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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 agosto 2025

Cassazione n. 27221/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con ogni conseguente statuizione di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, adito ex art. 322-bis cod. proc. pen., ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza emessa il 26 agosto 2025 dal Tribunale di Roma, con la quale è stata rigettata l'istanza direvoca del sequestro preventivo emesso dal GIP del suindicato Tribunale il 19 maggio 2022.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in tre motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione.

Deduce che: l'ordinanza impugnata è affetta da vizio radicale di violazione di legge e da motivazione apparente, avendo il Tribunale dichiarato l'inammissibilità dell'appello ritenendo che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], peraltro imputato nel procedimento, non avesse fornito adeguata dimostrazione circa la propria qualità di procuratore antistatario, richiamando le inconferenti pronunce rese nei giudizi di cognizione (sentenze n. 13084/2015 del Tribunale di Roma e n. 7826/2022 della Corte di appello di Roma); il Tribunale ha completamente travisato la posizione soggettiva del ricorrente, il quale difatti non agisce quale terzo inciso dal vincolo reale, bensì quale "indagato" nel procedimento penale e nell'ambito del quale il sequestro preventivo è stato del tutto erroneamente disposto; è principio granitico che l'imputato è soggetto legittimato ex lege a proporre impugnazione avverso le misure cautelari reali, senza necessità di allegare alcuno specifico titolo di proprietà o altro diritto vantato sul bene sequestrato, essendo l'interesse ad agire insito nella stessa sottoposizione al procedimento e agli effetti della misura in proprio danno.

Deduce, inoltre, che: anche a voler seguire il percorso argomentativo del Tribunale, il richiamo ai giudizi di cognizione appare completamente irrilevante e manifestamente inconferente rispetto al thema decidendum; l'interesse fatto valere dal ricorrente non trova fondamento nei giudizi di cognizione, ma nelle procedure esecutive immobiliari promosse sulla base dei relativi titoli, nelle quali la dichiarazione di antistatarietà è stata ritualmente formulata; tale dichiarazione è stata puntualmente prodotta al Tribunale del riesame, che l'ha completamente ignorata; la dichiarazione di distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ. determina il sorgere in capo al difensore di un diritto autonomo di credito nei confronti della parte soccombente, dotato altresì di privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, cod. civ.; il sequestro preventivo ha determinato la totale paralisi delle procedure esecutive, incidendo direttamente sulla possibilità di soddisfazione del suo credito professionale privilegiato; il provvedimento impugnato si fonda su una motivazione apparente; l'errore sulla legittimazione ha determinato ingiustificata declaratoria di inammissibilità, precludendo ogni esame nel merito dei motivi di gravame. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione.

Deduce che: il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame 2concernente la violazione dell'art. 414 cod. proc. pen.; l'odierno procedimento penale n. 6120/2021 R.g.n.r., nell'ambito del quale è stato disposto il sequestro, costituisce una duplicazione di fatti-reato già oggetto del procedimento n. 15883/2019 R.g.n.r.; tale procedimento, aperto nei suoi confronti per gli identici "fatti di reato" per cui si procede oggi, è stato già definito con decreto di archiviazione emesso dal GIP il 10 novembre 2020 per infondatezza della notitia criminis; il procedimento penale n. 15883/19 R.G.N.R. traeva origine da una denuncia sporta dal [OSCURATO:PERSONA] in data 5 novembre 2014, con la quale costui lamentava gli stessi fatti di cui al successivo procedimento penale n. 6120/21 R.g.n.r.; il procedimento penale n. 15883/19 R.g.n.r. veniva re-iscritto a seguito di richiesta di riapertura indagini avanzata il 14 marzo 2019 da [OSCURATO:PERSONA]; nell'ambito del procedimento penale n. 44122/14 I R.g.n.r. (poi divenuto n. 15883/19 R.g.n.r. a seguito di riapertura delle indagini), afferente agli stessi identici fatti oggetto del presente procedimento, era stata respinta la medesima richiesta di sequestro preventivo poi, sulla base dei medesimi presupposti, accolta nell'ambito del procedimento n. 6120/2021 R.g.n.r.

Deduce, ulteriormente, che: [OSCURATO:PERSONA], anziché proporre per la seconda volta richiesta di riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen., ha ritenuto di proporre, dopo l'archiviazione del 10 novembre 2020, una nuova e distinta denuncia querela; la Procura di Roma, in dispregio all'art. 414 cod. proc. pen., ha compiuto atti di indagine evidentemente inutilizzabili ai sensi di tale disposizione; secondo la giurisprudenza di questa Corte, il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato, comunque qualificato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero, ove non sia stata disposta la riapertura delle indagini; il vizio eccepito e deliberatamente ignorato totalmente dal Tribunale non costituisce una mera irregolarità, ma determina l'inutilizzabilità patologica di tutti gli atti compiuti nel nuovo procedimento, compresi gli elementi posti a fondamento del sequestro preventivo oggetto di scrutinio; il 12 maggio 2021 e il 26 maggio 2021 viene ridenunciato il medesimo fatto in violazione dell'art. 414 cod. proc. pen.; il sequestro preventivo oggetto del presente giudizio risulta fondato su un compendio indiziario radicalmente inutilizzabile.

Deduce, poi, che: la perfetta sovrapponibilità dei fatti oggetto dei procedimenti n. 44122/2014 R.g.n.r., n. 15883/2019 R.g.n.r. e 6120/2021 R.g.n.r., tutti originati dalle medesime denunce e fondati sul medesimo nucleo fattuale, esclude radicalmente la configurabilità di un fatto nuovo o di segmenti autonomi di condotta successivi all'ultima archiviazione del 10 novembre 2020; 3in assenza del vaglio giurisdizionale ex art. 414 cod. proc. pen. l'azione penale risulta esercitata in difetto di una condizione di procedibilità; questa Corte è chiamata a rilevare d'ufficio l'improcedibilità dell'azione penale e l'inutilizzabilità degli atti posti a fondamento della misura cautelare. 2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge.

Deduce che: l'ordinanza impugnata è inficiata dall'omessa considerazione dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa; l'ordinanza impugnata e il titolo cautelare sottostante poggiano su un'erronea qualificazione del momento consumativo dei reati, funzionale esclusivamente a superare lo scoglio della già maturata prescrizione, peraltro comunque intervenuta con riferimento al capo b); i reati di cui ai capi a), b) e c) hanno natura di reati istantanei; è giuridicamente fallace l'ipotizzata consumazione del reato di cui al capo a) fino alla predisposizione in data prossima al 25/10/2021 di ricorso per intervento; il Tribunale ha omesso di rilevare che, ancorando la consumazione alle date degli atti, il termine massimo di prescrizione era già ampiamente decorso alla data del sequestro; è carente il fumus commissi delicti, anche perché la convinzione del Tribunale, fondata su atti inutilizzabili, riposa sull'assurda convinzione che i due soggetti siano la stessa persona, il che risulta smentito da una perizia antropometrica; la verifica del fumus commissi delicti implica anche l'accertamento della persistente punibilità del fatto; il fumus in presenza di una causa estintiva del reato viene comunque meno; l'art. 129 cod. proc. pen. impone l'obbligo di dichiarare immediatamente le cause di non punibilità, tra cui rientra la prescrizione; tale obbligo si estende anche al Giudice della cautela reale; il Tribunale ha omesso ogni valutazione sul punto, limitandosi a una declaratoria di inammissibilità che ha impedito qualsiasi scrutinio sulla legittimità sostanziale della misura. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile e gli ulteriori motivi sono assorbiti.

