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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04293/2026

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19389/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o a Roma presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.80 del 20 2 1 , depositata l’ 11 gennaio 2021 , non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Marconi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte del contribuente [OSCURATO:PERSONA] della cartella di pagamento n. 06820080295463412 emessa ai fini Irpef, in relazione al periodo d’imposta 2004, per la somma di euro 8.086,09 comprensiva di sanzioni, interessi e compenso di riscossione.

All’esito di un controllo formale, ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 60 del 1973, l’Agenzia delle Entrate aveva, infatti, disconosciuto la detrazione dall’imposta prevista dall’art. 1 comma 1 della legge n. 449 del 1997, applicata dal contribuente per le spese di ristrutturazione edilizia dell’immobile di sua proprietà, in ragione della mancata presentazione della dichiarazione di esecuzione dei lavori prevista dall’art. 1 comma 1 lett. d) del d.m. 18 febbraio 1998 n. 41 che pure era stata rilasciata, il 28 marzo 2022, dall’arch.

Viardo.

2. La CTP di Milano, con sentenza n. 224 del 15 giugno 2009, aveva accolto il ricorso del contribuente e riconosciuto l’illegittimità della pretesa erariale ritenendo non applicabile la sanzione della decadenza per la violazione solo formale dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di esecuzione dei lavori.

3. La CTR della Lombardia, adita dall’Agenzia delle Entrate in appello, aveva accolto il gravame, con sentenza n. 57 del 29 marzo 2011, affermando che l’invio della comunicazione di inizio lavori prevista dall’art. 1, lett. a) del d.m. n. 41 del 1998 era da ritenersi requisito indispensabile per poter fruire dell’agevolazione.

4. Il contribuente contro la decisione aveva proposto ricorso per cassazioneche veniva accolto sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all’errata individuazione della thema decidendum, con l’ordinanza della Corten. 3408 del 2019 che aveva cassat o la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla CTR.

5. Nel corso del giudizio di rinvio il contribuente aveva eccepito, ai sensi dell’art. 2909 c.c., il giudicato esterno intervenuto con la pronuncia della sentenza della CTR della Lombardiadel 28 giugno 2011 n. 107 e formatosi con riferimento all’annualità 2005.

La sentenza passata in giudicato, infatti, aveva accertato, per l’annualità successiva a quella oggetto di causa , la legittimità della detrazione dei costi sostenuti dal ricorrente per il recupero del patrimonio edilizio previsto dall’art. 1 comma 1 della l. n. 449 del 1997 anche in mancanza dell’invio della dichiarazione di esecuzione dei lavori, in quanto formalità non richiesta dalla norma a pena di decadenza dal beneficio.

Tuttavia, all’esito del giudizio di rinvio la CTR della Lombardia , con sentenza n. 80 del 2021, aveva accolto l’appello dell ’Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza della CTP, omettendo di pronunciarsi sull’eccezione di giudicato esternosollevata dal contribuente.

6. Avverso la sentenza della CTR che ha definito il giudizio di rinvio il contribuente ha proposto ricorso per cassazione,affidandosi a due motivi, e l’Agenzia delle Entrate si è limitata al deposito di nota al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, in relazione all’ art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno, ritualmente formulata ai sensi degli articoli 324 c.p.c. e 2909 c.c., in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.

La sentenza impugnata avrebbe, infatti, omesso ogni pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno sollevata dal contribuente a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della CTR della Lombardia del 28 giugno 2011 n. 107 che aveva riconosciuto la detraibilità delle spese di ristrutturazione in questione con riferimento all’anno di imposta successivo a quello oggetto di causa, ritenendo non previsto a pena di decadenza l’assolvimento dell’onere di presentazione della dichiarazione di esecuzione dei lavori. 2.Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., laddove la sentenza impugnata, nonostante la rituale formulazione, nella memoria illustrativadel 2 ottobre 2020, dell’eccezione di giudicato esterno a lui favorevole con riferimento all’anno di imposta 2005, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, aveva rigettato il ricorso volto all’annullamento della cartella relativa all’annualità 2004.

3. I motivi possono essere esaminati congiuntamente , in quanto strettamente connessi,e sono entrambi fondati.

3.1. Con riferimento alla capacità espansiva potenziale del giudicato formatosi fra le stesse parti in relazione ad una determinata annualità di impostadiversa da quella oggetto del giudizio, la Corte ha ripetutamente affermato il principio, orma i consolidato , secondo cui In tema di accertamento tributario, l'efficacia di giudicato della pronuncia definitiva, resa tra le stesse parti in relazione ad una determinata annualità d'imposta, estende i suoi effetti anche alle altre, nel caso in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno durata pluriennale e sono idonei a produrre effetti lungo un arco temporale che comprende più periodi d'imposizione, potendo perciò essere trattati come un unico periodo d'imposta;[…] ([OSCURATO:PERSONA].

U Cass. n. 13916del 2006.

Cass n. 6953 del 2015 ; Cass 8291 del 2025 ).

E il principio è applicabile anche nella fattispecie , come quella in esame, concernente una esenzione pluriennale, [ove] il tempo costituisce un elemento referente della fattispecie medesima, assumendo la pluriennalità carattere costitutivo dell'esenzione (o agevolazione), in quanto il relativo arco temporale di estensione è stabilito in ragione di una considerazione unitaria di un insieme di periodi di imposta, trattati sostanzialmente come una sorta di maxiperiodo. (Cass. n. 8138 del 2018; Cass. n. 16684 del 2022).

3.2. Dunque, la sentenza passata in giudicato che accerta il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno di imposta, anche con riferimento all’esistenza dei presupposti di un’esenzione o di un’agevolazione, esplica gli effetti del giudicato esterno nei giudizi relativi ad anni di imposta diversi, pendenti fra le stesse parti con riferimento allo stesso tributo, limitatamente a «quegli elementi costitutivi delle fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente».(Cass. n. 8291 del 2025).

3.3. Ilgiudicato formatosi fra le stesse parti con riferimento all’ esistenza dei presupposti del beneficio della detrazione dall’imposta delle spese di ristrutturazione edilizia previstadall’art. 1, comma 1, della Legge n. 449 del 1997per l’annualità di imposta precedente ha, quindi, potenziale capacità espansiva anche nel giudizio pendente in relazione all’anno di imposta successivo con riguardo agli elementi costitutivi della fattispecie a carattere permanente.

Nei limiti della rilevabilità del giudicato esterno nell’ambito del giudizio di rinvio la CTR avrebbe, quindi, dovuto prendere in esame l’eccezione relativa, sollevata dal contribuente con riferimento ad una sentenza astrattamente idonea a fare stato fra le parti.

3.4. Con riguardo ai limiti della rilevabilità del giudicato esterno nell’ambito del giudizio di rinvio, s econdo l’ orientamento consolidato nella giurisprudenza della Cor te, il principio processuale della rilevabilità del giudicato interno o esterno — in ogni stato e grado del giudizio — deve essere coordinato con la disciplina processuale del giudizio di rinvio che , anche nel processo tributario per effetto della previsione dell’art. 63 d. lgs. 546 del 1992, ne sancisce la struttura “chiusa”, determinando la cristallizzazione della posizione delle parti nei termini in cui era rimasta definita nelle precedenti fasi processuali sino al giudizio di Cassazione, a seguito dell’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio non solo rispetto alle questioni dedotte dalle parti o rilevate d’ufficio dal giudice ma anche rispetto alle questioni che, ancorché non dedotte o rilevate, costituiscano il necessario presupposto della sentenza.

Ne consegue che al giudice del rinvio non è precluso l’esame dell’eccezione di giudicato esterno se il giudicato si sia formato in un momento successivo a quello della sua possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali, prima della pronuncia della sentenza di cassazione con rinvio (Cass. n. 17690 del 2011; Cass. 11411 del 2018) e, comunque, se la sentenza di cassazione con rinvio, ancorché antecedente alla formazione del giudicato, non contenga alcuna, neppure implicita, pronuncia sulla questione del giudicato( Cass. n. 20790 del 2018 Cass.2365 del 2025).

