CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2025
Cassazione n. 12818/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Forlì in data 22 maggio 2024, che, decidendo in funzione di giudice di appello delle sentenze emesse dal giudice di pace, ha confermato la condanna inflittagli, anche agli effetti civili, per i reati di cui agli artt. 581 e 612 cod. pen. (fatti commessi in Cesenatico il 2 giugno 2021); [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - che il secondo motivo, che censura il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, posto che per diritto vivente «La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace» (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271587); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]