Come risulta dal provvedimento impugnato, con decreto del 19 maggio 2022, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stato disposto il sequestro preventivo dei "crediti oggetto di assegnazione nella procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 1668/20 RGNR del Tribunale di Roma e nella procedura di esecuzione immobiliare n. 1/22 iscritta presso il Tribunale di Rieti", entrambe azionate dal sedicente [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 4Quanto alla vicenda sottostante l'adozione del sequestro, nel provvedimento impugnato si legge che: con riferimento a un credito pari a 1.700.000,00 euro, vantato nei confronti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], in data 27 maggio 2009, aveva effettuato la cessione in favore di tale [OSCURATO:PERSONA], rivelatosi soggetto inesistente all'esito di indagini svolte per le ipotesi di reato di cui agli artt. 512-bis e 495 cod. pen.; gli accertamenti di P.G. hanno dimostrato che, grazie all'esibizione di una patente recante il nome di [OSCURATO:PERSONA], ma la fotografia del [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo aveva ottenuto il rilascio di un codice fiscale a nome di [OSCURATO:PERSONA]; grazie alla complicità dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], sotto il falso nome di [OSCURATO:PERSONA], ha agito in executivis per ritornare in possesso della somma affidata, in passato, agli [OSCURATO:PERSONA].

Nel provvedimento si legge, inoltre, che il giudice della cautela ha emesso il sequestro, ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., dei crediti oggetto di assegnazione nell'ambito delle procedure esecutive anzidette, per il pericolo che la libera disponibilità delle somme di denaro, una volta percepite, potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato, assicurando il conseguimento di un lucro indebito attraverso la frode processuale.

Sempre nel provvedimento impugnato, si legge che, il 2 settembre 2022, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il suindicato decreto di sequestro per difetto di legittimazione del ricorrente, essendo questa ascritta al titolare dei crediti pignorati nell'ambito della procedura esecutiva e non avendo, peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] provato di essere difensore antistatario per le competenze maturate in seno alla procedura esecutiva.

Il Tribunale, adito con appello avverso il provvedimento di rigetto del Tribunale di Roma del 26 agosto 2025 della richiesta di revoca del sequestro, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per difetto di legittimazione del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo «non superate le ragioni che avevano indotto questo Tribunale a pronunciare l'ordinanza del 2 settembre 2022, essendosi il [OSCURATO:PERSONA] limitato a dichiararsi difensore antistatario, senza alcuna seria allegazione al riguardo».

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che le sentenze emesse nella fase di cognizione del giudizio monitorio versate in atti non recassero alcuna traccia della distrazione delle spese legali in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la difesa non avesse prodotto altri atti utili a comprovare la condizione che avrebbe assunto l'odierno imputato, che la preclusione processuale ex art. 414 cod. proc. pen. richiedesse lo stesso fatto di reato e che dal decreto dispositivo del giudizio del 28 febbraio 2023 si ricavasse, come, con la complicità del [OSCURATO:PERSONA], dopo la fase di cognizione del giudizio monitorio, il [OSCURATO:PERSONA] avesse nuovamente fatto ricorso alla falsa identità di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della procedura esecutiva, così 5commettendo un fatto di reato nuovo rispetto a quello oggetto del decreto di archiviazione e, quindi, autonomamente a prescindere dagli episodi pregressi, peraltro quest'ultinni colpiti da estinzione del reato per prescrizione, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa ex art. 414 cod. proc. pen. ove scrutinabile.

Con il ricorso il [OSCURATO:PERSONA] deduce di essere legittimato a richiedere la revoca del sequestro preventivo in quanto imputato e di avere, in ogni caso, un interesse di fatto alla revoca del provvedimento impositivo del vincolo in forza della sua condizione di antistatario nelle procedure esecutive immobiliari.

La censura non coglie nel segno perché generica.

Appare opportuno rammentare che legittimazione e interesse sono requisiti per l'impugnazione distinti.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01, i cui principi sono riferibili anche all'appello cautelare, hanno statuito che «[l]a persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione».

Nella motivazione di tale sentenza, richiamato quanto disposto dagli artt. 568 e 591 cod. proc. pen., è stato ribadito che legittimazione e interesse, sono nozioni nettamente distinte e che legittimazione e interesse devono concorrere ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, dovendosi escludere che la prima assuma di per sé rilievo assorbente ed esclusivo.

In particolare, questa Corte ha richiamato Sez.

U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 - 01, laddove è stato osservato che «ancorché concettualmente interdipendenti, dovendo la domanda essere assistita da entrambi i requisiti, legittimazione ed interesse sono nozioni diverse: la legittimazione è correlata alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, mentre l'interesse postula che, mediante l'impugnazione, si consegua, in termini di concretezza ed attualità, un'utilità mediante la rimozione del pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato.

La verifica della legittimazione precede logicamente quella dell'interesse.

Infatti, solo dopo avere accertato la sussistenza di una situazione giuridica soggettiva rilevante per l'ordinamento si deve stabilire se l'azione proposta possa comportare, in termini di concretezza ed attualità, la modifica della sfera giuridica del ricorrente.

L'interesse a impugnare (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.), quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve, quindi, essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione dell'atto 6pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente».

Le Sezioni Unite hanno, poi, osservato che l'imputato/indagato può avere interesse all'impugnazione anche nei casi in cui, come nel caso di specie, non risulti titolare del diritto alla restituzione della cosa sequestrata e, in particolare, che «Male interesse deve essere, dunque, specificamente allegato dalla parte che lo deduce e correlato non direttamente alla pregressa o futura disponibilità della cosa, ma all'imposizione del vincolo su di essa e, corrispondentemente, al risultato oggettivamente utile, anche in forma di elisione o attenuazione di un pregiudizio, che all'impugnante potrebbe derivare dal dissequestro del bene».

Ciò chiarito, occorre rilevare che il ricorrente deduce, contrariamente a quanto risulta nell'ordinanza impugnata circa la mancata produzione di atti comprovanti la condizione di antistatario, di aver prodotto al Tribunale del riesame la dichiarazione di antistatarietà.

Come è noto, l'art. 93 cod. proc. civ. prevede che il difensore con procura possa chiedere che il giudice, nella sentenza in cui condanna alle spese, distragga, in favore suo e degli altri difensori, gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.

Tuttavia, nell'appello ex art. 322 cod. proc. pen., fondato, come si rileva a pag. 3 dell'atto, sulla «lapalissiana improcedibilità ab origine ex art. 414 c.p.p., del procedimento penale n. 6120 N R.G.N.R., mera duplicazione del procedimento n. 15883/19 N. R.G.N.R.», pur essendo stato affermato, in premessa, che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe "procuratore antistatario nella procedura di esecuzione immobiliare comunque sospesa a causa del sequestro preventivo in parola", non si fa riferimento all'allegazione di tale documento, né, nel ricorso avverso la decisione del Tribunale, sono state specificate le modalità con le quali la dichiarazione sarebbe stata prodotta al Tribunale del riesame.

In ogni caso, deve osservarsi, con rilievo assorbente di ogni questione, che la dichiarazione di antistatarietà formulata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c. dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] allegata al ricorso è costituita da un foglio privo di qualunque elemento che comprovi l'avvenuto deposito nella procedura di esecuzione immobiliare n. 1/2022 presso il Tribunale di Rieti menzionata nell'intestazione del documento.

Inoltre, nella parte inferiore della dichiarazione è presente l'indicazione «Firmato digitalmente da cesare galloni» priva di data, sicché appare evidente la genericità del dato fattuale su cui il ricorrente fonda l'interesse alla revoca del sequestro preventivo.

In definitiva, il Tribunale, nonostante l'erronea percezione del procedimento giudiziario in cui sarebbe stata prodotta la dichiarazione di antistatarietà e pur non operando una rigorosa distinzione dei requisiti della legittimazione e dell'interesse, ha comunque compiuto, nella sostanza, una valutazione del profilo 7dell'interesse all'impugnazione, ulteriore rispetto a quello della restituzione, constatando, correttamente, che la condizione di antistatarietà non è stata seriamente allegata.

Per quanto esposto devono ritenersi assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] enteMassimo [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSA71ONE 3a Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi, 2 0 LUG, 2)26 [OSCURATO:PERSONA] 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con ogni conseguente statuizione di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, adito ex art. 322-bis cod. proc. pen., ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza emessa il 26 agosto 2025 dal Tribunale di Roma, con la quale è stata rigettata l'istanza direvoca del sequestro preventivo emesso dal GIP del suindicato Tribunale il 19 maggio 2022. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in tre motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che: l'ordinanza impugnata è affetta da vizio radicale di violazione di legge e da motivazione apparente, avendo il Tribunale dichiarato l'inammissibilità dell'appello ritenendo che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], peraltro imputato nel procedimento, non avesse fornito adeguata dimostrazione circa la propria qualità di procuratore antistatario, richiamando le inconferenti pronunce rese nei giudizi di cognizione (sentenze n. 13084/2015 del Tribunale di Roma e n. 7826/2022 della Corte di appello di Roma); il Tribunale ha completamente travisato la posizione soggettiva del ricorrente, il quale difatti non agisce quale terzo inciso dal vincolo reale, bensì quale "indagato" nel procedimento penale e nell'ambito del quale il sequestro preventivo è stato del tutto erroneamente disposto; è principio granitico che l'imputato è soggetto legittimato ex lege a proporre impugnazione avverso le misure cautelari reali, senza necessità di allegare alcuno specifico titolo di proprietà o altro diritto vantato sul bene sequestrato, essendo l'interesse ad agire insito nella stessa sottoposizione al procedimento e agli effetti della misura in proprio danno. Deduce, inoltre, che: anche a voler seguire il percorso argomentativo del Tribunale, il richiamo ai giudizi di cognizione appare completamente irrilevante e manifestamente inconferente rispetto al thema decidendum; l'interesse fatto valere dal ricorrente non trova fondamento nei giudizi di cognizione, ma nelle procedure esecutive immobiliari promosse sulla base dei relativi titoli, nelle quali la dichiarazione di antistatarietà è stata ritualmente formulata; tale dichiarazione è stata puntualmente prodotta al Tribunale del riesame, che l'ha completamente ignorata; la dichiarazione di distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ. determina il sorgere in capo al difensore di un diritto autonomo di credito nei confronti della parte soccombente, dotato altresì di privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, cod. civ.; il sequestro preventivo ha determinato la totale paralisi delle procedure esecutive, incidendo direttamente sulla possibilità di soddisfazione del suo credito professionale privilegiato; il provvedimento impugnato si fonda su una motivazione apparente; l'errore sulla legittimazione ha determinato ingiustificata declaratoria di inammissibilità, precludendo ogni esame nel merito dei motivi di gravame. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che: il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame 2concernente la violazione dell'art. 414 cod. proc. pen.; l'odierno procedimento penale n. 6120/2021 R.g.n.r., nell'ambito del quale è stato disposto il sequestro, costituisce una duplicazione di fatti-reato già oggetto del procedimento n. 15883/2019 R.g.n.r.; tale procedimento, aperto nei suoi confronti per gli identici "fatti di reato" per cui si procede oggi, è stato già definito con decreto di archiviazione emesso dal GIP il 10 novembre 2020 per infondatezza della notitia criminis; il procedimento penale n. 15883/19 R.G.N.R. traeva origine da una denuncia sporta dal [OSCURATO:PERSONA] in data 5 novembre 2014, con la quale costui lamentava gli stessi fatti di cui al successivo procedimento penale n. 6120/21 R.g.n.r.; il procedimento penale n. 15883/19 R.g.n.r. veniva re-iscritto a seguito di richiesta di riapertura indagini avanzata il 14 marzo 2019 da [OSCURATO:PERSONA]; nell'ambito del procedimento penale n. 44122/14 I R.g.n.r. (poi divenuto n. 15883/19 R.g.n.r. a seguito di riapertura delle indagini), afferente agli stessi identici fatti oggetto del presente procedimento, era stata respinta la medesima richiesta di sequestro