3.5. Con riferimento, in particolare, alla rilevabilità del giudicato esterno antecedente alla sentenza di cassazione con rinvio la Corte ha chiarito che In sede di giudizio di rinvio è rilevabile, d'ufficio o su eccezione di parte, l'esistenza di un giudicato esterno formatosi in data antecedente alla sentenza di cassazione, qualora quest'ultima abbia annullato la sentenza impugnata per vizi di motivazionee non contenga alcuna, neppure implicita, pronuncia sulla questione del giudicato, atteso che in tal caso il giudice del rinvio conserva tutte le facoltà relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova che gli competevano originariamente quale giudice del merito, salvo l'obbligo di eliminare le contraddizioni o sopperire ai difetti argomentativi riscontrati, e dunque può nuovamente prendere in considerazione l'intero materiale probatorio, formando il proprio libero convincimento anche sulla base di elementi trascurati dal primo giudice, ivi compreso il giudicato esterno. (Cass. n. 20790 del 2018).

3.6. Il giudice del rinvio investito di un’eccezione di giudicato esterno deve, pertanto, innanzi tutto verificare l’epoca di formazione del giudicato e, ove si sia formato in epoca antecedentealla sentenza di cassazione con rinvio, verificare se quest’ultima contenga o meno una pronuncia , anche implicita,sulla questione del giudicato.

3.7. Nel caso di specie la CTR si è discostata dai principi richiamati laddove ha omesso completamente l’esame dell’eccezione di giudicato esterno, sollevata dal contribuente nel corso del giudizio di rinvio con riferimento ad una sentenza astrattamente idonea a fare stato fra le parti, senza in alcun modo verificarne la rilevabilità in relazione all’epoca di formazione del giudicato formale o in relazione al la portata preclusiva o meno della pronuncia della sentenza di cassazione con rinvio.

4. I l ricorso va, dunque, accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lomb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19389/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o a Roma presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.80 del 20 2 1 , depositata l’ 11 gennaio 2021 , non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Marconi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte del contribuente [OSCURATO:PERSONA] della cartella di pagamento n. 06820080295463412 emessa ai fini Irpef, in relazione al periodo d’imposta 2004, per la somma di euro 8.086,09 comprensiva di sanzioni, interessi e compenso di riscossione. All’esito di un controllo formale, ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 60 del 1973, l’Agenzia delle Entrate aveva, infatti, disconosciuto la detrazione dall’imposta prevista dall’art. 1 comma 1 della legge n. 449 del 1997, applicata dal contribuente per le spese di ristrutturazione edilizia dell’immobile di sua proprietà, in ragione della mancata presentazione della dichiarazione di esecuzione dei lavori prevista dall’art. 1 comma 1 lett. d) del d.m. 18 febbraio 1998 n. 41 che pure era stata rilasciata, il 28 marzo 2022, dall’arch. Viardo. 2. La CTP di Milano, con sentenza n. 224 del 15 giugno 2009, aveva accolto il ricorso del contribuente e riconosciuto l’illegittimità della pretesa erariale ritenendo non applicabile la sanzione della decadenza per la violazione solo formale dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di esecuzione dei lavori. 3. La CTR della Lombardia, adita dall’Agenzia delle Entrate in appello, aveva accolto il gravame, con sentenza n. 57 del 29 marzo 2011, affermando che l’invio della comunicazione di inizio lavori prevista dall’art. 1, lett. a) del d.m. n. 41 del 1998 era da ritenersi requisito indispensabile per poter fruire dell’agevolazione. 4. Il contribuente contro la decisione aveva proposto ricorso per cassazioneche veniva accolto sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all’errata individuazione della thema decidendum, con l’ordinanza della Corten. 3408 del 2019 che aveva cassat o la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla CTR. 5. Nel corso del giudizio di rinvio il contribuente aveva eccepito, ai sensi dell’art. 2909 c.c., il giudicato esterno intervenuto con la pronuncia della sentenza della CTR della Lombardiadel 28 giugno 2011 n. 107 e formatosi con riferimento all’annualità 2005. La sentenza passata in giudicato, infatti, aveva accertato, per l’annualità successiva a quella oggetto di causa , la legittimità della detrazione dei costi sostenuti dal ricorrente per il recupero del patrimonio edilizio previsto dall’art. 1 comma 1 della l. n. 449 del 1997 anche in mancanza dell’invio della dichiarazione di esecuzione dei lavori, in quanto formalità non richiesta dalla norma a pena di decadenza dal beneficio. Tuttavia, all’esito del giudizio di rinvio la CTR della Lombardia , con sentenza n. 80 del 2021, aveva accolto l’appello dell ’Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza della CTP, omettendo di pronunciarsi sull’eccezione di giudicato esternosollevata dal contribuente. 6. Avverso la sentenza della CTR che ha definito il giudizio di rinvio il contribuente ha proposto ricorso per cassazione,affidandosi a due motivi, e l’Agenzia delle Entrate si è limitata al deposito di nota al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, in relazione all’ art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno, ritualmente formulata ai sensi degli articoli 324 c.p.c. e 2909 c.c., in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe, infatti, omesso ogni pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno sollevata dal contribuente a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della CTR della Lombardia del 28 giugno 2011 n. 107 che aveva riconosciuto la detraibilità delle spese di ristrutturazione in questione con riferimento all’anno di imposta successivo a quello oggetto di causa, ritenendo non previsto a pena di decadenza l’assolvimento dell’onere di presentazione della dichiarazione di esecuzione dei lavori. 2.Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., laddove la sentenza impugnata, nonostante la rituale formulazione, nella memoria illustrativadel 2 ottobre 2020, dell’eccezione di giudicato esterno a lui favorevole con riferimento all’anno di imposta 2005, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, aveva rigettato il ricorso volto all’annullamento della cartella relativa all’annualità 2004. 3. I motivi possono essere esaminati congiuntamente , in quanto strettamente connessi,e sono entrambi fondati. 3.1. Con riferimento alla capacità espansiva potenziale del giudicato formatosi fra le stesse parti in relazione ad una determinata annualità di impostadiversa da quella oggetto del giudizio, la Corte ha ripetutamente affermato il principio, orma i consolidato , secondo cui In tema di accertamento tributario, l'efficacia di giudicato della pronuncia definitiva, resa tra le stesse parti in relazione ad una determinata annualità d'imposta, estende i suoi effetti anche alle altre, nel caso in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno durata pluriennale e sono idonei a produrre effetti lungo un arco temporale che comprende più periodi d'imposizione, potendo perciò essere trattati come un unico periodo d'imposta;[…] ([OSCURATO:PERSONA]. U Cass. n. 13916del 2006. Cass n. 6953 del 2015 ; Cass 8291 del 2025 ). E il principio è applicabile anche nella fattispecie , come quella in esame, concernente una esenzione pluriennale, [ove] il tempo costituisce un elemento referente della fattispecie medesima, assumendo la pluriennalità carattere costitutivo dell'esenzione (o agevolazione), in quanto il relativo arco temporale di estensione è stabilito in ragione di una considerazione unitaria di un insieme di periodi di imposta, trattati sostanzialmente come una sorta di maxiperiodo. (Cass. n. 8138 del 2018; Cass. n. 16684 del 2022). 3.2. Dunque, la sentenza passata in giudicato che accerta il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno di imposta, anche con riferimento all’esistenza dei presupposti di un’esenzione o di un’agevolazione, esplica gli effetti del giudicato esterno nei giudizi relativi ad anni di imposta diversi, pendenti fra le stesse parti con riferimento allo stesso tributo, limitatamente a «quegli elementi costitutivi delle fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente».(Cass. n. 8291 del 2025). 3.3. Ilgiudicato formatosi fra le stesse parti con riferimento all’ esistenza dei presupposti del beneficio della detrazione dall’imposta delle spese di ristrutturazione edilizia previstadall’art. 1, comma 1, della Legge n. 449 del 1997per l’annualità di imposta precedente ha, quindi, potenziale capacità espansiva anche nel giudizio pendente in relazione all’anno di imposta successivo con riguardo agli elementi costitutivi della fattispecie a carattere permanente. Nei limiti della rilevabilità del giudicato esterno nell’ambito del giudizio di rinvio la CTR avrebbe, quindi, dovuto prendere in esame l’eccezione relativa, sollevata dal contribuente con riferimento ad una sentenza astrattamente idonea a fare stato fra le parti. 3.4. Con riguardo ai limiti della rilevabilità del giudicato esterno nell’ambito del giudizio di rinvio, s econdo l’ orientamento consolidato nella giurisprudenza della Cor te, il principio processuale della rilevabilità del giudicato interno o esterno — in ogni stato e grado del giudizio — deve essere coordinato con la disciplina processuale del giudizio di rinvio che , anche nel processo tributario per effetto della previsione dell’art. 63 d. lgs. 546 del 1992, ne sancisce la struttura “chiusa”, determinando la cristallizzazione della posizione delle parti nei termini in cui era rimasta definita nelle precedenti fasi processuali sino al giudizio di Cassazione, a seguito dell’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio non solo rispetto alle questioni dedotte dalle parti o rilevate d’ufficio dal giudice ma anche rispetto alle questioni che, ancorché non dedotte o rilevate, costituiscano il necessario presupposto della sentenza. Ne consegue che al giudice del rinvio non è precluso l’esame dell’eccezione di giudicato esterno se il giudicato si sia formato in un momento successivo a quello della sua possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali, prima della pronuncia della sentenza di cassazione con rinvio (Cass. n. 17690 del 2011; Cass. 11411 del 2018) e, comunque, se la sentenza di cassazione con rinvio, ancorché antecedente alla formazione del giudicato, non contenga alcuna, neppure implicita, pronuncia sulla questione del giudicato( Cass. n. 20790 del 2018 Cass.2365 del 2025). 3.5. Con riferimento, in particolare, alla rilevabilità del giudicato esterno antecedente alla sentenza di cassazione con rinvio la Corte ha chiarito che In sede di giudizio di rinvio è rilevabile, d'ufficio o su eccezione di parte, l'esistenza di un giudicato esterno formatosi in data antecedente alla sentenza di cassazione, qualora quest'ultima abbia annullato la sentenza impugnata per vizi di motivazionee non contenga alcuna, neppure implicita, pronuncia sulla questione del giudicato, atteso che in tal caso il giudice del rinvio conserva tutte le facoltà relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova che gli competevano originariamente quale giudice del merito, salvo l'obbligo di eliminare le contraddizioni o sopperire ai difetti argomentativi riscontrati, e dunque può nuovamente prendere in considerazione l'intero materiale probatorio, formando il proprio libero convincimento anche sulla base di elementi trascurati dal primo giudice, ivi compreso il giudicato esterno. (Cass. n. 20790 del 2018). 3.6. Il giudice del rinvio investito di un’eccezione di giudicato esterno deve, pertanto, innanzi tutto verificare l’epoca di formazione del giudicato e, ove si sia formato in epoca antecedentealla sentenza di cassazione con rinvio, verificare se quest’ultima contenga o meno una pronuncia , anche implicita,sulla questione del giudicato. 3.7. Nel caso di specie la CTR si è discostata dai principi richiamati laddove ha omesso completamente l’esame dell’eccezione di giudicato esterno, sollevata dal contribuente nel corso del giudizio di rinvio con riferimento ad una sentenza astrattamente idonea a fare stato fra le parti, senza in alcun modo verificarne la rilevabilità in relazione all’epoca di formazione del giudicato formale o in relazione al la portata preclusiva o meno della pronuncia della sentenza di cassazione con rinvio. 4. I l ricorso va, dunque, accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lomb
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