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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21431/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso, anche per il collega [OSCURATO:PERSONA] - il quale, come rilevato dal Presidente, ha rinunciato all'incarico di difensore di [OSCURATO:PERSONA], senza che risultino nuovi difensori nominati - insistendo per l'accoglimento dei motivi dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 16/09/2021 del G.i.p. del Tribunale di Milano, emessa in esito a giudizio abbreviato, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato tentata estorsione pluriaggravata (tra l'altro, dal cosiddetto "metodo mafioso") in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (capo A dell'imputazione) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione continuata e aggravata dal "metodo mafioso" sempre ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo C dell'imputazione), rideterminando la pena irrogata a quest'ultimo imputato.

Secondo i capi d'imputazione, i menzionati reati erano stati contestati ai due imputati: a) quello di tentata estorsione di cui al capo A, contestato a [OSCURATO:PERSONA], (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], queste ultime due assolte dal G.i.p. del Tribunale di Milano): «perché, in concorso tra loro e con altre persone allo stato non identificate, con più atti idonei e diretti in modo non equivoco, mediante minaccia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà della persona offesa avuto riguardo alle circostanze concrete e alla personalità degli agenti, consistita nel prospettare la possibilità di ritorsioni di natura fisica ed economica impedendogli di svolgere liberamente l'attività di venditore di gelati, tentavano di costringere [OSCURATO:PERSONA], coadiuvante della gelateria "[OSCURATO:PERSONA]" sita in Cormano alla piazza Giussani n. 6/F, di cui la moglie è titolare, a consegnare la somma dli denaro pari a 250 €, al fine di procurarsi un ingiusto profitto; in particolare: - [OSCURATO:PERSONA], detto "Gianni", nella metà di maggio dell'anno 2020, si presentava con [OSCURATO:PERSONA] (ex compagna di [OSCURATO:PERSONA]) che dapprima chiedeva al titolare se andasse tutto bene e poi lo accusava di aver usato il loro cognome per fare affari illeciti, specificando che l'utilizzo del loro cognome era come un mandato di arresto; il Flachi a quel punto chiedeva alla Boncristiano se il titolare della gelateria già pagasse il cd.

"pizzo" ed entrambi ne parlavano con un atteggiamento arrogante e spavaldo; - [OSCURATO:PERSONA] tornava anche da sola presso la gelateria, almeno un paio di volte, facendosi consegnare alcune vaschette di gelato senza pagarne il corrispettivo, dicendo che sarebbe poi passato Gianni a pagarle; - [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] riceveva da [OSCURATO:PERSONA], al momento dell'esecuzione della o.c.c. nei suoi confronti, l'incarico di punire il denunciante ed eseguire una vendetta; - successivamente [OSCURATO:PERSONA] ritornava altre tre/quattro volte, nel periodo compreso tra maggio e fine luglio, presso la medesima gelateria in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] (sua compagna) consumando gelati senza pagare; - in data 10 settembre 2020, verso le 20.50 circa, [OSCURATO:PERSONA] si presentava presso la gelateria precisando, con tono intimidatorio e minaccioso, che la stessa si trovava nel loro territorio e pertanto avrebbe dovuto pagare, prospettando alla vittima seri problemi per la sua attività commerciale, affermando nel contempo che avrebbe messo la vittima sotto stretto controllo ed osservazione oltre ad accusarlo del fatto che vendesse droga in gelateria che gli veniva fornita da alcuni tunisini, utilizzando e spendendo il cognome della famiglia criminale Flachi; - in data 16 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] faceva ritorno nel locale, dopo essersi accertato che fossero soli, raggiungeva [OSCURATO:PERSONA] dietro al bancone, dopo averlo apostrofato con l'epiteto "pezzo di merda" ed aver continuato ad accusarlo di utilizzare il nome della famiglia Flachi per consumare affari illeciti nell'ambito dei reati in materia di stupefacenti, lo colpiva con pugni al volto e si impossessava della somma di 50,00 euro che prelevava direttamente dal registratore di cassa, affermando che sarebbe tornato il giorno seguente per riscuotere un'ulteriore somma pari a 250 euro; - in data 17 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] ritornava nel locale, chiedendo alla vittima se avesse preparato i 250,00 euro da consegnargli; evento non verificatosi in quanto interveniva [OSCURATO:PERSONA] che conosceva i fratelli Flachi e si attivava per una mediazione con questi ultimi, ricevendo come compenso dal Ceddia per l'attività prestata una collana in oro bianco del valore di 500,00 euro sostituita da un'altra collanina in oro giallo del valore di 239,00 euro, a fronte della suindicata "mediazione" che aveva dovuto esercitare con i fratelli Flachi al fine di evitare atti di violenza e garantirsi la cosiddetta "protezione".

Con l'aggravante di cui all'art. 416bis.1 c.p. per avere commesso il fatto in più persone riunite, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. e con metodo mafioso. [OSCURATO:PERSONA], da maggio 2020 al 17 settembre 2020»; b) quello di estorsione continuata di cui al capo C, contestato a [OSCURATO:PERSONA], «perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso commesse anche in tempi diversi, mediante minaccia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà della persona offesa avuto riguardo alle circostanze concrete e alla personalità degli agenti, consistita nel prospettare la possibilità di ritorsioni di natura fisica ed economica impedendogli di svolgere liberamente l'attività di venditore di gelati, costringeva C:eddia Davide, coadiuvante della gelateria "[OSCURATO:PERSONA]" sita in Cormano all'a piazza Giussani n. 6/F, di cui la moglie è titolare, a consegnare la somma di denaro pari a 3.500,00 C e una collanina d'oro giallo del valore di 239 C, così procurandosi un ingiusto profitto.

In particolare nel mese di settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] si faceva consegnare da [OSCURATO:PERSONA] la somma di denaro pari a 3.500 euro, oltre a una collana in oro bianco del valore di 500,00 euro sostituita da un'altra collanina in oro giallo del valore di 239,00 euro a fronte della "mediazione" c:he aveva dovuto esercitare con i fratelli Flachi al fine di evitare atti di violenza e garantirsi la cosiddetta "protezione" e dettava alla medesima vittima l'accettazione di un accordo per il versamento, entro la fine dell'anno 2021, di una somma di denaro non dovuta pari a 25.000 €, affermando "chi investe mensilmente denaro con lui gode della sua protezione" e che in caso di rifiuto avrebbe avuto seri problemi.

Con l'aggravante di cui all'art. 416bis.1 c.p. per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. e comunque con metodo mafioso. [OSCURATO:PERSONA] da 17 settembre 2020 al 17 ottobre 2020».

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Milano, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti e per il tramite dei propri rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a sei motivi.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione «con riferimento all'omessa valutazione delle censure difensive in punto di contraddittorietà della sentenza di primo grado».

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano avrebbe del tutto omesso di motivare in ordine alle censure, sollevate con il proprio atto cli appello, relative all'asserita contraddittorietà della sentenza di primo grado là dove essa, da un lato, ha assolto le coimputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro lato, con irragionevole difformità di trattamento, lo ha, invece, condannato per lo stesso reato, atteso che: «:[s]e le condotte in contestazione andavano considerate, ad avviso del GIP, quali semplici "atteggiamenti arroganti" con riferimento alle due imputate, gli stessi agiti non potevano ragionevolmente assumere un significato diverso per [OSCURATO:PERSONA], che non ha fornito contributo ulteriore rispetto alle concorrenti»; nell'assolvere la Buoncristiano, il predetto G.i.p. del Tribunale di Milano ebbe ad affermare che «appare difficile che l'uomo alludesse al pagamento del pizzo dal momento che quella era la prima volta che i Flachi accedevano alla gelateria del Ceddia per estorcergli il pizzo, sicché appare logico che in precedenza la persona offesa non lo pagasse».

3.1. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 56 e 629 cod. pen., nonché il «vizio di motivazione» «in merito all'evidenziata insussistenza del contributo concorsuale dell'imputato per mancanza dei requisiti di idoneità e di univocità degli atti tipici della figura del delitto tentato.

Contraddittorietà della motivazione rispetto all'individuazione del dolo specifico di estorsione».

Il ricorrente rappresenta in proposito che: come sarebbe stai:o confermato dal Ceddia, egli «non ha mai rivolto nessuna minaccia esplicita alla persona offesa né ha mai preteso che questa gli consegnasse del denaro», in quanto la propria «condotta materiale [...] è consistita nell'aver effettuato due o tre accessi nella gelateria in occasione dei quali non avrebbe mai assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti della persona offesa, con la conseguenza che dovrebbe «essere attentamente scrutinato il tema della compatibilità di tale condotta con i requisiti di idoneità e univocità degli atti tipici della figura del tentativo di delitto»; la sentenza impugnata sarebbe affetta da manifesta contraddittorietà con riguardo all'individuazione del dolo specifico del reato, atteso che essa «afferma che il Flachi non avrebbe agito con l'intento di non pagare il gelato ma con q uello di affermare un "predominio" sulla persona offesa intento che, peraltro, secondo la sentenza di primo grado, non sarebbe stato neppure finalizzato ad ottenere il pagamento del pizzo».