preventivo poi, sulla base dei medesimi presupposti, accolta nell'ambito del procedimento n. 6120/2021 R.g.n.r. Deduce, ulteriormente, che: [OSCURATO:PERSONA], anziché proporre per la seconda volta richiesta di riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen., ha ritenuto di proporre, dopo l'archiviazione del 10 novembre 2020, una nuova e distinta denuncia querela; la Procura di Roma, in dispregio all'art. 414 cod. proc. pen., ha compiuto atti di indagine evidentemente inutilizzabili ai sensi di tale disposizione; secondo la giurisprudenza di questa Corte, il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato, comunque qualificato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero, ove non sia stata disposta la riapertura delle indagini; il vizio eccepito e deliberatamente ignorato totalmente dal Tribunale non costituisce una mera irregolarità, ma determina l'inutilizzabilità patologica di tutti gli atti compiuti nel nuovo procedimento, compresi gli elementi posti a fondamento del sequestro preventivo oggetto di scrutinio; il 12 maggio 2021 e il 26 maggio 2021 viene ridenunciato il medesimo fatto in violazione dell'art. 414 cod. proc. pen.; il sequestro preventivo oggetto del presente giudizio risulta fondato su un compendio indiziario radicalmente inutilizzabile. Deduce, poi, che: la perfetta sovrapponibilità dei fatti oggetto dei procedimenti n. 44122/2014 R.g.n.r., n. 15883/2019 R.g.n.r. e 6120/2021 R.g.n.r., tutti originati dalle medesime denunce e fondati sul medesimo nucleo fattuale, esclude radicalmente la configurabilità di un fatto nuovo o di segmenti autonomi di condotta successivi all'ultima archiviazione del 10 novembre 2020; 3in assenza del vaglio giurisdizionale ex art. 414 cod. proc. pen. l'azione penale risulta esercitata in difetto di una condizione di procedibilità; questa Corte è chiamata a rilevare d'ufficio l'improcedibilità dell'azione penale e l'inutilizzabilità degli atti posti a fondamento della misura cautelare. 2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge. Deduce che: l'ordinanza impugnata è inficiata dall'omessa considerazione dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa; l'ordinanza impugnata e il titolo cautelare sottostante poggiano su un'erronea qualificazione del momento consumativo dei reati, funzionale esclusivamente a superare lo scoglio della già maturata prescrizione, peraltro comunque intervenuta con riferimento al capo b); i reati di cui ai capi a), b) e c) hanno natura di reati istantanei; è giuridicamente fallace l'ipotizzata consumazione del reato di cui al capo a) fino alla predisposizione in data prossima al 25/10/2021 di ricorso per intervento; il Tribunale ha omesso di rilevare che, ancorando la consumazione alle date degli atti, il termine massimo di prescrizione era già ampiamente decorso alla data del sequestro; è carente il fumus commissi delicti, anche perché la convinzione del Tribunale, fondata su atti inutilizzabili, riposa sull'assurda convinzione che i due soggetti siano la stessa persona, il che risulta smentito da una perizia antropometrica; la verifica del fumus commissi delicti implica anche l'accertamento della persistente punibilità del fatto; il fumus in presenza di una causa estintiva del reato viene comunque meno; l'art. 129 cod. proc. pen. impone l'obbligo di dichiarare immediatamente le cause di non punibilità, tra cui rientra la prescrizione; tale obbligo si estende anche al Giudice della cautela reale; il Tribunale ha omesso ogni valutazione sul punto, limitandosi a una declaratoria di inammissibilità che ha impedito qualsiasi scrutinio sulla legittimità sostanziale della misura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile e gli ulteriori motivi sono assorbiti. Come risulta dal provvedimento impugnato, con decreto del 19 maggio 2022, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stato disposto il sequestro preventivo dei "crediti oggetto di assegnazione nella procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 1668/20 RGNR del Tribunale di Roma e nella procedura di esecuzione immobiliare n. 1/22 iscritta presso il Tribunale di Rieti", entrambe azionate dal sedicente [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 4Quanto alla vicenda sottostante l'adozione del sequestro, nel provvedimento impugnato si legge che: con riferimento a un credito pari a 1.700.000,00 euro, vantato nei confronti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], in data 27 maggio 2009, aveva effettuato la cessione in favore di tale [OSCURATO:PERSONA], rivelatosi soggetto inesistente all'esito di indagini svolte per le ipotesi di reato di cui agli artt. 512-bis e 495 cod. pen.; gli accertamenti di P.G. hanno dimostrato che, grazie all'esibizione di una patente recante il nome di [OSCURATO:PERSONA], ma la fotografia del [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo aveva ottenuto il rilascio di un codice fiscale a nome di [OSCURATO:PERSONA]; grazie alla complicità dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], sotto il falso nome di [OSCURATO:PERSONA], ha agito in executivis per ritornare in possesso della somma affidata, in passato, agli [OSCURATO:PERSONA]. Nel provvedimento si legge, inoltre, che il giudice della cautela ha emesso il sequestro, ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., dei crediti oggetto di assegnazione nell'ambito delle procedure esecutive anzidette, per il pericolo che la libera disponibilità delle somme di denaro, una volta percepite, potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato, assicurando il conseguimento di un lucro indebito attraverso la frode processuale. Sempre nel provvedimento impugnato, si legge che, il 2 settembre 2022, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il suindicato decreto di sequestro per difetto di legittimazione del ricorrente, essendo questa ascritta al titolare dei crediti pignorati nell'ambito della procedura esecutiva e non avendo, peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] provato di essere difensore antistatario per le competenze maturate in seno alla procedura esecutiva. Il Tribunale, adito con appello avverso il provvedimento di rigetto del Tribunale di Roma del 26 agosto 2025 della richiesta di revoca del sequestro, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per difetto di legittimazione del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo «non superate le ragioni che avevano indotto questo Tribunale a pronunciare l'ordinanza del 2 settembre 2022, essendosi il [OSCURATO:PERSONA] limitato a dichiararsi difensore antistatario, senza alcuna seria allegazione al riguardo». In particolare, il Tribunale ha ritenuto che le sentenze emesse nella fase di cognizione del giudizio monitorio versate in atti non recassero alcuna traccia della distrazione delle spese legali in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la difesa non avesse prodotto altri atti utili a comprovare la condizione che avrebbe assunto l'odierno imputato, che la preclusione processuale ex art. 414 cod. proc. pen. richiedesse lo stesso fatto di reato e che dal decreto dispositivo del giudizio del 28 febbraio 2023 si ricavasse, come, con la complicità del [OSCURATO:PERSONA], dopo la fase di cognizione del giudizio monitorio, il [OSCURATO:PERSONA] avesse nuovamente fatto ricorso alla falsa identità di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della procedura esecutiva, così 5commettendo un fatto di reato nuovo rispetto a quello oggetto del decreto di archiviazione e, quindi, autonomamente a prescindere dagli episodi pregressi, peraltro quest'ultinni colpiti da estinzione del reato per prescrizione, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa ex art. 414 cod. proc. pen. ove scrutinabile. Con il ricorso il [OSCURATO:PERSONA] deduce di essere legittimato a richiedere la revoca del sequestro preventivo in quanto imputato e di avere, in ogni caso, un interesse di fatto alla revoca del provvedimento impositivo del vincolo in forza della sua condizione di antistatario nelle procedure esecutive immobiliari. La censura non coglie nel segno perché generica. Appare opportuno rammentare che legittimazione e interesse sono requisiti per l'impugnazione distinti. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01, i cui principi sono riferibili anche all'appello cautelare, hanno statuito che «[l]a persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione». Nella motivazione di tale sentenza, richiamato quanto disposto dagli artt. 568 e 591 cod. proc. pen., è stato ribadito che legittimazione e interesse, sono nozioni nettamente distinte e che legittimazione e interesse devono concorrere ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, dovendosi escludere che la prima assuma di per sé rilievo assorbente ed esclusivo. In particolare, questa Corte ha richiamato Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 - 01, laddove è stato osservato che «ancorché concettualmente interdipendenti, dovendo la domanda essere assistita da entrambi i requisiti, legittimazione ed interesse sono nozioni diverse: la legittimazione è correlata alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, mentre l'interesse postula che, mediante l'impugnazione, si consegua, in termini di concretezza ed attualità, un'utilità mediante la rimozione del pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato. La verifica della legittimazione precede logicamente quella dell'interesse. Infatti, solo dopo avere accertato la sussistenza di una situazione giuridica soggettiva rilevante per l'ordinamento si deve stabilire se l'azione proposta possa comportare, in termini di concretezza ed attualità, la modifica della sfera giuridica del ricorrente. L'interesse a impugnare (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.), quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve, quindi, essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione dell'atto 6pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente». Le Sezioni Unite hanno, poi, osservato che l'imputato/indagato può avere interesse all'impugnazione anche nei casi in cui, come nel caso di specie, non risulti titolare del diritto alla restituzione della cosa sequestrata e, in particolare, che «Male interesse deve essere, dunque, specificamente allegato dalla parte che lo deduce e correlato non direttamente alla pregressa o futura disponibilità della cosa, ma all'imposizione del vincolo su di essa e, corrispondentemente, al risultato oggettivamente utile, anche in forma di elisione o attenuazione di un pregiudizio, che all'impugnante potrebbe derivare dal dissequestro del bene». Ciò chiarito, occorre rilevare che il ricorrente deduce, contrariamente a quanto risulta nell'ordinanza impugnata circa la mancata produzione di atti comprovanti la condizione di antistatario, di aver prodotto al Tribunale del riesame la dichiarazione di antistatarietà. Come è noto, l'art. 93 cod. proc. civ. prevede che il difensore con procura possa chiedere che il giudice, nella sentenza in cui condanna alle spese, distragga, in favore suo e degli altri difensori, gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate. Tuttavia, nell'appello ex art. 322 cod. proc. pen., fondato, come si rileva a pag. 3 dell'atto, sulla «lapalissiana improcedibilità ab origine ex art. 414 c.p.p., del procedimento penale n. 6120 N R.G.N.R., mera duplicazione del procedimento n. 15883/19 N. R.G.N.R.», pur essendo stato affermato, in premessa, che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe "procuratore antistatario nella procedura di esecuzione immobiliare comunque sospesa a causa del sequestro preventivo in parola", non si fa riferimento all'allegazione di tale documento, né, nel ricorso avverso la decisione del Tribunale, sono state specificate le modalità con le quali la dichiarazione sarebbe stata prodotta al Tribunale del riesame. In ogni caso, deve osservarsi, con rilievo assorbente di ogni questione, che la dichiarazione di antistatarietà formulata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c. dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] allegata al ricorso è costituita da un foglio privo di qualunque elemento che comprovi l'avvenuto deposito nella procedura di esecuzione immobiliare n. 1/2022 presso il Tribunale di Rieti menzionata nell'intestazione del documento. Inoltre, nella parte inferiore della dichiarazione è presente l'indicazione «Firmato digitalmente da cesare galloni» priva di data, sicché appare evidente la genericità del dato fattuale su cui il ricorrente fonda l'interesse alla revoca del sequestro preventivo. In definitiva, il Tribunale, nonostante l'erronea percezione del procedimento giudiziario in cui sarebbe stata prodotta la dichiarazione di antistatarietà e pur non operando una rigorosa distinzione dei requisiti della legittimazione e dell'interesse, ha comunque compiuto, nella sostanza, una valutazione del profilo 7dell'interesse all'impugnazione, ulteriore rispetto a quello della restituzione, constatando, correttamente, che la condizione di antistatarietà non è stata seriamente allegata. Per quanto esposto devono ritenersi assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] enteMassimo [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSA71ONE 3a Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi, 2 0 LUG, 2)26 [OSCURATO:PERSONA] 8
Sentenza Cassazione n. 27221/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris