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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 36465/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2021 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia applicava alla ricorrente, effettuato l'aumento per la recidiva e operata la riduzione per il rito, la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e di euro 800,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza, la PALIN propone, mediante il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], un unico motivo di doglianza lamentando inosservanza e/o erronea applicazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

ID) ed e), degli artt. 444, comma 2, e 129 cod.proc.pen.

A fondamento del ricorso, si assume un'insufficiente motivazione da parte della decisione impugnata, pur pronunciata sull'accordo delle parti, in ordine all'insussistenza delle condizioni per il proscioglimento dell'imputata ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, poiché, come questa Corte ha ormai ripetutamente chiarito, in tema di patteggiamento, non può essere proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, 2020, Rv. 278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 272014 - 01).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 25 maggio 2023 Il Consigliere Estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2021 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia applicava alla ricorrente, effettuato l'aumento per la recidiva e operata la riduzione per il rito, la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e di euro 800,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza, la PALIN propone, mediante il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], un unico motivo di doglianza lamentando inosservanza e/o erronea applicazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. ID) ed e), degli artt. 444, comma 2, e 129 cod.proc.pen. A fondamento del ricorso, si assume un'insufficiente motivazione da parte della decisione impugnata, pur pronunciata sull'accordo delle parti, in ordine all'insussistenza delle condizioni per il proscioglimento dell'imputata ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, poiché, come questa Corte ha ormai ripetutamente chiarito, in tema di patteggiamento, non può essere proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, 2020, Rv. 278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 272014 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 maggio 2023 Il Consigliere Estensore
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