3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza e illogicità della motivazione «in merito al collegamento probatorio ed eziologico tra la condotta delittuosa di [OSCURATO:PERSONA] e quella del fratello [OSCURATO:PERSONA]».

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano avrebbe fornito una spiegazione anapodittica, oltre che indimostrata sul piano probatorio, del fatto che egli avrebbe asseritamente agito in modo coordinato con il proprio fratello [OSCURATO:PERSONA], condividendo con lui la stessa finalità illecita, atteso che «dagli atti non è mai emerso nulla che potesse far presumere ad un'azione criminosa congiunta e coordinata», che tra le condotte dei due fratelli «[n]on sussiste [...] alcuna contiguità temporale», che la persona offesa Ceddia aveva escluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse mai fatto riferimento a precedenti richieste di denaro avanzate dal fratello [OSCURATO:PERSONA] e che sarebbe illogica la valorizzazione, operata dalla Corte d'appello di Milano, del riferimento, da lui fatto il giorno dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare nei propri confronti, alla divisione in tre persone del profitto del reato di C 250,00.

3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il «vizio di motivazione» con riguardo al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e la «[v]iolazione dei canoni giurisprudenziali in tema di valutazione della testimonianza della persona offesa».

Il ricorrente evidenzia in proposito che: non risponderebbe al vero quanto affermato dalla Corte d'appello di Milano circa il fatto che la persona offesa Ceddia avrebbe riferito di avere avuto contatti quotidiani con l'imputato [OSCURATO:PERSONA], atteso che il Ceddia riferì invece che aveva contattato il Nucera in una sola occasione e che, alla luce dell'esame dei tabulati telefonici, quest'ultima circostanza era risultata in realtà falsa; il Ceddoa, nel colloquio informale con la polizia giudiziaria del 6 ottobre 2020, aveva affermato di avere visionato le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della gelateria, laddove, nel corso del proprio esame testimoniale, su domande della difesa, aveva ammesso che l'accesso al predetto sistema di videosorveglianza richiedeva l'intervento di un tecnico specializzato e che, in seguito alla rapina (a opera di [OSCURATO:PERSONA]) tale intervento non era stato in realtà richiesto.

3.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., «vizio di motivazione» in ordine «alle circostanze che avrebbero indotto la persona offesa a denunciare le presunte richieste estorsive subite».

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano, nel considerare l'iniziale riluttanza del Ceddia a denunciare i fatti come indicativa dello stato di timore in cui versava la persona offesa, avrebbe del tutto trascurato di c:onsiderare la tesi difensiva, prospettata nel proprio atto di appello, secondo cui «dietro agli indugi della persona offesa si celasse in realtà il timore che le Forze dell'Ordine potessero scoprire - e successivamente investigare - l'attività di spaccio di stupefacenti intrattenuta dal Ceddia stesso».

3.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 641 cod. pen., nonché il «vizio di motivazione» «con riferimento alla mancata ricivalificazione del delitto di tentata estorsione nel reato di insolvenza fraudolenta».

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano non avrebbe dato alcun riscontro alla tesi difensiva, prospettata nel proprio atto di appello, secondo cui, alla luce delle dichiarazioni del Ceddia - il quale, alla domanda sul perché avesse lasciato che il Flachi consumasse del gelato senza pagarlo, aveva risposto «[i]o non penso che una persona si perda per un cono da 2 euro e 50» - sarebbe stato «chiaro che il gelataio ha lasciato che l'imputato consumasse "a credito" non perché intimidito dalla sua asserita caratura criminale, ma poiché [...] faceva affidamento che lo stesso "non si sarebbe perso per due coni gelato" e quindi che avrebbe pagato quanto dovuto in un secondo momento»; ricostruzione «che smentisce la tesi dell'assoggettamento della persona offesa e consente di ravvisare nella condotta del ricorrente gli estremi del meno grave reato di insolvenza fraudolenta».

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi.

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la nullità della sentenza per mancanza della motivazione in ordine allo specifico motivo di appello, «dotat[o] del requisito della decisività», con il quale era stata chiesta l'assoluzione dell'imputato, quanto meno ai sensi del comma 2 dell'art. 530 cod. proc. pen.

«per l'omessa considerazione delle prove inequivocabili che dimostrano essere mendace l'accusa».4.1.1.

Sotto un primo profilo - relativo all'asserita mendacità delle dichiarazioni della persona offesa relativamente alla richiesta di versamento, che le sarebbe stata avanzata dall'imputato, della somma di C 25.000,00, e alla carenza della motivazione «sugli elementi, specificamente indicati nell'atto principale di appello, che dimostrano la falsità del racconto» del Ceddia - il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi sul proprio specifico motivo di appello con il quale avrebbe dimostrato la predetta mendacità.

Il ricorrente rappresenta, in particolare, che con tale motivo aveva evidenziato come la falsità delle dichiarazioni rese dal Ceddia nella querela da lui sporta il 19 ottobre 2020 (come pure di quelle rese dalla stessa persona offesa il 14 ottobre 2020 e verbalizzate nell'annotazione di servizio del 16 ottobre 2020) secondo cui la richiesta della somma di C 25.000,00 gli sarebbe stata avanzata dall'imputato il 10 ottobre 2020 presso l'abitazione in Rho del Nucera, il cui indirizzo gli era stato inviato da tale imputato tramite un messaggio poi cancellato, fosse comprovata dal fatto che la predetta richiesta di denaro non poteva essere stata fatta il 10 ottobre 2020, atteso che il Ceddia ne aveva fatto menzione ai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] già durante la sua audizione del 6 ottobre 2020 (verbalizzata nell'annotazione di servizio del 13 ottobre 2020), descrivendola come avvenuta il 3 ottobre 2020 e nel luogo, del tutto diverso, costituito dalla propria gelateria, nonché dai fatti che, dall'analisi del telefono cellulare del Nucera, non era risultata traccia del messaggio che, secondo il Ceddia, il Nucera gli avrebbe inoltrato e che, dalle dichiarazioni rese dal Ceddia il 6 ottobre 2020, risultava che egli conosceva l'indirizzo del Nucera ben prima del 10 ottobre 2020, per essersi recato a casa dell'imputato già il 25 settembre 2020.

4.1.2. Sotto un secondo profilo - relativo all'asserita mendacità delle dichiarazioni della persona offesa relativamente alla richiesta di versamento, che le sarebbe stata avanzata dall'imputato, della somma di C 3.500,00, e alla carenza della motivazione «sugli elementi, specificamente indicati nell'atto principale di appello, che dimostrano la falsità del racconto» del Ceddia - il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi sul proprio specifico motivo di appello con il quale avrebbe dimostrato la predetta mendacità.

Il ricorrente rappresenta anzitutto che il racconto reso dal Ceddia nella querela da lui sporta il 19 ottobre 2020 in ordine alla predetta richiesta del versamento di C 3.500,00 sarebbe smentito dalla risultanze dell'analisi delle celle telefoniche agganciate dai cellulari dalle quali risultava che: il 23 settembre 2020, il Ceddia non si trovava a Cormano ma a [OSCURATO:PERSONA] (in Provincia di [OSCURATO:PERSONA]Ossala, dove, alla luce delle stesse risultanze, si era trattenuto dal 21 settembre 2020 fino alla mattina del 26 settembre 2020), con la conseguenza che «non può essere vero che i due si siano incontrati nel pomeriggi o del 23 settembre 2020 a Cormano»; il 25 settembre 2020, cioè il giorno in cui il Ceddia avrebbe consegnato all'imputato la collanina d'oro e avrebbe ricevuto dallo stesso imputato la richiesta di C 3.500,00, come si è già detto, il Ceddia si trovava tutto il giorno a [OSCURATO:PERSONA], sicché «non è verosimile quanto indicato in querela ovvero che abbia consegnato la collana d'oro bianco di circa 50 cm il pomeriggio del 25 settembre 2020».

Pertanto, osserva ancora il ricorrente, «se l'utenza del Ceddia dal 21 settembre 2020 a tutta la mattina del 26 settembre 2020 aggancia le celle della provincia di [OSCURATO:PERSONA]Ossola, il Nucera non può averlo incontrato in gelateria», con la conseguenza che sarebbe «altrettanto impossibile che il 26 di settembre 2020 consegni la prima tranche di 2.500,00 euro posto che, non essendosi incontrati il 25 settembre 2020, certamente non può avergli richiesto i 3.500,00 euro né tantomeno può avergli consegnato la collana d'oro; somma che comunque non potrebbe avere richiesto il 25 di settembre 2020 (ma nemmeno il 23 o il 24 di settembre) quantomeno con le modalità descritte in querela».

Con la conseguenza che «quanto affermato in querela e avallato dal Tribunale sembrerebbe non trovare valido riscontro nel dato obiettivo».

Il ricorrente aggiunge che dalle due annotazioni di attività di indagine del 13 ottobre 2020 e del 16 ottobre 2020 che hanno raccolto dichiarazioni del Ceddia, rispettivamente, del 6 ottobre 2020 e del 14 ottobre 2020 «emergerebbe una ricostruzione spazio-temporale del fatto completamente diversa».

Il ricorrente sottolinea in particolare che: nelle dichiarazioni rese il 6 ottobre 2020 «il Ceddia incredibilmente non fa menzione né della richiesta del denaro (i 3.500,00 euro) da parte del Nucera né tantomeno della consegna di detta somma»; premesso che, quando venne sentito il 6 ottobre 2020, «rispetto all'episodio della richiesta e della consegna della collana d'oro quale equivalente dei 500,00 euro anticipati per l'"imbasciata" (che è strettamente collegato alla richiesta dei 3.500 euro)», il Ceddia riferì che la richiesta della collana d'oro sarebbe avvenuta la mattinata del 28 settembre 2020 in gelateria, la consegna della collana a mani del Nucera sarebbe avvenuta il 2 ottobre 2020 e la restituzione della stessa collana al Ceddia sarebbe avvenuta il successivo 3 ottobre 2020, «posto che secondo la ricostruzione proposta in querela la consegna materiale delle due tranche di 3.500,00 euro è avvenuta il 26 e il 27 settembre 2020, la richiesta estorsiva della somma deve necessariamente essere avvenuta prima e quindi la data del 28 settembre 2020 è inverosimile» e «[p]osto che in querela la P.O. ha dichiarato che la richiesta dei 3.500,00 euro sarebbe avvenuta in concomitanza alla consegna da parte del Ceddia della prima collana [...] se assumiamo come attendibili le dichiarazioni rese ai carabinieri il 6 ottobre 2020, e quindi la consegna della collana sarebbe avvenuta il 2 ottobre 2020, è facile eccepire che la circostanza è del tutto inverosimile anzi è impossibile perché il Ceddia ha riferito che la consegna del denaro è avvenuta il 26 e il 27 settembre 2020 quindi in data precedente».

4.1.3. Sotto un terzo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano non avrebbe risposto alle doglianze difensive relative alla mendacità della dichiarazione resa ai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] dalla persona offesa Ceddia il 30 ottobre 2020 di avere ricevuto, il 28 ottobre 2020 alle ore 13:10, una telefonata dal Nucera, comprovata dal fatto che «il riscontro telefonico è negativo perché sono agli atti i tabulati telefonici che dimostrano che :...] non vi è stata alcuna telefonata tra Nucera e Ceddia il 28 ottobre 2020 alle ore 13.10 (la prima sarà in serata)».

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione «con riferimento all'omessa valutazione dell'attendibilità oggettiva della parte lesa, sotto i diversi profili dell'incostanza dichiarativa, e dell'illogicità intrinseca del discorso», con omessa motivazione anche in ordine alle specifiche e decisive doglianze avanzate nel proprio atto di appello al riguardo.

4.2.1. Sotto un primo profilo, relativo al «requisito della costanza dichiarativa», il ricorrente evidenzia quanto segue.

Quanto all'episodio della richiesta della collana d'oro, che, nella propria querela, il Ceddia riferì che detta richiesta gli fu fatta dall'imputato il 23 settembre 2020 e che la collana fu da lui consegnata al Nucera il 25 settembre 2020, circostanze che, tuttavia, sono contraddette dall'analisi delle celle telefoniche dalla quale risulta che il Ceddia, sia il 23 sia il 25 settembre 2020, si trovava fuori regione.

Quanto agli episodi della richiesta di € 500,00 quale prezzo delrimbasciata" e della rapina, il ricorrente evidenzia come le dichiarazioni rese dal Ceddia nella propria querela e recepite dalla sentenza impugnata sarebbero in contrasto con quanto riferito dalla stessa persona offesa ai Carabinieri il 6 ottobre 2020, atteso che: «1) la rapina avviene il 25 settembre (e non il 16 settembre 2020 come in querela) scompare quindi la circostanza della visione della videoregistrazione e della certezza della data e dell'ora; 2) il giorno della rapina il Ceddia si reca dai carabinieri e trovando chiuso andrà dal Nucera a Rho.

In sentenza invece verrà al contrario precisato che il Ceddia dopo la rapina non va in caserma a citofonare, né tantomeno va a casa del Nucera, ma sarà il Nucera a raggiungerlo presso la gelateria; 3) il 06.10.2020 verrà indicato che il Nucera giungerà in gelateria su richiesta del Ceddia dopo avere esposto il problema al Nucera quest'ultimo gli chiedeva quale prezzo per il proprio interessamento la somma di euro 500; 4) il Nucera non chiede i soldi, 500 euro, per rimbasciata" il giorno della rapina; 5) il Nucera chiede direttamente la collana d'oro (e non già prima il denaro e poi la collana) il 28 settembre in gelateria due giorni dopo la rapina».

Secondo il ricorrente, la persona offesa avrebbe perciò fornito «inconciliabili versioni che non solo collocano fatti di reato in tempi e luoghi diversi, ma descrivono circostanze di reato tra loro inconciliabili»; incostanza dichiarativa che era stata denunciata nel proprio atto di appello, in ordine alla cui doglianze la Corte d'appello di Milano avrebbe omesso di rispondere.

4.2.2. Sotto un secondo profilo, relativo al «requisito della logicità intrinseca del discorso», il ricorrente ribadisce come nei precedenti motivi abbia evidenziato le plurime ragioni di intrinseca illogicità e inverosimiglianza del racconto della persona offesa e lamenta che la Corte d'appello di Milano non avrebbe considerato tali rilievi e, in particolare, non avrebbe «formulato alcun giudizio critico sull'attendibilità soggettiva della P.O., mettendo in disparte le prove, travisando i dati processuali, non prendendo in esame i motivi di impugnazione rimettendosi al suo immotivato soggettivistico pre-giudizio».

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., nonché la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente rappresenta al riguardo: a) il carattere estremamente sintetico e anapodittico della motivazione della sentenza impugnata relativamente al dinego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, «laddove non sembra tenersi in alcun conto della personalità del Nucera e della sua incensuratezza a 50 anni»; b) l'incongruità dell'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale «soprattutto se paragonata alla pena irrogata ai due correi ai quali, malgrado i numerosissimi precedenti specifici, l'asserita gravità della condotta soprattutto con riferimento all'[OSCURATO:PERSONA] cui sono state contestate sia la rapina consumata (con l'uso della violenza verso la P.O.) sia la tentata estorsione, la pena irrogata è inferiore»; c) l'incongruità dell'aumento operato per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

«in misura superiore al minimo di legge nonché superiore a quanto determinato per i due coimputati ai quali l'aumento è stato maggiormente contenuto e la pena certamente più mite nonostante la contestazione fosse di paritetica gravità se non superiore posto l'uso della violenza contestata».

4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen.

A proposto dell'attribuita aggravante del "metodo mafioso",, prevista da tale disposizione, il ricorrente ne rappresenta l'insussistenza nella specie, deducendo al riguardo che: all'età di 53 anni egli è incensurato, non è mai stato rinviato a giudizio né arrestato, con la conseguenza che «affermare che [...] frequenti con abitualità ambienti criminali è un dato indimostrato»; «nessuno dei parenti del Nucera, nessuno dei numerosi 8 fratelli, è mai stato coinvolto in procedimenti penali di nessun genere [...] e così i figli del Nucera entrambi incensurati»; il fatto che egli sia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], cioè in una località ad alto tasso criminale, non consente di per sé di affermare «che tutti coloro che provengano da una certa zona d'Italia siano per sfortuna di nascita criminali»; le risultanze processuali e, in particolare, i tabulati telefonici e l'analisi forense della propria utenza cellulare, avevano escluso che vi fossero stati contatti tra egli stesso e i Flachi, atteso che egli «non aveva registrato in rubrica il telefono dei Flachi, né i na minativi o i numeri di telefono delle loro compagne.

Né vi sono chiamate o messaggi di telefono o wattsap prima dei fatti contestati o successivamente.

Né vi sono contatti successivamente al loro arresto tra i famigliari dei Flachi e quelli del Nucera.

Inoltre tutti gli imputati, comprese le compagne, hanno dichiarato di non conoscere il Nucera e di non averlo mai visto»; «il capo d'imputazione dà conto di questa circostanza visto che le condotte contestate sono autonome»; la motivazione della sentenza di primo grado, «più che provare il metodo mafioso sembra dare conto di un articolato proposito truffaldino da parte dell'astuto Nucera che, una volta carpita la fiducia della P.O., si intrufola in un intreccio di cui non è parte per ottenere un illecito guadagno.

Più che di forza intimidatrice dell'organizzazione mafiosa, di cui il Nucera non fa parte, sembra l'astuta architet:tura di una truffa fatta e finita.

Non c'è violenza da parte del Nucera, non un alterco, non una minaccia reale»; non «c'è un esplicito riferimento del Nucera al potere criminale dell'associazione mafiosa, non solo perché nel territorio non vi è radicata alcuna organizzazione storica criminale, sia perché non appartenendo il Nucera a nessuna associazione criminale la sua inesistente caratura criminale (inesistente visto che si tratta di un incensurato) non poteva fungere da forza intimidatrice non essendo il Nucera riconosciuto, dalla collettività, come un criminale»; il tutto «sembrerebbe più una questione legata a prestiti di denaro ed a irrisolte questioni debitorie piuttosto che l'azione mirata del mafioso per costringere il commerciante a pagare il pizzo»; «nelle parole asseritamente pronunciate dal Nucera [non] vi è un esplicito rimando alla sua appartenenza a consorterie mafiose salvo la frase "io sono di Africo", salvo il fatto che il Nucera non è di Africo». [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare rispetto all'esame dei due ricorsi, è opportuno richiamare alcuni principi affermati dalla Corte di cassazione in tema di cosiddetta "doppia conforme" e di limiti del sindacato della stessa Corte sul vizio della motivazione e sulla valutazione di credibilità soggettiva e oggettiva delle persone offese dal reato e, più in generale, dei testimoni.

1.1. Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere letl:e congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615- 01).

È parimenti consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01).

1.2. Costituisce, ancora, un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione - e anch'esso, come i precedenti, condiviso dal Collegio - quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

1.3. Occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (ex plurimis: Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275:312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730-01).

Le Sezioni Unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia inc:orso in manifeste contraddizioni» (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01).

Così come, più in generale, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione della prova testimoniale operata dal giudice di merito, al quale spetta il giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità di tale fonte di prova (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362- 01).

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Richiamati tali principi, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - i cui sei motivi, attenendo tutti all'affermazione di responsabilità dell'imputato, possono essere esaminati congiuntamente - è inammissibile perché si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa del compendio probatorio e, in particolare, tra l'altro, la credibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte d'appello di Milano, dopo avere richiamato la conforme sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano, ha fornito una motivazione accurata ed esaustiva della sussistenza del contestato delitto di tentata estorsione, ribadendo, senza incorrere in contraddizioni: la credibilità soggettiva della persona offesa Ceddia e l'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni - ritenendo spiegabili alcune divergenze tra le successive dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari e le dichiarazioni rese nel corso dell'udienza dell'Il giugno 2021 - (pagg. 15, 16 e 17 della sentenza impugnata); la sussistenza di (ancorché non necessari) riscontri alle stesse dichiarazioni (pag. 18 della sentenza impugnata); l'inattendibilità del testimone della difesa di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 17 della sentenza impugnata).

In modo del pari corretto, la Corte d'appello di Milano ha ritenuto che le condotte poste in essere dall'imputato integrassero il delitto di tentata estorsione, atteso che, posto anche il logicamente ritenuto coordinamento delle condotte dei due fratelli Flachi (l'odierno imputato [OSCURATO:PERSONA] ed Enrico), i riferimenti all'utilizzo, a opera del Ceddia, del «loro cognome» e al fatto che la gelateria si trovasse nel «loro territorio», il consumo di gelato senza pagare (volto a mettere in chiaro la sottomissione del Ceddia), il riferimento al pagamento del "pizzo" e la richiesta di esso poi esplicitata, integravano gli estremi del reato contestato (pag. 18 della sentenza impugnata).

Si tratta di una motivazione che, nel confermare l'accurata valutazione del merito già effettuata dal giudice di primo grado, non presenta criticità sul piano logico e che, pertanto, si sottrae a censure in questa sede di legittimità.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. I primi due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - i quali, attenendo entrambi all'affermazione di responsabilità dell'imputato, possono essere esaminati congiuntamente - sono inammissibili perché si risolvono anch'essi nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa del compendio probatorio e, in particolare, tra l'altro, la credibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], o nell'evidenziazioni di ragioni in fatto.

A tale proposito, si deve: da un lato, richiamare anche in questo caso la giurisprudenza della Corte di cassazione che si è esposta al punto 1; dall'altro lato, ribadire quanto si è già detto al punto 2, nell'esaminare i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a proposito della valutazione, priva di contraddizioni, compiuta dalla Corte d'appello di Milano relativamente alla credibilità soggettiva della persona offesa Ceddia, all'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, alla sussistenza di riscontri alle stesse e all'inattendibilità del testimone della difesa [OSCURATO:PERSONA].

In modo, poi, del tutto corretto, la Corte d'appello di Milano ha ritenuto che le condotte poste in essere dall'imputato integrassero il delitto di estorsione, con il parziale ottenimento del profitto (la somma di 3.500,00 e la collanina del valore di € 239,00) e la formulazione di una richiesta pure estorsiva per la superiore somma di € 25.000,00 (pag. 19 e 20 della sentenza impugnata).

Anche la motivazione della responsabilità del Nucera, nel confermare l'accurata valutazione del merito già effettuata dal giudice di primo grado, risulta esente da criticità sul piano logico e, pertanto, si sottrae anch'essa a censure in questa sede di legittimità.

3.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

3.2.1. Con riguardo alle attenuanti generiche, la Corte di cassazione ha statuito che il mancato riconoscimento delle stesse può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo - come ha fatto, nella specie, la Corte d'appello di Milano - a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 3 n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01), come pure è stato correttamente affermato dalla Corte d'appello di Milano, che ha anche evidenziato l'assenza di qualsiasi resipiscenza del Nucera.

3.2.2. Con riguardo alla determinazione della pena, la giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell'affermare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01).

Nel caso di specie: a) la pena base irrogata di sette anni di reclusione ed C 1.200,00 di multa è al di sotto della media edittale della pena per il delitto di estorsione (pari a sette anni e sei mesi di reclusione ed C 2.500,00 di multa), con la conseguenza che l'obbligo di motivazione ben può ritenersi assolto dai giudici di merito mediante il richiamo alla gravità del reato (pag. 27 della sentenza di primo grado), con l'ulteriore argomento che l'applicazione di una pena base superiore a quella minima e a quella applicata agli altri imputati si giustificava anche in relazione alla maggiore entità delle richieste estorsive avanzate dal Nucera (peraltro, nel caso degli altri imputati, fermatesi allo stadio del tentativo); b) l'aumento di pena per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. di due anni e nove mesi di reclusione (ed C 600,00 di multa) è di poco superiore al minimo di un terzo (pari due anni e quattro mesi di reclusione).

3.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la circostanza aggravante dell'utilizzo del cosiddetto "metodo mafioso", prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 152 del 1991 (ora dall'art. 416.bis.1, comma 1, cod. pen.), ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190- 01).L'aggravante de quo è configurabile nel caso di condotte che presentano un nesso eziologico immediato rispetto all'azione criminosa, in quanto logicamente funzionali alla più pronta e agevole perpetrazione del crimine (non essendo pertanto integrata dalla sola connotazione mafiosa dell'azione o dalla mera ostentazione, evidente e provocatoria, dei comportamenti di tale organizzazione) (Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Barbra, Rv. 273365-01).

La giurisprudenza di legittimità ha altresì statuito che la circostanza aggravante del cosiddetto "metodo mafioso": è configurabile anche a carico di un soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga a un sodalizio del genere anzidetto (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065-01; Sez. 1, n. 4898 del 26/11/2008, dep. 2009, Cutolo, Rv. 243346-01); non necessita che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109-01; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525-01).

La Corte d'appello di Milano ha ritenuto la configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso in quanto il Nucera, nel proporsi come "mediatore", una volta apprese le richieste estorsive di cui era vittima il Ceddia da parte dei Flachi, aveva evocato la sua contiguità con la consorteria di tipo mafioso degli stessi, sfruttando il timore della persona offesa di potere subire la prevaricazione da parte del predetto gruppo criminoso, e aveva utlizzato atteggiamenti riciDnducibili a quelli delle consorterie mafiose, millantando la possibilità di offrire «protezione» (in cambio di denaro) e minacciando «seri problemi» nel caso di mancata accettazione delle sue richieste.

Tale motivazione, oltre che rispettosa dei principi sopra ricordatati, appare coerente e priva di illogicità, sicché si sottrae a censure in que

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso, anche per il collega [OSCURATO:PERSONA] - il quale, come rilevato dal Presidente, ha rinunciato all'incarico di difensore di [OSCURATO:PERSONA], senza che risultino nuovi difensori nominati - insistendo per l'accoglimento dei motivi dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 16/09/2021 del G.i.p. del Tribunale di Milano, emessa in esito a giudizio abbreviato, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato tentata estorsione pluriaggravata (tra l'altro, dal cosiddetto "metodo mafioso") in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (capo A dell'imputazione) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione continuata e aggravata dal "metodo mafioso" sempre ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo C dell'imputazione), rideterminando la pena irrogata a quest'ultimo imputato. Secondo i capi d'imputazione, i menzionati reati erano stati contestati ai due imputati: a) quello di tentata estorsione di cui al capo A, contestato a [OSCURATO:PERSONA], (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], queste ultime due assolte dal G.i.p. del Tribunale di Milano): «perché, in concorso tra loro e con altre persone allo stato non identificate, con più atti idonei e diretti in modo non equivoco, mediante minaccia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà della persona offesa avuto riguardo alle circostanze concrete e alla personalità degli agenti, consistita nel prospettare la possibilità di ritorsioni di natura fisica ed economica impedendogli di svolgere liberamente l'attività di venditore di gelati, tentavano di costringere [OSCURATO:PERSONA], coadiuvante della gelateria "[OSCURATO:PERSONA]" sita in Cormano alla piazza Giussani n. 6/F, di cui la moglie è titolare, a consegnare la somma dli denaro pari a 250 €, al fine di procurarsi un ingiusto profitto; in particolare: - [OSCURATO:PERSONA], detto "Gianni", nella metà di maggio dell'anno 2020, si presentava con [OSCURATO:PERSONA] (ex compagna di [OSCURATO:PERSONA]) che dapprima chiedeva al titolare se andasse tutto bene e poi lo accusava di aver usato il loro cognome per fare affari illeciti, specificando che l'utilizzo del loro cognome era come un mandato di arresto; il Flachi a quel punto chiedeva alla Boncristiano se il titolare della gelateria già pagasse il cd. "pizzo" ed entrambi ne parlavano con un atteggiamento arrogante e spavaldo; - [OSCURATO:PERSONA] tornava anche da sola presso la gelateria, almeno un paio di volte, facendosi consegnare alcune vaschette di gelato senza pagarne il corrispettivo, dicendo che sarebbe poi passato Gianni a pagarle; - [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] riceveva da [OSCURATO:PERSONA], al momento dell'esecuzione della o.c.c. nei suoi confronti, l'incarico di punire il denunciante ed eseguire una vendetta; - successivamente [OSCURATO:PERSONA] ritornava altre tre/quattro volte, nel periodo compreso tra maggio e fine luglio, presso la medesima gelateria in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] (sua compagna) consumando gelati senza pagare; - in data 10 settembre 2020, verso le 20.50 circa, [OSCURATO:PERSONA] si presentava presso la gelateria precisando, con tono intimidatorio e minaccioso, che la stessa si trovava nel loro territorio e pertanto avrebbe dovuto pagare, prospettando alla vittima seri problemi per la sua attività commerciale, affermando nel contempo che avrebbe messo la vittima sotto stretto controllo ed osservazione oltre ad accusarlo del fatto che vendesse droga in gelateria che gli veniva fornita da alcuni tunisini, utilizzando e spendendo il cognome della famiglia criminale Flachi; - in data 16 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] faceva ritorno nel locale, dopo essersi accertato che fossero soli, raggiungeva [OSCURATO:PERSONA] dietro al bancone, dopo averlo apostrofato con l'epiteto "pezzo di merda" ed aver continuato ad accusarlo di utilizzare il nome della famiglia Flachi per consumare affari illeciti nell'ambito dei reati in materia di stupefacenti, lo colpiva con pugni al volto e si impossessava della somma di 50,00 euro che prelevava direttamente dal registratore di cassa, affermando che sarebbe tornato il giorno seguente per riscuotere un'ulteriore somma pari a 250 euro; - in data 17 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] ritornava nel locale, chiedendo alla vittima se avesse preparato i 250,00 euro da consegnargli; evento non verificatosi in quanto interveniva [OSCURATO:PERSONA] che conosceva i fratelli Flachi e si attivava per una mediazione con questi ultimi, ricevendo come compenso dal Ceddia per l'attività prestata una collana in oro bianco del valore di 500,00 euro sostituita da un'altra collanina in oro giallo del valore di 239,00 euro, a fronte della suindicata "mediazione" che aveva dovuto esercitare con i fratelli Flachi al fine di evitare atti di violenza e garantirsi la cosiddetta "protezione". Con l'aggravante di cui all'art. 416bis.1 c.p. per avere commesso il fatto in più persone riunite, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. e con metodo mafioso. [OSCURATO:PERSONA], da maggio 2020 al 17 settembre 2020»; b) quello di estorsione continuata di cui al capo C, contestato a [OSCURATO:PERSONA], «perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso commesse anche in tempi diversi, mediante minaccia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà della persona offesa avuto riguardo alle circostanze concrete e alla personalità degli agenti, consistita nel prospettare la possibilità di ritorsioni di natura fisica ed economica impedendogli di svolgere liberamente l'attività di venditore di gelati, costringeva C:eddia Davide, coadiuvante della gelateria "[OSCURATO:PERSONA]" sita in Cormano all'a piazza Giussani n. 6/F, di cui la moglie è titolare, a consegnare la somma di denaro pari a 3.500,00 C e una collanina d'oro giallo del valore di 239 C, così procurandosi un ingiusto profitto. In particolare nel mese di settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] si faceva consegnare da [OSCURATO:PERSONA] la somma di denaro pari a 3.500 euro, oltre a una collana in oro bianco del valore di 500,00 euro sostituita da un'altra collanina in oro giallo del valore di 239,00 euro a fronte della "mediazione" c:he aveva dovuto esercitare con i fratelli Flachi al fine di evitare atti di violenza e garantirsi la cosiddetta "protezione" e dettava alla medesima vittima l'accettazione di un accordo per il versamento, entro la fine dell'anno 2021, di una somma di denaro non dovuta pari a 25.000 €, affermando "chi investe mensilmente denaro con lui gode della sua protezione" e che in caso di rifiuto avrebbe avuto seri problemi. Con l'aggravante di cui all'art. 416bis.1 c.p. per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. e comunque con metodo mafioso. [OSCURATO:PERSONA] da 17 settembre 2020 al 17 ottobre 2020». 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Milano, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti e per il tramite dei propri rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a sei motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione «con riferimento all'omessa valutazione delle censure difensive in punto di contraddittorietà della sentenza di primo grado». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano avrebbe del tutto omesso di motivare in ordine alle censure, sollevate con il proprio atto cli appello, relative all'asserita contraddittorietà della sentenza di primo grado là dove essa, da un lato, ha assolto le coimputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro lato, con irragionevole difformità di trattamento, lo ha, invece, condannato per lo stesso reato, atteso che: «:[s]e le condotte in contestazione andavano considerate, ad avviso del GIP, quali semplici "atteggiamenti arroganti" con riferimento alle due imputate, gli stessi agiti non potevano ragionevolmente assumere un significato diverso per [OSCURATO:PERSONA], che non ha fornito contributo ulteriore rispetto alle concorrenti»; nell'assolvere la Buoncristiano, il predetto G.i.p. del Tribunale di Milano ebbe ad affermare che «appare difficile che l'uomo alludesse al pagamento del pizzo dal momento che quella era la prima volta che i Flachi accedevano alla gelateria del Ceddia per estorcergli il pizzo, sicché appare logico che in precedenza la persona offesa non lo pagasse». 3.1. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 56 e 629 cod. pen., nonché il «vizio di motivazione» «in merito all'evidenziata insussistenza del contributo concorsuale dell'imputato per mancanza dei requisiti di idoneità e di univocità degli atti tipici della figura del delitto tentato. Contraddittorietà della motivazione rispetto all'individuazione del dolo specifico di estorsione». Il ricorrente rappresenta in proposito che: come sarebbe stai:o confermato dal Ceddia, egli «non ha mai rivolto nessuna minaccia esplicita alla persona offesa né ha mai preteso che questa gli consegnasse del denaro», in quanto la propria «condotta materiale [...] è consistita nell'aver effettuato due o tre accessi nella gelateria in occasione dei quali non avrebbe mai assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti della persona offesa, con la conseguenza che dovrebbe «essere attentamente scrutinato il tema della compatibilità di tale condotta con i requisiti di idoneità e univocità degli atti tipici della figura del tentativo di delitto»; la sentenza impugnata sarebbe affetta da manifesta contraddittorietà con riguardo all'individuazione del dolo specifico del reato, atteso che essa «afferma che il Flachi non avrebbe agito con l'intento di non pagare il gelato ma con q uello di affermare un "predominio" sulla persona offesa intento che, peraltro, secondo la sentenza di primo grado, non sarebbe stato neppure finalizzato ad ottenere il pagamento del pizzo». 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza e illogicità della motivazione «in merito al collegamento probatorio ed eziologico tra la condotta delittuosa di [OSCURATO:PERSONA] e quella del fratello [OSCURATO:PERSONA]». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano avrebbe fornito una spiegazione anapodittica, oltre che indimostrata sul piano probatorio, del fatto che egli avrebbe asseritamente agito in modo coordinato con il proprio fratello [OSCURATO:PERSONA], condividendo con lui la stessa finalità illecita, atteso che «dagli atti non è mai emerso nulla che potesse far presumere ad un'azione criminosa congiunta e coordinata», che tra le condotte dei due fratelli «[n]on sussiste [...] alcuna contiguità temporale», che la persona offesa Ceddia aveva escluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse mai fatto riferimento a precedenti richieste di denaro avanzate dal fratello [OSCURATO:PERSONA] e che sarebbe illogica la valorizzazione, operata dalla Corte d'appello di Milano, del riferimento, da lui fatto il giorno dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare nei propri confronti, alla divisione in tre persone del profitto del reato di C 250,00. 3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il «vizio di motivazione» con riguardo al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e la «[v]iolazione dei canoni giurisprudenziali in tema di valutazione della testimonianza della persona offesa». Il ricorrente evidenzia in proposito che: non risponderebbe al vero quanto affermato dalla Corte d'appello di Milano circa il fatto che la persona offesa Ceddia avrebbe riferito di avere avuto contatti quotidiani con l'imputato [OSCURATO:PERSONA], atteso che il Ceddia riferì invece che aveva contattato il Nucera in una sola occasione e che, alla luce dell'esame dei tabulati telefonici, quest'ultima circostanza era risultata in realtà falsa; il Ceddoa, nel colloquio informale con la polizia giudiziaria del 6 ottobre 2020, aveva affermato di avere visionato le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della gelateria, laddove, nel corso del proprio esame testimoniale, su domande della difesa, aveva ammesso che l'accesso al predetto sistema di videosorveglianza richiedeva l'intervento di un tecnico specializzato e che, in seguito alla rapina (a opera di [OSCURATO:PERSONA]) tale intervento non era stato in realtà richiesto. 3.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., «vizio di motivazione» in ordine «alle circostanze che avrebbero indotto la persona offesa a denunciare le presunte richieste estorsive subite». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano, nel considerare l'iniziale riluttanza del Ceddia a denunciare i fatti come indicativa dello stato di timore in cui versava la persona offesa, avrebbe del tutto trascurato di c:onsiderare la tesi difensiva, prospettata nel proprio atto di appello, secondo cui «dietro agli indugi della persona offesa si celasse in realtà il timore che le Forze dell'Ordine potessero scoprire - e successivamente investigare - l'attività di spaccio di stupefacenti intrattenuta dal Ceddia stesso». 3.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 641 cod. pen., nonché il «vizio di motivazione» «con riferimento alla mancata ricivalificazione del delitto di tentata estorsione nel reato di insolvenza fraudolenta». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano non avrebbe dato alcun riscontro alla tesi difensiva, prospettata nel proprio atto di appello, secondo cui, alla luce delle dichiarazioni del Ceddia - il quale, alla domanda sul perché avesse lasciato che il Flachi consumasse del gelato senza pagarlo, aveva risposto «[i]o non penso che una persona si perda per un cono da 2 euro e 50» - sarebbe stato «chiaro che il gelataio ha lasciato che l'imputato consumasse "a credito" non perché intimidito dalla sua asserita caratura criminale, ma poiché [...] faceva affidamento che lo stesso "non si sarebbe perso per due coni gelato" e quindi che avrebbe pagato quanto dovuto in un secondo momento»; ricostruzione «che smentisce la tesi dell'assoggettamento della persona offesa e consente di ravvisare nella condotta del ricorrente gli estremi del meno grave reato di insolvenza fraudolenta». 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi. 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la nullità della sentenza per mancanza della motivazione in ordine allo specifico motivo di appello, «dotat[o] del requisito della decisività», con il quale era stata chiesta l'assoluzione dell'imputato, quanto meno ai sensi del comma 2 dell'art. 530 cod. proc. pen. «per l'omessa considerazione delle prove inequivocabili che dimostrano essere mendace l'accusa».4.1.1. Sotto un primo profilo - relativo all'asserita mendacità delle dichiarazioni della persona offesa relativamente alla richiesta di versamento, che le sarebbe stata avanzata dall'imputato, della somma di C 25.000,00, e alla carenza della motivazione «sugli elementi, specificamente indicati nell'atto principale di appello, che dimostrano la falsità del racconto» del Ceddia - il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi sul proprio specifico motivo di appello con il quale avrebbe dimostrato la predetta mendacità. Il ricorrente rappresenta, in particolare, che con tale motivo aveva evidenziato come la falsità delle dichiarazioni rese dal Ceddia nella querela da lui sporta il 19 ottobre 2020 (come pure di quelle rese dalla stessa persona offesa il 14 ottobre 2020 e verbalizzate nell'annotazione di servizio del 16 ottobre 2020) secondo cui la richiesta della somma di C 25.000,00 gli sarebbe stata avanzata dall'imputato il 10 ottobre 2020 presso l'abitazione in Rho del Nucera, il cui indirizzo gli era stato inviato da tale imputato tramite un messaggio poi cancellato, fosse comprovata dal fatto che la predetta richiesta di denaro non poteva essere stata fatta il 10 ottobre 2020, atteso che il Ceddia ne aveva fatto menzione ai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] già durante la sua audizione del 6 ottobre 2020 (verbalizzata nell'annotazione di servizio del 13 ottobre 2020), descrivendola come avvenuta il 3 ottobre 2020 e nel luogo, del tutto diverso, costituito dalla propria gelateria, nonché dai fatti che, dall'analisi del telefono cellulare del Nucera, non era risultata traccia del messaggio che, secondo il Ceddia, il Nucera gli avrebbe inoltrato e che, dalle dichiarazioni rese dal Ceddia il 6 ottobre 2020, risultava che egli conosceva l'indirizzo del Nucera ben prima del 10 ottobre 2020, per essersi recato a casa dell'imputato già il 25 settembre 2020. 4.1.2. Sotto un secondo profilo - relativo all'asserita mendacità delle dichiarazioni della persona offesa relativamente alla richiesta di versamento, che le sarebbe stata avanzata dall'imputato, della somma di C 3.500,00, e alla carenza della motivazione «sugli elementi, specificamente indicati nell'atto principale di appello, che dimostrano la falsità del racconto» del Ceddia - il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi sul proprio specifico motivo di appello con il quale avrebbe dimostrato la predetta mendacità. Il ricorrente rappresenta anzitutto che il racconto reso dal Ceddia nella querela da lui sporta il 19 ottobre 2020 in ordine alla predetta richiesta del versamento di C 3.500,00 sarebbe smentito dalla risultanze dell'analisi delle celle telefoniche agganciate dai cellulari dalle quali risultava che: il 23 settembre 2020, il Ceddia non si trovava a Cormano ma a [OSCURATO:PERSONA] (in Provincia di [OSCURATO:PERSONA]Ossala, dove, alla luce delle stesse risultanze, si era trattenuto dal 21 settembre 2020 fino alla mattina del 26 settembre 2020), con la conseguenza che «non può essere vero che i due si siano incontrati nel pomeriggi o del 23 settembre 2020 a Cormano»; il 25 settembre 2020, cioè il giorno in cui il Ceddia avrebbe consegnato all'imputato la collanina d'oro e avrebbe ricevuto dallo stesso imputato la richiesta di C 3.500,00, come si è già detto, il Ceddia si trovava tutto il giorno a [OSCURATO:PERSONA], sicché «non è verosimile quanto indicato in querela ovvero che abbia consegnato la collana d'oro bianco di circa 50 cm il pomeriggio del 25 settembre 2020». Pertanto, osserva ancora il ricorrente, «se l'utenza del Ceddia dal 21 settembre 2020 a tutta la mattina del 26 settembre 2020 aggancia le celle della provincia di [OSCURATO:PERSONA]Ossola, il Nucera non può averlo incontrato in gelateria», con la conseguenza che sarebbe «altrettanto impossibile che il 26 di settembre 2020 consegni la prima tranche di 2.500,00 euro posto che, non essendosi incontrati il 25 settembre 2020, certamente non può avergli richiesto i 3.500,00 euro né tantomeno può avergli consegnato la collana d'oro; somma che comunque non potrebbe avere richiesto il 25 di settembre 2020 (ma nemmeno il 23 o il 24 di settembre) quantomeno con le modalità descritte in querela». Con la conseguenza che «quanto affermato in querela e avallato dal Tribunale sembrerebbe non trovare valido riscontro nel dato obiettivo». Il ricorrente aggiunge che dalle due annotazioni di attività di indagine del 13 ottobre 2020 e del 16 ottobre 2020 che hanno raccolto dichiarazioni del Ceddia, rispettivamente, del 6 ottobre 2020 e del 14 ottobre 2020 «emergerebbe una ricostruzione spazio-temporale del fatto completamente diversa». Il ricorrente sottolinea in particolare che: nelle dichiarazioni rese il 6 ottobre 2020 «il Ceddia incredibilmente non fa menzione né della richiesta del denaro (i 3.500,00 euro) da parte del Nucera né tantomeno della consegna di detta somma»; premesso che, quando venne sentito il 6 ottobre 2020, «rispetto all'episodio della richiesta e della consegna della collana d'oro quale equivalente dei 500,00 euro anticipati per l'"imbasciata" (che è strettamente collegato alla richiesta dei 3.500 euro)», il Ceddia riferì che la richiesta della collana d'oro sarebbe avvenuta la mattinata del 28 settembre 2020 in gelateria, la consegna della collana a mani del Nucera sarebbe avvenuta il 2 ottobre 2020 e la restituzione della stessa collana al Ceddia sarebbe avvenuta il successivo 3 ottobre 2020, «posto che secondo la ricostruzione proposta in querela la consegna materiale delle due tranche di 3.500,00 euro è avvenuta il 26 e il 27 settembre 2020, la richiesta estorsiva della somma deve necessariamente essere avvenuta prima e quindi la data del 28 settembre 2020 è inverosimile» e «[p]osto che in querela la P.O. ha dichiarato che la richiesta dei 3.500,00 euro sarebbe avvenuta in concomitanza alla consegna da parte del Ceddia della prima collana [...] se assumiamo come attendibili le dichiarazioni rese ai carabinieri il 6 ottobre 2020, e quindi la consegna della collana sarebbe avvenuta il 2 ottobre 2020, è facile eccepire che la circostanza è del tutto inverosimile anzi è impossibile perché il Ceddia ha riferito che la consegna del denaro è avvenuta il 26 e il 27 settembre 2020 quindi in data precedente». 4.1.3. Sotto un terzo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano non avrebbe risposto alle doglianze difensive relative alla mendacità della dichiarazione resa ai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] dalla persona offesa Ceddia il 30 ottobre 2020 di avere ricevuto, il 28 ottobre 2020 alle ore 13:10, una telefonata dal Nucera, comprovata dal fatto che «il riscontro telefonico è negativo perché sono agli atti i tabulati telefonici che dimostrano che :...] non vi è stata alcuna telefonata tra Nucera e Ceddia il 28 ottobre 2020 alle ore 13.10 (la prima sarà in serata)». 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione «con riferimento all'omessa valutazione dell'attendibilità oggettiva della parte lesa, sotto i diversi profili dell'incostanza dichiarativa, e dell'illogicità intrinseca del discorso», con omessa motivazione anche in ordine alle specifiche e decisive doglianze avanzate nel proprio atto di appello al riguardo. 4.2.1. Sotto un primo profilo, relativo al «requisito della costanza dichiarativa», il ricorrente evidenzia quanto segue. Quanto all'episodio della richiesta della collana d'oro, che, nella propria querela, il Ceddia riferì che detta richiesta gli fu fatta dall'imputato il 23 settembre 2020 e che la collana fu da lui consegnata al Nucera il 25 settembre 2020, circostanze che, tuttavia, sono contraddette dall'analisi delle celle telefoniche dalla quale risulta che il Ceddia, sia il 23 sia il 25 settembre 2020, si trovava fuori regione. Quanto agli episodi della richiesta di € 500,00 quale prezzo delrimbasciata" e della rapina, il ricorrente evidenzia come le dichiarazioni rese dal Ceddia nella propria querela e recepite dalla sentenza impugnata sarebbero in contrasto con quanto riferito dalla stessa persona offesa ai Carabinieri il 6 ottobre 2020, atteso che: «1) la rapina avviene il 25 settembre (e non il 16 settembre 2020 come in querela) scompare quindi la circostanza della visione della videoregistrazione e della certezza della data e dell'ora; 2) il giorno della rapina il Ceddia si reca dai carabinieri e trovando chiuso andrà dal Nucera a Rho. In sentenza invece verrà al contrario precisato che il Ceddia dopo la rapina non va in caserma a citofonare, né tantomeno va a casa del Nucera, ma sarà il Nucera a raggiungerlo presso la gelateria; 3) il 06.10.2020 verrà indicato che il Nucera giungerà in gelateria su richiesta del Ceddia dopo avere esposto il problema al Nucera quest'ultimo gli chiedeva quale prezzo per il proprio interessamento la somma di euro 500; 4) il Nucera non chiede i soldi, 500 euro, per rimbasciata" il giorno della rapina; 5) il Nucera chiede direttamente la collana d'oro (e non già prima il denaro e poi la collana) il 28 settembre in gelateria due giorni dopo la rapina». Secondo il ricorrente, la persona offesa avrebbe perciò fornito «inconciliabili versioni che non solo collocano fatti di reato in tempi e luoghi diversi, ma descrivono circostanze di reato tra loro inconciliabili»; incostanza dichiarativa che era stata denunciata nel proprio atto di appello, in ordine alla cui doglianze la Corte d'appello di Milano avrebbe omesso di rispondere. 4.2.2. Sotto un secondo profilo, relativo al «requisito della logicità intrinseca del discorso», il ricorrente ribadisce come nei precedenti motivi abbia evidenziato le plurime ragioni di intrinseca illogicità e inverosimiglianza del racconto della persona offesa e lamenta che la Corte d'appello di Milano non avrebbe considerato tali rilievi e, in particolare, non avrebbe «formulato alcun giudizio critico sull'attendibilità soggettiva della P.O., mettendo in disparte le prove, travisando i dati processuali, non prendendo in esame i motivi di impugnazione rimettendosi al suo immotivato soggettivistico pre-giudizio». 4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., nonché la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente rappresenta al riguardo: a) il carattere estremamente sintetico e anapodittico della motivazione della sentenza impugnata relativamente al dinego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, «laddove non sembra tenersi in alcun conto della personalità del Nucera e della sua incensuratezza a 50 anni»; b) l'incongruità dell'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale «soprattutto se paragonata alla pena irrogata ai due correi ai quali, malgrado i numerosissimi precedenti specifici, l'asserita gravità della condotta soprattutto con riferimento all'[OSCURATO:PERSONA] cui sono state contestate sia la rapina consumata (con l'uso della violenza verso la P.O.) sia la tentata estorsione, la pena irrogata è inferiore»; c) l'incongruità dell'aumento operato per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. «in misura superiore al minimo di legge nonché superiore a quanto determinato per i due coimputati ai quali l'aumento è stato maggiormente contenuto e la pena certamente più mite nonostante la contestazione fosse di paritetica gravità se non superiore posto l'uso della violenza contestata». 4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. A proposto dell'attribuita aggravante del "metodo mafioso",, prevista da tale disposizione, il ricorrente ne rappresenta l'insussistenza nella specie, deducendo al riguardo che: all'età di 53 anni egli è incensurato, non è mai stato rinviato a giudizio né arrestato, con la conseguenza che «affermare che [...] frequenti con abitualità ambienti criminali è un dato indimostrato»; «nessuno dei parenti del Nucera, nessuno dei numerosi 8 fratelli, è mai stato coinvolto in procedimenti penali di nessun genere [...] e così i figli del Nucera entrambi incensurati»; il fatto che egli sia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], cioè in una località ad alto tasso criminale, non consente di per sé di affermare «che tutti coloro che provengano da una certa zona d'Italia siano per sfortuna di nascita criminali»; le risultanze processuali e, in particolare, i tabulati telefonici e l'analisi forense della propria utenza cellulare, avevano escluso che vi fossero stati contatti tra egli stesso e i Flachi, atteso che egli «non aveva registrato in rubrica il telefono dei Flachi, né i na minativi o i numeri di telefono delle loro compagne. Né vi sono chiamate o messaggi di telefono o wattsap prima dei fatti contestati o successivamente. Né vi sono contatti successivamente al loro arresto tra i famigliari dei Flachi e quelli del Nucera. Inoltre tutti gli imputati, comprese le compagne, hanno dichiarato di non conoscere il Nucera e di non averlo mai visto»; «il capo d'imputazione dà conto di questa circostanza visto che le condotte contestate sono autonome»; la motivazione della sentenza di primo grado, «più che provare il metodo mafioso sembra dare conto di un articolato proposito truffaldino da parte dell'astuto Nucera che, una volta carpita la fiducia della P.O., si intrufola in un intreccio di cui non è parte per ottenere un illecito guadagno. Più che di forza intimidatrice dell'organizzazione mafiosa, di cui il Nucera non fa parte, sembra l'astuta architet:tura di una truffa fatta e finita. Non c'è violenza da parte del Nucera, non un alterco, non una minaccia reale»; non «c'è un esplicito riferimento del Nucera al potere criminale dell'associazione mafiosa, non solo perché nel territorio non vi è radicata alcuna organizzazione storica criminale, sia perché non appartenendo il Nucera a nessuna associazione criminale la sua inesistente caratura criminale (inesistente visto che si tratta di un incensurato) non poteva fungere da forza intimidatrice non essendo il Nucera riconosciuto, dalla collettività, come un criminale»; il tutto «sembrerebbe più una questione legata a prestiti di denaro ed a irrisolte questioni debitorie piuttosto che l'azione mirata del mafioso per costringere il commerciante a pagare il pizzo»; «nelle parole asseritamente pronunciate dal Nucera [non] vi è un esplicito rimando alla sua appartenenza a consorterie mafiose salvo la frase "io sono di Africo", salvo il fatto che il Nucera non è di Africo». [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare rispetto all'esame dei due ricorsi, è opportuno richiamare alcuni principi affermati dalla Corte di cassazione in tema di cosiddetta "doppia conforme" e di limiti del sindacato della stessa Corte sul vizio della motivazione e sulla valutazione di credibilità soggettiva e oggettiva delle persone offese dal reato e, più in generale, dei testimoni. 1.1. Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere letl:e congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615- 01). È parimenti consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01). 1.2. Costituisce, ancora, un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione - e anch'esso, come i precedenti, condiviso dal Collegio - quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 1.3. Occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (ex plurimis: Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275:312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730-01). Le Sezioni Unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia inc:orso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01). Così come, più in generale, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione della prova testimoniale operata dal giudice di merito, al quale spetta il giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità di tale fonte di prova (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362- 01). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Richiamati tali principi, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - i cui sei motivi, attenendo tutti all'affermazione di responsabilità dell'imputato, possono essere esaminati congiuntamente - è inammissibile perché si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa del compendio probatorio e, in particolare, tra l'altro, la credibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte d'appello di Milano, dopo avere richiamato la conforme sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano, ha fornito una motivazione accurata ed esaustiva della sussistenza del contestato delitto di tentata estorsione, ribadendo, senza incorrere in contraddizioni: la credibilità soggettiva della persona offesa Ceddia e l'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni - ritenendo spiegabili alcune divergenze tra le successive dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari e le dichiarazioni rese nel corso dell'udienza dell'Il giugno 2021 - (pagg. 15, 16 e 17 della sentenza impugnata); la sussistenza di (ancorché non necessari) riscontri alle stesse dichiarazioni (pag. 18 della sentenza impugnata); l'inattendibilità del testimone della difesa di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 17 della sentenza impugnata). In modo del pari corretto, la Corte d'appello di Milano ha ritenuto che le condotte poste in essere dall'imputato integrassero il delitto di tentata estorsione, atteso che, posto anche il logicamente ritenuto coordinamento delle condotte dei due fratelli Flachi (l'odierno imputato [OSCURATO:PERSONA] ed Enrico), i riferimenti all'utilizzo, a opera del Ceddia, del «loro cognome» e al fatto che la gelateria si trovasse nel «loro territorio», il consumo di gelato senza pagare (volto a mettere in chiaro la sottomissione del Ceddia), il riferimento al pagamento del "pizzo" e la richiesta di esso poi esplicitata, integravano gli estremi del reato contestato (pag. 18 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione che, nel confermare l'accurata valutazione del merito già effettuata dal giudice di primo grado, non presenta criticità sul piano logico e che, pertanto, si sottrae a censure in questa sede di legittimità. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. I primi due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - i quali, attenendo entrambi all'affermazione di responsabilità dell'imputato, possono essere esaminati congiuntamente - sono inammissibili perché si risolvono anch'essi nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa del compendio probatorio e, in particolare, tra l'altro, la credibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], o nell'evidenziazioni di ragioni in fatto. A tale proposito, si deve: da un lato, richiamare anche in questo caso la giurisprudenza della Corte di cassazione che si è esposta al punto 1; dall'altro lato, ribadire quanto si è già detto al punto 2, nell'esaminare i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a proposito della valutazione, priva di contraddizioni, compiuta dalla Corte d'appello di Milano relativamente alla credibilità soggettiva della persona offesa Ceddia, all'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, alla sussistenza di riscontri alle stesse e all'inattendibilità del testimone della difesa [OSCURATO:PERSONA]. In modo, poi, del tutto corretto, la Corte d'appello di Milano ha ritenuto che le condotte poste in essere dall'imputato integrassero il delitto di estorsione, con il parziale ottenimento del profitto (la somma di 3.500,00 e la collanina del valore di € 239,00) e la formulazione di una richiesta pure estorsiva per la superiore somma di € 25.000,00 (pag. 19 e 20 della sentenza impugnata). Anche la motivazione della responsabilità del Nucera, nel confermare l'accurata valutazione del merito già effettuata dal giudice di primo grado, risulta esente da criticità sul piano logico e, pertanto, si sottrae anch'essa a censure in questa sede di legittimità. 3.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 3.2.1. Con riguardo alle attenuanti generiche, la Corte di cassazione ha statuito che il mancato riconoscimento delle stesse può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo - come ha fatto, nella specie, la Corte d'appello di Milano - a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 3 n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01), come pure è stato correttamente affermato dalla Corte d'appello di Milano, che ha anche evidenziato l'assenza di qualsiasi resipiscenza del Nucera. 3.2.2. Con riguardo alla determinazione della pena, la giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell'affermare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Nel caso di specie: a) la pena base irrogata di sette anni di reclusione ed C 1.200,00 di multa è al di sotto della media edittale della pena per il delitto di estorsione (pari a sette anni e sei mesi di reclusione ed C 2.500,00 di multa), con la conseguenza che l'obbligo di motivazione ben può ritenersi assolto dai giudici di merito mediante il richiamo alla gravità del reato (pag. 27 della sentenza di primo grado), con l'ulteriore argomento che l'applicazione di una pena base superiore a quella minima e a quella applicata agli altri imputati si giustificava anche in relazione alla maggiore entità delle richieste estorsive avanzate dal Nucera (peraltro, nel caso degli altri imputati, fermatesi allo stadio del tentativo); b) l'aumento di pena per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. di due anni e nove mesi di reclusione (ed C 600,00 di multa) è di poco superiore al minimo di un terzo (pari due anni e quattro mesi di reclusione). 3.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la circostanza aggravante dell'utilizzo del cosiddetto "metodo mafioso", prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 152 del 1991 (ora dall'art. 416.bis.1, comma 1, cod. pen.), ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190- 01).L'aggravante de quo è configurabile nel caso di condotte che presentano un nesso eziologico immediato rispetto all'azione criminosa, in quanto logicamente funzionali alla più pronta e agevole perpetrazione del crimine (non essendo pertanto integrata dalla sola connotazione mafiosa dell'azione o dalla mera ostentazione, evidente e provocatoria, dei comportamenti di tale organizzazione) (Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Barbra, Rv. 273365-01). La giurisprudenza di legittimità ha altresì statuito che la circostanza aggravante del cosiddetto "metodo mafioso": è configurabile anche a carico di un soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga a un sodalizio del genere anzidetto (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065-01; Sez. 1, n. 4898 del 26/11/2008, dep. 2009, Cutolo, Rv. 243346-01); non necessita che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109-01; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525-01). La Corte d'appello di Milano ha ritenuto la configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso in quanto il Nucera, nel proporsi come "mediatore", una volta apprese le richieste estorsive di cui era vittima il Ceddia da parte dei Flachi, aveva evocato la sua contiguità con la consorteria di tipo mafioso degli stessi, sfruttando il timore della persona offesa di potere subire la prevaricazione da parte del predetto gruppo criminoso, e aveva utlizzato atteggiamenti riciDnducibili a quelli delle consorterie mafiose, millantando la possibilità di offrire «protezione» (in cambio di denaro) e minacciando «seri problemi» nel caso di mancata accettazione delle sue richieste. Tale motivazione, oltre che rispettosa dei principi sopra ricordatati, appare coerente e priva di illogicità, sicché si sottrae a censure in que
Sentenza Cassazione n. 21431/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris