente avrebbe potuto, ai sensi dell’art. 7,comma 7, legge n. 300 cit., adire l’autorità giudiziaria (è citata sul punto,Cass. ord. 4229/2023 recte 4299/2023) e non accettare le regoledell’arbitrato altrimenti previste dall’art. 7 legge 300/1970, oppure sceglierele altre modalità di conciliazione e arbitrato di cui all’art. 412- quater c.p.c.2.– Con il secondo motivo, il ricorrente fa valere, “ai sensi dell’art.360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 D.L.art. 1/2012 convertito con modificazioni dalla legge 24/03/2012 n. 27,dell’art. 13 legge 247 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], degli artt. degli artt. 1703, 1709,1294, 2233 c.c., degli artt. 112, 412 quater, 814 c.p.c., nella parte in cui laCorte d’appello di Roma non ha riconosciuto il diritto all’Abogado, arbitrodel lavoratore, per l’opera prestata in due collegi di conciliazione e arbitratoNumero registro generale 15771/2025Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 12525/2026Data pubblicazione 04/05/2026ai sensi dell’art. 7 legge 300/1970, al rimborso delle spese e all’onorariorichiesti in via solidale al datore di lavoro, sulla base di due convenzioni perincarichi professionali sottoscritte tra il ricorrente e il lavoratore il23/02/2016 e l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell’art. 13, legge 31 dicembre 2012,n. 247, di riforma della professione forense”.Sul punto [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe neppure adombrato unaipotesi di nullità delle convenzioni medesime, liberamente concordate primadella prestazione delle attività professionali, essendo le clausole contrattualitutt’altro che vessatorie.L’art. 2233 c.c. in materia di compensi nei contratti di prestazioned’opera intellettuale avrebbe introdotto una garanzia di caratterepreferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, in cui assumerilevanza primaria l’accordo liberamente concluso fra le parti e, solo indifetto di questo, in ordine successivo, i parametri, gli usi e, infine ladeterminazione giudiziale, intervenuta, nella specie, con la sentenza diprimo grado.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, “ai sensi dell’art. 360comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.,per nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla mancataliquidazione dei compensi professionali al ricorrente sulla base di appositeconvenzioni per incarichi professionali avente ad oggetto l’assunzionedell’incarico professionale di arbitro di parte attrice in due collegi diconciliazione ed arbitrato ai sensi dell’art. 7 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 300”.La Corte d’Appello di Roma avrebbe omesso di pronunciare sul primopunto dell’atto d’appello dove si denunciava la violazione dell’art. 13 dellalegge n. 247 del 31/12/2012 di riforma della professione forense e dell’art.1 del D.M. 55/2014 del regolamento recante la determinazione deiparametri forensi nonché dell’art. 2233 cod. civ.4.– [OSCURATO:SOCIETA] resiste concludendo per il rigetto dell'impugnazione eriproponendo, nell’ipotesi di accoglimento della prima doglianza diNumero registro generale 15771/2025Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 12525/2026Data pubblicazione 04/05/2026controparte, le argomentazioni svolte in sede di appello incidentale, cherichiama, sulla quantificazione dei compensi arbitrali.5.– Il primo motivo di ricorso è fondato e i restanti restano assorbiti.L’art. 814, primo comma, c.p.c. contiene un principio di generaleapplicazione secondo il quale, quale che sia la natura dell’arbitrato, ritualeo irrituale, le parti sono tenute in solido al pagamento dei compensi degliarbitri officiati.6.– Quanto al procedimento all’interno del quale l’arbitro abbiamaturato il diritto ai compensi per l’opera prestata, dove si tratti diimpugnazioni della sanzione disciplinare applicata al lavoratore, vero è chein base all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori il dipendente può scegliere tradiverse procedure: il ricorso presso l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro; ilricorso all’autorità giudiziaria; le eventuali procedure alternative previstedal contratto collettivo di riferimento (Cass. civ. n. 4025/2006).Riveste carattere irrituale il procedimento arbitrale intentato, ai sensidell’art. 7 della legge n. 300 del 1970, da un lavoratore per l’impugnazionedi una sanzione disciplinare dinanzi al collegio arbitrale, con la conseguenteapplicabilità dell’art. 412-quater c.p.c. e l’ammissibilità del ricorso percassazione avverso la sentenza pronunciata in primo (ed unico) grado daltribunale che rigetti l'impugnativa del relativo lodo arbitrale.Il collegio di conciliazione e arbitrato per sanzioni disciplinari, previstodall’art. 412-quater c.p.c., descrive una procedura alternativa alla giustiziaordinaria, spesso prevista dai contratti collettivi (CCNL) o individuali perrisolvere le controversie tra datore di lavoro e lavoratore.6.1.– In siffatto quadro, rispetto al pagamento dei compensi degliarbitri, all’interno della procedura, espressiva di arbitrato libero o irrituale,per l’art. 412-quater, undicesimo comma, c.p.c., il compenso per ilpresidente e per gli arbitri di parte è poi prefissato, nel “quantum”, in unamisura percentuale del valore della controversia dichiarato in ricorso che,accettata dalle parti, è fatta poi propria dal lodo di definizione della lite, cheNumero registro generale 15771/2025Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 12525/2026Data pubblicazione 04/05/2026provvede alla liquidazione delle spese di lite, ai sensi degli artt. 91, primocomma, e 92 c.p.c., secondo il generale principio della soccombenza.Per espressa e analitica previsione del codice, il pagamento delcompenso del presidente grava su entrambe le parti in misura del cinquantaper cento per ciascuna, e ciascuna parte provvede, invece, a pagare ilproprio arbitro (art. 412-quater, comma undicesimo, c.p.c.).Se all’interno dell’indicata procedura le parti non si accordano e, inmodo autosufficiente e virtuoso, il procedimento non riesce così a definire,con il merito della controversia, anche la materia delle spese di lite – in cuiconfluisce quella dei compensi degli arbitri, secondo il principio dellasoccombenza – per gli arbitri, professionisti che resa la loro prestazione nonsiano stati soddisfatti nella pretesa al pagamento dei maturati compensi,torna a valere la possibilità di agire, in via ordinaria, davanti al giudice perottenere il giusto compenso, azionando, in detta cornice, anche lasolidarietà tra i debitori, in forza della generale regola di cui all’art. 814,primo comma, c.p.c.In una prospettiva sostanziale quanto emerge infatti nell’indicataoperazione di arbitrato irrituale, caduta l’utilità della procedura ad hocdisciplinata dall’art. 412-quater c.p.c., è l’esistenza, tra parti e arbitriirrituali, di un mandato oneroso collettivo in cui datore di lavoro e lavoratoresono obbligati, in solido, a corrispondere il compenso ai professionistiincaricati (artt. 1720, 2233 c.c.; art. 814, primo comma, c.p.c.).6.2.– Si tratta di regola all’interno della quale muove questa Cortecon l’ordinanza n. 31965 del 2023, che, pronunciata in un casosovrapponibile, in cui operava un collegio di conciliazione e arbitrale di cuiall’art. 7 l. 300/1970, si è trovata a richiamare la portata dell’art. 814 c.p.c.,definendo la duplice portata della norma in raccordo al diverso e specialeprocedimento di quantificazione dei compensi agli arbitri, previsto dall’art.412-quater c.p.c.Numero registro generale 15771/2025Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 12525/2026Data pubblicazione 04/05/2026E quindi, da una parte quella relativa al diritto al compenso degliarbitri dovuto in via solidale da entrambe le parti, a meno che vi sia rinunzia(art. 814, primo comma, c.p.c.), e, dall’altra, le modalità di riconoscimentodel compenso stesso, pure indicate nell’art. 814 c.p.c., ai commi secondo eterzo, apprezzando poi l’obbligo di solidarietà non inciso, nella sua piùgenerale portata, dalla dichiarazione degli arbitri, interna al rimedio specialesulla liquidazione dei compensi arbitrali, di riconoscere le sole spese delPresidente, in assenza di liquidazione delle spese per gli altri componentidel collegio.6.3.– Ecco allora che, se le parti nelle procedure di conciliazione di cuiall’art. 412-quater, c.p.c., non pattuiscono alcun compenso per gli arbitri, eil lodo, di conseguenza, non statuisce sulle spese di lite ricomprendevi comevoce i primi, il criterio guida non è quello della esclusività, per il qualeciascuna parte paga per sé il proprio arbitro, ergendo a sistema una regolavalida solo all’interno del procedimento (art. 412-quater, commaundicesimo, c.p.c.), ma che il compenso degli arbitri, anche di parte, inragione del mandato collettivo da cui origina, vede con la determinazionedel “quantum” a cura del giudice, anche l’affermazione della solidarietàpassiva dei committenti, ciascuno dei quali risponde per l’intero ex art. 814,primo comma, c.p.c.La regola della responsabilità solidale (art. 1294 c.c.) dei committentiserve a garantire l’arbitro, che presta la sua opera professionalenell’interesse di entrambe, dal rischio di insolvenza di una delle parti, làdove derogare a questo principio è possibile solo attraverso una rinunciaesplicita e univoca.6.4.– La soluzione data si colloca, ancora, sulla falsariga del percorsogià definito da questa Corte in materia di arbitrato rituale e compenso degliarbitri, distinguendo tra l’applicazione del rimedio interno e speciale in cuiil compenso può essere autoliquidato dagli arbitri e accettato dalle partioppure essere liquidato dal presidente del tribunale competente, nel casoNumero registro generale 15771/2025Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 12525/2026Data pubblicazione 04/05/2026in cui le parti non si accordino sul “quantum” (art. 814, secondo e terzocoma, c.p.c.), da quello, che, esterno alla speciale disciplina e al di fuoridell’indicato meccanismo, consente agli arbitri di adire il giudice ordinarioper la determinazione del giusto compenso, valendo in questo caso la regoladella solidarietà passiva tra condebitori (art. 814, primo comma, c.p.c.),senza limiti di accettazione (Cass., Sez. 1, ordinanza, 17/03/2026, n.5923).6.5.– Nel definito puntuale contesto, diverso è, ancora, il temadell’impugnabilità del lodo arbitrale pronunciato ai sensi dell’art 412-quaterc.p.c., per costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, secondoquanto previsto dall'art. 7, comma sesto, della legge n. 300 del 1970 o daanaloghe disposizioni della contrattazione collettiva, per un orientamentogiurisprudenziale (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., n. 12278 del 2025; Cass.SU n. 25253/2009) che non riesce a dare conto di un “microsistema”normativo destinato, in autosufficienza e piena autonomia, a disciplinare inmodo unitario gli arbitrati irrituali in materia di lavoro.Si tratta, per vero, di una sistematica destinata ad operare sulversante delle impugnazioni, che, come tale, nella sua circoscritta portata,lascia impregiudicata la distinta questione della compensabilità degli arbitrie della cornice di definizione della relativa pretesa.7.– Conclusivamente, accolto il primo di ricorso, va cassata lasentenza impugnata e la causa va rinviata davanti alla Corte d’Appello diRoma, in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità.I restanti motivi restano assorbiti.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso e assorbiti i restanti, cassa lasentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e rinvia la causa, ancheper le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Roma, indiversa composizione.Numero registro generale 15771/2025Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 12525/2026Data pubblicazione 04/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/04/2026.Il PresidenteAlberto Giusti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio inRoma, [OSCURATO:PERSONA], 113 elettivamente domicilia e con domiciliodigitale ex lege-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 15771/2025Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 12525/2026Data pubblicazione 04/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2226/2025 depositatail 08/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.– [OSCURATO:PERSONA] ricorre con tre motivi per la cassazione dellasentenza in epigrafe indicata con cui la Corte d’appello di Roma, in riformadella sentenza di primo grado, chiamata a pronunciare in un giudizioordinario promosso dal ricorrente per ottenere il pagamento dei compensimaturati, nella veste di arbitro irrituale, in due procedimentali diconciliazione e arbitrato ex art. 7, legge n. 300 del 1970 – riguardanti,rispettivamente, le sanzioni disciplinari applicate al lavoratore AntonioValerio, con due note della datrice [OSCURATO:SOCIETA]., rispettivamente in data8.10.2015 e in data 24.11.2015 – aveva rigettato la domanda proposta neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]., di cui aveva dichiarato il difetto dilegittimazione passiva, escludendo la solidarietà passiva, altrimentiazionata, tra lavoratore assistito e datore di lavoro, in ordine al pagamentodei reclamati compensi.Per la Corte territoriale, l’arbitrato irrituale in materia disciplinare, exart. 7 legge n. 300/1970, sarebbe stata soggetto alle norme generalistabilite dal codice di rito per gli arbitrati di lavoro (art. 412-quater, comma11, c.p.c.) e, segnatamente, alla previsione secondo cui “ciascuna parteprovvede a compensare l’arbitrato da essa nominato”, in deroga alla regolagenerale solidarietà di cui all’art. 814, primo comma, c.p.c.La deroga avrebbe trovato la propria ratio nel fatto che l’arbitro èpropriamente un arbitro di parte, come peraltro si sarebbe qualificato lostesso appellante nei suoi atti.2.– Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.Numero registro generale 15771/2025Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 12525/2026Data pubblicazione 04/05/2026La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360comma 1. n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione “dell’art. 7 legge[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 300, dell’art. 31 comma 10, legge 183 del 04/11/2010,dell’art. 9 D.L. art. 1/2012 convertito con modificazioni dalla legge24/03/2012 n. 27, dell’art. 13 legge 247 del 31/12/201, dell’art. 5 legge n.533 del 1973, del D.M. 10/03/2014 55/201, degli artt. 1703, 1709, 1294,2233 c.c.; degli artt. 112, 412 quater, 814 c.p.c., degli artt. 66 e 67 delCCNL della Mobilità/Area contrattuale [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”La Corte d’Appello di Roma non avrebbe riconosciuto il dirittodell’Abogado ricorrente, arbitro del lavoratore, per l’opera prestata in duecollegi di conciliazione e arbitrato ai sensi dell’art. 7 legge 300/1970, alrimborso delle spese e all’onorario richiesti in via solidale al datore di lavoro,“in applicazione di una normativa non espressamente prevista, attinente adaltra e diversa modalità di svolgimento di arbitrato non svolta e non previstadal CCNL di categoria vigente”.Segnatamente, il ricorrente aveva partecipato come arbitro di parteTerritoriale del Lavoro di Roma, ai sensi dall’art. 7 legge 300/1970, e ai finidel pagamento delle spese e degli onorari agli arbitri per l’opera prestata,non avrebbe trovato applicazione l’art. 412-quater c.p.c. che comporta tuttauna serie di attività, diverse da quelle di cui all’art. 7 della legge n. 300 del1970, alle quali soltanto è applicabile la liquidazione di cui al comma 11dello stesso articolo, con esclusione della solidarietà.La Corte d’Appello avrebbe omesso di riportare l’ultima parte dell’art.412- quater cit., secondo cui le spese legali e quelle per l’arbitro di parte,avrebbero dovuto essere liquidate nei lodi arbitrali ai sensi degli articoli 91,primo comma, e 92, c.p.c.Numero registro generale 15771/2025Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 12525/2026Data pubblicazione 04/05/2026Poiché le spese non erano state liquidate nei rispettivi lodi arbitrali,ma nemmeno riconosciute dalla decisione impugnata, al ricorrente sarebbestato negato ogni diritto per l’attività professionale svolta, non avendo icollegi delle relative procedure alcun obbligo di liquidare le spese agli arbitri,poiché per la liquidazione delle stesse è applicabile, come previsto per ognitipologia di collegio arbitrale, irrituale o meno, la regola di solidarietàpassiva di cui all’art. 814 c.p.c.Le spese non avrebbe neppure potuto essere liquidate ai sensi delcomma 11, dell’art. 412-quater c.p.c. non essendo state rispettate le formeivi previste.Non era stato proposto infatti alcun ricorso da nessuna delle parti, aisensi del comma 3 dell’art 412-quater c.p.c., e non era stata effettuataalcuna dichiarazione di valore delle controversie.Pertanto, l’applicazione del comma 11 dell’art. 412-quater c.p.c. agliarbitrati costituiti ai sensi dell’art. 7 legge 20 maggio 1970, n. 300 dovevaritenersi illegittimo, in difetto dei relativi presupposti, integrati dallosvolgimento dell’arbitrato secondo la procedura prevista dall’art. 412-quater c.p.c.L’art. 412-quater al comma 3 prescrive infatti che la parte che intendaricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato debba notificare all’altraparte un ricorso che deve contenere, tra le varie prescrizioni, anche ladichiarazione di valore della controversia entro la quale intenda limitare ladomanda.La Corte d’Appello di Roma a sostegno della decisione assunta sisarebbe riportata ad una massima della Corte di cassazione (è citata S.U.n. 25253/2009) al fine di attestare la natura irrituale del lodo emesso aisensi dell’art. 7 della legge 300/1970, per poi richiamare altro principio dellagiurisprudenza di Cassazione (è citata Cass. n. 5863/2008) secondo cui,“l’art. 412 quater Cod. Proc. Civ. è norma di applicazione generale sicchénon è possibile distinguere, a tal fine, tra un arbitrato irrituale previso dallaNumero registro generale 15771/2025Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 12525/2026Data pubblicazione 04/05/2026contrattazione collettiva ed uno, parimenti irrituale, ma previsto dallalegge”.La distinzione però a cui avrebbe fatto riferimento il principiogiurisprudenziale richiamato non avrebbe riguardato l’applicazionegeneralizzata del comma 11 alle altre tipologie di arbitrato, ma solo ilregime delle impugnazioni degli arbitrati irrituali che sono tutti censurabilidavanti al Tribunale in unico grado.Le parti sociali, contraenti il CCNL della Mobilità/Area contrattualeAttività Ferroviarie del 20/07/2012, non avrebbero pattuito alcuna clausolacompromissoria che consentisse l’espletamento dell’arbitrato di cui all’art.412-quater c.p.c. e neppure alcun rinvio all’applicazione della sola primaparte del comma 11 dello stesso articolo che prevedesse la liquidazione deicompensi agli arbitri nei collegi arbitrali di natura irrituali stabiliti dallalegge.La disciplina dell’art. 412-quater c.p.c. riguarderebbe altra e diversaforma di conciliazione e arbitrato che il lavoratore, e anche il datore dilavoro, accettando l’arbitrato di natura irrituale – come indicato da Cass. n.5863 del 2008 –, di cui all’art. 7 legge 300, non solo non avrebbero scelto,ma che nemmeno avrebbero potuto scegliere in quanto non prevista dalCCNL della Mobilità/Area contrattuale [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA],disciplina rispetto alla quale le parti avrebbero dovuto pattuire clausolecompromissorie che ne potessero consentirne lo svolgimento.Gli arbitrati nei quali il ricorrente aveva assunto la veste di arbitro diparte attrice erano stati entrambi svolti secondo le norme e le procedurepreviste dall’art. 7 della legge 1970/300, presso le strutture dell’IspettoratoTerritoriale del Lavoro di Roma, e il Presidente del collegio, non essendostato scelto per mancanza di accordo tra le parti, era stato designato dalDirettore dell’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Roma, ai sensi dell’art. 7legge 300/1970.Numero registro generale 15771/2025Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 12525/2026Data pubblicazione 04/05/2026Ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 e 67 del CCNL dellaMobilità/Area contrattuale [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso leimpugnazioni delle sanzioni disciplinari comminate ai lavoratori, allo scopodi consentire la composizione stragiudiziale della controversia, l’Azienda ele organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL possono costituire collegi diconciliazione e arbitrato presso le sedi a tal fine predisposte per i collegi diconciliazione e arbitrato, in applicazione delle norme di cui all’art. 7 legge300/1970.Le parti avevano adito il collegio di conciliazione presso la sededell’Ispettorato - ex Direzione - Territoriale del Lavoro di Roma dove eranostati svolti gli arbitrati rispetto ai quali il ricorrente aveva richiesto ilpagamento delle spese e dell’onorario in via solidale, ex art 814, primocoma, c.p.c. a [OSCURATO:SOCIETA]. per avervi partecipato come arbitro di parteIl ricorrente non aveva rinunciato al momento dell’accettazionedell’incarico, o con atto scritto successivo, al compenso per l’opera prestata,e [OSCURATO:SOCIETA]. aveva accettato la partecipazione al collegio con le regolein esso contenute, compresa la solidarietà ex art. 814 c.p.c.In via alternativa il ricorrente avrebbe potuto, ai sensi dell’art. 7,comma 7, legge n. 300 cit., adire l’autorità giudiziaria (è citata sul punto,Cass. ord. 4229/2023 recte 4299/2023) e non accettare le regoledell’arbitrato altrimenti previste dall’art. 7 legge 300/1970, oppure sceglierele altre modalità di conciliazione e arbitrato di cui all’art. 412- quater c.p.c.2.– Con il secondo motivo, il ricorrente fa valere, “ai sensi dell’art.360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 D.L.art. 1/2012 convertito con modificazioni dalla legge 24/03/2012 n. 27,dell’art. 13 legge 247 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], degli artt. degli artt. 1703, 1709,1294, 2233 c.c., degli artt. 112, 412 quater, 814 c.p.c., nella parte in cui laCorte d’appello di Roma non ha riconosciuto il diritto all’Abogado, arbitrodel lavoratore, per l’opera prestata in due collegi di conciliazione e arbitratoNumero registro generale 15771/2025Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 12525/2026Data pubblicazione 04/05/2026ai sensi dell’art. 7 legge 300/1970, al rimborso delle spese e all’onorariorichiesti in via solidale al datore di lavoro, sulla base di due convenzioni perincarichi professionali sottoscritte tra il ricorrente e il lavoratore il23/02/2016 e l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell’art. 13, legge 31 dicembre 2012,n. 247, di riforma della professione forense”.Sul punto [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe neppure adombrato unaipotesi di nullità delle convenzioni medesime, liberamente concordate primadella prestazione delle attività professionali, essendo le clausole contrattualitutt’altro che vessatorie.L’art. 2233 c.c. in materia di compensi nei contratti di prestazioned’opera intellettuale avrebbe introdotto una garanzia di caratterepreferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, in cui assumerilevanza primaria l’accordo liberamente concluso fra le parti e, solo indifetto di questo, in ordine successivo, i parametri, gli usi e, infine ladeterminazione giudiziale, intervenuta, nella specie, con la sentenza diprimo grado.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, “ai sensi dell’art. 360comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.,per nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla mancataliquidazione dei compensi professionali al ricorrente sulla base di appositeconvenzioni per incarichi professionali avente ad oggetto l’assunzionedell’incarico professionale di arbitro di parte attrice in due collegi diconciliazione ed arbitrato ai sensi dell’art. 7 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 300”.La Corte d’Appello di Roma avrebbe omesso di pronunciare sul primopunto dell’atto d’appello dove si denunciava la violazione dell’art. 13 dellalegge n. 247 del 31/12/2012 di riforma della professione forense e dell’art.1 del D.M. 55/2014 del regolamento recante la determinazione deiparametri forensi nonché dell’art. 2233 cod. civ.4.– [OSCURATO:SOCIETA] resiste concludendo per il rigetto dell'impugnazione eriproponendo, nell’ipotesi di accoglimento della prima doglianza diNumero registro generale 15771/2025Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 12525/2026Data pubblicazione 04/05/2026controparte, le argomentazioni svolte in sede di appello incidentale, cherichiama, sulla quantificazione dei compensi arbitrali.5.– Il primo motivo di ricorso è fondato e i restanti restano assorbiti.L’art. 814, primo comma, c.p.c. contiene un principio di generaleapplicazione secondo il quale, quale che sia la natura dell’arbitrato, ritualeo irrituale, le parti sono tenute in solido al pagamento dei compensi degliarbitri officiati.6.– Quanto al procedimento all’interno del quale l’arbitro abbiamaturato il diritto ai compensi per l’opera prestata, dove si tratti diimpugnazioni della sanzione disciplinare applicata al lavoratore, vero è chein base all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori il dipendente può scegliere tradiverse procedure: il ricorso presso l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro; ilricorso all’autorità giudiziaria; le eventuali procedure alternative previstedal contratto collettivo di riferimento (Cass. civ. n. 4025/2006).Riveste carattere irrituale il procedimento arbitrale intentato, ai sensidell’art. 7 della legge n. 300 del 1970, da un lavoratore per l’impugnazionedi una sanzione disciplinare dinanzi al collegio arbitrale, con la conseguenteapplicabilità dell’art. 412-quater c.p.c. e l’ammissibilità del ricorso percassazione avverso la sentenza pronunciata in primo (ed unico) grado daltribunale che rigetti l'impugnativa del relativo lodo arbitrale.Il collegio di conciliazione e arbitrato per sanzioni disciplinari, previstodall’art. 412-quater c.p.c., descrive una procedura alternativa alla giustiziaordinaria, spesso prevista dai contratti collettivi (CCNL) o individuali perrisolvere le controversie tra datore di lavoro e lavoratore.6.1.– In siffatto quadro, rispetto al pagamento dei compensi degliarbitri, all’interno della procedura, espressiva di arbitrato libero o irrituale,per l’art. 412-quater, undicesimo comma, c.p.c., il compenso per ilpresidente e per gli arbitri di parte è poi prefissato, nel “quantum”, in unamisura percentuale del valore della controversia dichiarato in ricorso che,accettata dalle parti, è fatta poi propria dal lodo di definizione della lite, cheNumero registro generale 15771/2025Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 12525/2026Data pubblicazione 04/05/2026provvede alla liquidazione delle spese di lite, ai sensi degli artt. 91, primocomma, e 92 c.p.c., secondo il generale principio della soccombenza.Per espressa e analitica previsione del codice, il pagamento delcompenso del presidente grava su entrambe le parti in misura del cinquantaper cento per ciascuna, e ciascuna parte provvede, invece, a pagare ilproprio arbitro (art. 412-quater, comma undicesimo, c.p.c.).Se all’interno dell’indicata procedura le parti non si accordano e, inmodo autosufficiente e virtuoso, il procedimento non riesce così a definire,con il merito della controversia, anche la materia delle spese di lite – in cuiconfluisce quella dei compensi degli arbitri, secondo il principio dellasoccombenza – per gli arbitri, professionisti che resa la loro prestazione nonsiano stati soddisfatti nella pretesa al pagamento dei maturati compensi,torna a valere la possibilità di agire, in via ordinaria, davanti al giudice perottenere il giusto compenso, azionando, in detta cornice, anche lasolidarietà tra i debitori, in forza della generale regola di cui all’art. 814,primo comma, c.p.c.In una prospettiva sostanziale quanto emerge infatti nell’indicataoperazione di arbitrato irrituale, caduta l’utilità della procedura ad hocdisciplinata dall’art. 412-quater c.p.c., è l’esistenza, tra parti e arbitriirrituali, di un mandato oneroso collettivo in cui datore di lavoro e lavoratoresono obbligati, in solido, a corrispondere il compenso ai professionistiincaricati (artt. 1720, 2233 c.c.; art. 814, primo comma, c.p.c.).6.2.– Si tratta di regola all’interno della quale muove questa Cortecon l’ordinanza n. 31965 del 2023, che, pronunciata in un casosovrapponibile, in cui operava un collegio di conciliazione e arbitrale di cuiall’art. 7 l. 300/1970, si è trovata a richiamare la portata dell’art. 814 c.p.c.,definendo la duplice portata della norma in raccordo al diverso e specialeprocedimento di quantificazione dei compensi agli arbitri, previsto dall’art.412-quater c.p.c.Numero registro generale 15771/2025Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 12525/2026Data pubblicazione 04/05/2026E quindi, da una parte quella relativa al diritto al compenso degliarbitri dovuto in via solidale da entrambe le parti, a meno che vi sia rinunzia(art. 814, primo comma, c.p.c.), e, dall’altra, le modalità di riconoscimentodel compenso stesso, pure indicate nell’art. 814 c.p.c., ai commi secondo eterzo, apprezzando poi l’obbligo di solidarietà non inciso, nella sua piùgenerale portata, dalla dichiarazione degli arbitri, interna al rimedio specialesulla liquidazione dei compensi arbitrali, di riconoscere le sole spese delPresidente, in assenza di liquidazione delle spese per gli altri componentidel collegio.6.3.– Ecco allora che, se le parti nelle procedure di conciliazione di cuiall’art. 412-quater, c.p.c., non pattuiscono alcun compenso per gli arbitri, eil lodo, di conseguenza, non statuisce sulle spese di lite ricomprendevi comevoce i primi, il criterio guida non è quello della esclusività, per il qualeciascuna parte paga per sé il proprio arbitro, ergendo a sistema una regolavalida solo all’interno del procedimento (art. 412-quater, commaundicesimo, c.p.c.), ma che il compenso degli arbitri, anche di parte, inragione del mandato collettivo da cui origina, vede con la determinazionedel “quantum” a cura del giudice, anche l’affermazione della solidarietàpassiva dei committenti, ciascuno dei quali risponde per l’intero ex art. 814,primo comma, c.p.c.La regola della responsabilità solidale (art. 1294 c.c.) dei committentiserve a garantire l’arbitro, che presta la sua opera professionalenell’interesse di entrambe, dal rischio di insolvenza di una delle parti, làdove derogare a questo principio è possibile solo attraverso una rinunciaesplicita e univoca.6.4.– La soluzione data si colloca, ancora, sulla falsariga del percorsogià definito da questa Corte in materia di arbitrato rituale e compenso degliarbitri, distinguendo tra l’applicazione del rimedio interno e speciale in cuiil compenso può essere autoliquidato dagli arbitri e accettato dalle partioppure essere liquidato dal presidente del tribunale competente, nel casoNumero registro generale 15771/2025Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 12525/2026Data pubblicazione 04/05/2026in cui le parti non si accordino sul “quantum” (art. 814, secondo e terzocoma, c.p.c.), da quello, che, esterno alla speciale disciplina e al di fuoridell’indicato meccanismo, consente agli arbitri di adire il giudice ordinarioper la determinazione del giusto compenso, valendo in questo caso la regoladella solidarietà passiva tra condebitori (art. 814, primo comma, c.p.c.),senza limiti di accettazione (Cass., Sez. 1, ordinanza, 17/03/2026, n.5923).6.5.– Nel definito puntuale contesto, diverso è, ancora, il temadell’impugnabilità del lodo arbitrale pronunciato ai sensi dell’art 412-quaterc.p.c., per costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, secondoquanto previsto dall'art. 7, comma sesto, della legge n. 300 del 1970 o daanaloghe disposizioni della contrattazione collettiva, per un orientamentogiurisprudenziale (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., n. 12278 del 2025; Cass.SU n. 25253/2009) che non riesce a dare conto di un “microsistema”normativo destinato, in autosufficienza e piena autonomia, a disciplinare inmodo unitario gli arbitrati irrituali in materia di lavoro.Si tratta, per vero, di una sistematica destinata ad operare sulversante delle impugnazioni, che, come tale, nella sua circoscritta portata,lascia impregiudicata la distinta questione della compensabilità degli arbitrie della cornice di definizione della relativa pretesa.7.– Conclusivamente, accolto il primo di ricorso, va cassata lasentenza impugnata e la causa va rinviata davanti alla Corte d’Appello diRoma, in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità.I restanti motivi restano assorbiti. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso e assorbiti i restanti, cassa lasentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e rinvia la causa, ancheper le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Roma, indiversa composizione.Numero registro generale 15771/2025Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 12525/2026Data pubblicazione 04/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/04/2026.Il PresidenteAlberto Giusti
Sentenza Cassazione n. 12525/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris