Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 35911/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17437-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 80032590582, i persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 971/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 17437 sez.

ML - ud. 29-09-2022 -2- n.40 - N. 17437/2021 RIC. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] La corte d'appello di Milano, con sentenza del 28.12.2020 ha respinto l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e confermato la pronuncia con cui il tribunale di Pavia dichiarava non dovuti gli importi di cui alla cartella di pagamento opposta, notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione per conto della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA], a titolo di contributi minimi relativi al periodo 2009-2015, per un totale di euro 17.722,21 oltre sanzioni e accessori.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la controparte è rimasta intimata.

Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione della Legge delega 537/1993 (art. 1, cc. 32 e 33), artt. 1 e ss.

D. Lgs. 509/1994, art. 3, co. 12 L. 335/1995, art. 1 co. 763 L. 296/2006, art. 1 co. 488, L. 147/2013, art. 6 D.LGS. 103/1996, art. 1 L. 37/1967, artt. 10 e 22 L. 773/1982 ed art. 5 Statuto C.I.P.A.G., approvato con D.M. del 27/02/2003 (quale norma di rinvio ex d.lgs. 509/94), oltreché dell'art. 38 Cost., per aver la corte territoriale ritenuto che le modifiche introdotte dal D.lgs. 509/1994 non abbiano attribuito alla Cassa il potere di incidere sulla disciplina primaria relativa ai soggetti obbligati all'iscrizione ed alla contribuzione ed escluso che l'obbligo contributivo minimo solidaristico sia collegato all'esclusiva iscrizione all'albo professionale.

Con un secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, L. 37/1967, artt. 10, e 22 L. 773/82, Legge delega n. 537/1993 (art. 1, cc. 32 e 33), artt. 1 e ss.

D. Lgs. 509/94 e art. 5 dello Statuto della C.I.P.A.G. (approvato con D.M. 27/02/2003) per aver il giudice di seconde cure fornito un'erronea interpretazione dell'art. 1, L. 37/1967, travisando la natura dell'obbligo contributivo, nonché i principi di rango costituzionale che informano i sistemi previdenziali di tipo mutualistico, subordinando l'insorgenza di tale obbligo all'esercizio della libera professione con carattere di continuità ed alla produzione di reddito professionale.

Con un terzo motivo, sempre proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione delle norme in tema di riparto dell'onere della prova, in particolare dell'art. 5 Statuto C.I.P.A.G., Delibera C.I.P.A.G. n. 2/2003 delibera n. 123/09 e dell'art. 2697 c.c., per aver la corte territoriale trascurato il fatto che l'iscrizione d'ufficio alla C.I.P.A.G. è da considerarsi legittima anche qualora dipenda dal mero inadempimento degli oneri di autocertificazione gravanti sul contribuente, relativi alle condizioni di esenzione dall'iscrizione alla Cassa.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione.

Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez.

L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione ione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.

Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.

Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.

La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie gli obblighi contributivi del professionista, non si è attenuta ai su estesi principi e deve essere cassata in accoglirnento dei primi due motivi di ricorso.

Il terzo motivo resta assorbito.

La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17437-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 80032590582, i persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 971/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 17437 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- n.40 - N. 17437/2021 RIC. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] La corte d'appello di Milano, con sentenza del 28.12.2020 ha respinto l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e confermato la pronuncia con cui il tribunale di Pavia dichiarava non dovuti gli importi di cui alla cartella di pagamento opposta, notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione per conto della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA], a titolo di contributi minimi relativi al periodo 2009-2015, per un totale di euro 17.722,21 oltre sanzioni e accessori. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la controparte è rimasta intimata. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione della Legge delega 537/1993 (art. 1, cc. 32 e 33), artt. 1 e ss. D. Lgs. 509/1994, art. 3, co. 12 L. 335/1995, art. 1 co. 763 L. 296/2006, art. 1 co. 488, L. 147/2013, art. 6 D.LGS. 103/1996, art. 1 L. 37/1967, artt. 10 e 22 L. 773/1982 ed art. 5 Statuto C.I.P.A.G., approvato con D.M. del 27/02/2003 (quale norma di rinvio ex d.lgs. 509/94), oltreché dell'art. 38 Cost., per aver la corte territoriale ritenuto che le modifiche introdotte dal D.lgs. 509/1994 non abbiano attribuito alla Cassa il potere di incidere sulla disciplina primaria relativa ai soggetti obbligati all'iscrizione ed alla contribuzione ed escluso che l'obbligo contributivo minimo solidaristico sia collegato all'esclusiva iscrizione all'albo professionale. Con un secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, L. 37/1967, artt. 10, e 22 L. 773/82, Legge delega n. 537/1993 (art. 1, cc. 32 e 33), artt. 1 e ss. D. Lgs. 509/94 e art. 5 dello Statuto della C.I.P.A.G. (approvato con D.M. 27/02/2003) per aver il giudice di seconde cure fornito un'erronea interpretazione dell'art. 1, L. 37/1967, travisando la natura dell'obbligo contributivo, nonché i principi di rango costituzionale che informano i sistemi previdenziali di tipo mutualistico, subordinando l'insorgenza di tale obbligo all'esercizio della libera professione con carattere di continuità ed alla produzione di reddito professionale. Con un terzo motivo, sempre proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione delle norme in tema di riparto dell'onere della prova, in particolare dell'art. 5 Statuto C.I.P.A.G., Delibera C.I.P.A.G. n. 2/2003 delibera n. 123/09 e dell'art. 2697 c.c., per aver la corte territoriale trascurato il fatto che l'iscrizione d'ufficio alla C.I.P.A.G. è da considerarsi legittima anche qualora dipenda dal mero inadempimento degli oneri di autocertificazione gravanti sul contribuente, relativi alle condizioni di esenzione dall'iscrizione alla Cassa. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione ione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie gli obblighi contributivi del professionista, non si è attenuta ai su estesi principi e deve essere cassata in accoglirnento dei primi due motivi di ricorso. Il terzo motivo resta assorbito. La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Sentenza Cassazione n. 35911/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris