CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27783/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina aggravata contestato, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici che il ricorrente si limita a contraddire apoditticamente (si vedano, in proposito, pag. 5 ove la Corte ha ribadito l'assenza di una pretesa astrattamente tutelabile in giudizio e la correttezza della qualificazione giuridica della condotta violenta dell'imputato, in quanto finalizzata ad ottenere un profitto ingiusto e pagg. 4 e 5 ove ha esposto le ragioni dell'attendibilità della persona offesa e l'irrilevanza delle contraddizioni già sollevate dal ricorrente in sede di appello)al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M