CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14185/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te di appello di Palermo;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso;udite le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 26/06/2025, la Corte di appello di Palermo, adita nell’interesse diCarmelo Salerno, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data20/05/2024, con cui l’imputato era stato dichiarato colpevole dei reati ascritti e, ritenuti glistessi avvinti dalla continuazione, condannato alla pena di anni sette e mesi sei di reclusioneed euro 6.000 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali e di quelle dimantenimento durante la custodia in carcere, nonché al risarcimento dei danni in favoredella parte civile, da liquidarsi in separata sede; con applicazione delle pene accessorie dellainterdizione in perpetuo dai pubblici uffici e della interdizione legale durante l’esecuzionedella pena.2. Avverso la sentenza della Corte di appello propongono ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Bonsignore e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia dell’imputato, articolando due motivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 353, 416-bis.1., 629, primo e secondocomma, cod. pen. e 125, 192 e 536 cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione.Al riguardo, rileva come la motivazione sia manifestamente illogica e contraddittoriarispetto alle risultanze processuali, oltre che erronea in punto di diritto; vizio di fondodell’impianto motivazionale starebbe, poi, nell’avere ritenuto attendibile la persona offesa,costituita parte civile, non applicando i principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza dilegittimità.Censura dunque il ricorrente la valutazione di attendibilità operata, la mancata ricercadi riscontri estrinseci alle dichiarazioni della parte civile, la mancata considerazione dei rilievidifensivi portati sul punto nell’atto di appello, atti ad evidenziare oltre al ‘profilo criminale’ delteste, anche l’interesse di cui era portatore in causa e la contraddittorietà del narrato rispettoal restante compendio probatorio. Le dichiarazioni del Ruggieri, in particolare, sarebberostate smentite da altri testi e tuttavia la Corte di appello, pur riconoscendo la sussistenza didiscrasie, le avrebbe ritenute ininfluenti siccome non riguardanti il nucleo centrale delnarrato.A tale riguardo il ricorrente lamenta la mancata considerazione, in particolare, delledichiarazioni del teste avv. [OSCURATO:PERSONA] e del teste di p.g. [OSCURATO:PERSONA], nonché dellaintercettazione ambientale del 17 maggio 2021, da cui risulterebbe che nessuna minaccia,neppure implicita, venne proferita, e che il Ruggieri non partecipò all’asta solo perché,conoscendo la debitrice, si dichiarò non più interessato all’acquisto dell’immobile. Argomenta altresì circa la assenza di danno dalla mancata partecipazione all’asta,neppure sub specie di perdita di chance.2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e),cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 69, 99, 132 e 133 cod. pen.e 125, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché vizi di contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in relazione ai capi 1) e 2).Al riguardo, richiamando giurisprudenza in tema di concessione delle attenuantigeneriche, rileva il ricorrente come la motivazione sul punto sia meramente apparente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso percassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e dellamanifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorsoinammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc.pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 05, che hanno chiarito che «ilricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o puntodella decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità,e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazioneasseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»;Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), non potendo attribuirsi algiudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervoindifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi adoggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei edincompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad unmedesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-02: Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2, n. 19712 del06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012,Bidognetti ed altri, Rv. 251528 -01).La mancanza di specificità del motivo va, poi, valutata e ritenuta non solo per la suaindeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento chequest'ultima non può ignorare le argomentazioni del provvedimento censurato, in ragionedella funzione tipica di critica argomentata avverso il provvedimento impugnato (Sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 – 01; Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv.281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01).1.2. Come più volte affermato da questa Corte, inoltre, l’indagine di legittimità suldiscorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacatodemandato al giudice di legittimità essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logicoapparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità diverificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso persostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una"rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (Sez. U, n. 6402 del30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207944 - 01; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.214794 -01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01).Sul punto, va ricordato come sia altresì costante, nella giurisprudenza della Corte,l'indirizzo che ritiene l'obbligo della motivazione adempiuto allorché il giudice di merito abbiadato atto delle ragioni del suo convincimento, senza che sia necessario l'esame di tutte lededuzioni difensive e delle risultanze processuali che siano logicamente incompatibili con ladecisione adottata, così come di tutte le possibili ricostruzioni dei fatti che possano condurread eventuali soluzioni diverse, egualmente fornite di coerenza logica.1.3. Inoltre, di fronte ad una ‘doppia conforme’ affermazione di responsabilita, epienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quelladella sentenza di primo grado.E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata equella di appello, quando non vi e difformita sui punti denunciati, si integrinovicendevolmente, formando una sola entita logico-giuridica, alla quale occorre fareriferimento per giudicare della congruita della motivazione (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997,Ambrosino, Rv. 209145 – 01; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487 - 01;Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250 - 01).1.4. Ciò premesso in punto di diritto, il primo motivo risulta aspecifico e meramentereiterativo dei motivi di appello.Con detto motivo, il ricorrente opera anche una denuncia perplessa e cumulativa di vizidi motivazione logicamente tra loro incompatibili o di violazione della norma di cui all’art 192cod. proc. pen., che può invece assurgere a vizio deducibile solo ove si traduca inmancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 29541 del16/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280027 – 04).Il motivo contiene poi, nel titolo descrittivo, il riferimento all’art. 416-bis.1 cod. pen.,senza che sia sviluppata alcuna argomentazione o indicati elementi in fatto o in diritto asostegno, risultando pertanto assolutamente aspecifico anche in parte qua.Inoltre, nella misura in cui il ricorrente deduce un travisamento (in relazione alledichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed al contenuto di conversazione intercettata, su cuiperaltro il primo giudice aveva già ampiamente motivato la relativa valutazione: vds pagg. 27e 29 della sentenza di primo grado), il motivo vieppiù difetta di specificità, mancandoqualsiasi confronto con la motivazione della sentenza impugnata, così come la allegazionedella cd. prova di resistenza.Di contro, la Corte di appello, con motivazione ampia, compiuta, congruente e logica,confrontandosi vieppiù con le deduzioni difensive avanzate con l’appello, ha ritenuto ladel narrato.Peraltro, pur non essendo richiesti riscontri esterni alle dichiarazioni della personaoffesa, quand’anche costituita parte civile (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv.279070 – 01), nella specie, dalla lettura della sentenza risulta che la ricostruzione operatadal Ruggieri è corroborata dalle dichiarazioni degli altri testi; inoltre, la prova dei fatti risultaautonomamente tratta anche dal compendio della attività di intercettazione, per comevalutato conformemente nei due gradi del giudizio di merito (vds. paragrafi 3.1 e 3.2. dellasentenza impugnata; pagg. 17 – 24 della sentenza di primo grado, in cui si dà anche attodella aderenza del narrato, reso quando la p.o era ignara del servizio di ascolto attuato sulprevenuto, al contenuto delle conversazioni).Il motivo di ricorso non si confronta dunque criticamente con l’argomentazione svolta econ il compendio probatorio richiamato dalla sentenza impugnata, limitandosi a riproporreuna diversa, ed anche parziale, lettura dello stesso, non consentita in questa sede.La sentenza risulta poi congruamente e logicamente motivata anche in punto disussistenza della minaccia e di qualificazione giuridica.Al riguardo, si rammenta che, per giurisprudenza costante, la minaccia costitutiva deldelitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestataanche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incuteretimore ed a coartare la volontà del soggetto passivo in relazione alle circostanze concrete,alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioniambientali in cui opera (Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254797 –01; Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, dep. 2013, Adamo, Rv. 254297 – 01; Sez. 2, n. 26819del 10/04/2008, Dell’Utri, Rv. 240950 – 01).Orbene, ciò premesso, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi didiritto sopra enunciati: invero, i giudici di merito, con motivazione congrua, compiuta e logica(oltre che conforme nel doppio grado), hanno dato rilievo, al fine della qualificazione dellaminaccia implicita, al contesto ambientale in cui si inseriva la frase pronunciata ed allacaratura mafiosa del Salerno, ben nota anche al Ruggieri (vds. pagg. 21 della sentenzaimpugnata; vds. anche pagg. 26 e 28 sentenza di primo grado).La reazione della vittima è stata valutata altresì con motivazione intrinsecamentecoerente e priva di aporie logiche (pag. 22 sentenza impugnata e pag. 27-28 della sentenzadi primo grado).Di contro, il ricorrente propone, con tale censura (punti 4-7 del ricorso), una diversaricostruzione dei fatti ed una rilettura del materiale probatorio, non consentite in questa sede,mentre il profilo che attiene alla mancata prova del danno risulta non consentito a normadell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non previamente devoluto con l’atto diappello.Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni diversa ed ulteriore deduzioneed argomentazione.1.5. Anche il secondo motivo risulta aspecifico, non confrontandosi con laargomentazione della sentenza impugnata, e comunque manifestamente infondato.Al riguardo, si rammenta che la mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche è giustificata, con motivazione esente da manifesta illogicità (circostanza cherende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità: Sez. 6, n. 42688 del24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche allorquando il diniego del giudice non prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili daglicomunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv.248244). Nella specie, la Corte territoriale ha dato rilievo, con motivazione ampia, logica eaderente alle risultanze, agli elementi negativi (l’esistenza di precedenti penali specifici, tracui figurano anche due condanne per associazione a delinquere di stampo mafioso etrattandosi di soggetto nei cui confronti è stata applicata la misura di prevenzione dellasorveglianza speciale) ostativi alla concessione delle attenuanti e, in uno alla gravità dei fatti,anche ad una mitigazione del trattamento sanzionatorio (paragrafo 4 della sentenzaimpugnata).Come peraltro in premessa rilevato dalla stessa Corte territoriale, poi, già il relativomotivo di appello risultava privo di specificità, rendendo l’impugnazione sul puntoinammissibile (vds. atto di appello, ultima pagina).2. Alla pronuncia consegue la condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equodeterminare, avuto riguardo alla natura dei motivi che hanno dato causa alla inammissibilità,in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente