CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18286/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, corsoVittorio Emanuele II 18, presso lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., invirtù di procura speciale in atti;ricorrente principalecontroESTAR – Ente di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procuraspeciale in atti;controricorrente e ricorrente in via incidentalenei confronti diSocietà Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, corsoNumero registro generale 26900/2021Numero sezionale 1096/2026Numero di raccolta generale 18286/2026Data pubblicazione 06/06/2026Vittorio Emanuele II 18, presso lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., invirtù di procure speciali in atti;controricorrente al ricorso incidentaleavverso l’ordinanza n. 816/2021 della Corte d’appello di Firenze,pubblicata il 25/03/2021, come risultante dalla correzioneapportata con ordinanza n. 1514/2021 del 06/07/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/03/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOSocietà Autostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]. (ente espropriante), diseguito Società, proponeva ricorso per opposizione alla stimadell'indennità di espropriazione per pubblica utilità e di occupazionedi urgenza temporanea, contro l'Ente di supporto tecnicoamministrativo regionale, [OSCURATO:PERSONA], già Estav (ente espropriato),concludendo per la disapplicazione della determinazione dellacommissione espropri della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze numero7/2016 del 13/09/2016 relativamente alla pratica numero 14 e allaposizione FI 1660 B proprietà [OSCURATO:PERSONA], con determinazione dellaindennità di esproprio ed occupazione urgente e temporaneaspettanti alla [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza dell'espropriazione eoccupazione delle aree indicate nella predetta determinazione, inmisura corrispondente a quella già fissata in via provvisoria dallaSocietà, come da estratto dell'elenco ditte definitivo, allegato aldecreto di esproprio 24/04/2015 protocollo 81953 con conseguentedeclaratoria che nessun ulteriore importo era dovuto rispetto aquello già versato dalla Società alla cassa depositi e prestitimediante bonifico del 10/04/2005 per € 203.872,71. In viagradata, la stessa Società ha chiesto di determinare le indennitàdovute in misura inferiore agli importi stimati dalla commissioneall’esito di CTU.Numero registro generale 26900/2021Numero sezionale 1096/2026Numero di raccolta generale 18286/2026Data pubblicazione 06/06/2026Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] concludendo per la dichiarazione diinammissibilità del ricorso per l'inosservanza delle disposizioni dicui agli articoli 27 e 54 d.P.R. n. 327 del 2001 e 29 d.lgs. n. 150del 2001 e, in via gradata, per l'accertamento e la determinazionedelle giuste e congrue indennità di esproprio ed occupazione inbase al valore venale delle aree edificabili inserite in zona D3considerando anche il decremento del valore venale del compendioimmobiliare sofferto a causa dell'esproprio parziale ex art. 33d.P.R. n. 327 del 2001. In subordine chiedeva in via istruttorial'espletamento di CTU.Veniva disposta la riunione al menzionato procedimento,recante il n. 2616/2016 R.G., di altro giudizio pendente tra la Estare la Società, avente ad oggetto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] alla indennitàdi esproprio definitiva determinata dalla commissione espropri,recante il n. 376/2017 R.G., ove la Società, nel costituirsi avevariproposto in via riconvenzionale le stesse doglianze fatte valere nelprocedimento n. 2616/2026 R.G..La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica di ufficiodepositata in data 27/12/2019.Con ordinanza n. 816/2021, come risultante dalla correzioneoperata con successiva ordinanza n. 1514/2021, la Corte d’appellorigettava le opposizioni avanzate da entrambe le parti,determinando l’indennità totale dovuta dalla Società ad [OSCURATO:PERSONA] in €310.232,20 per indennità di esproprio, € 220.515,35 perdeprezzamento del bene parzialmente espropriato, € 140.345,45per indennità di occupazione, € 50.311,08 per mancata recinzione,oltre interessi di legge come in motivazione.Avverso tale statuizione, la Società ha proposto ricorso percassazione, affidato a sette motivi di doglianza.Si è difesa con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] formulando anche tremotivi di ricorso incidentale.Numero registro generale 26900/2021Numero sezionale 1096/2026Numero di raccolta generale 18286/2026Data pubblicazione 06/06/2026La Società ha replicato con controricorso al ricorso incidentaledi [OSCURATO:PERSONA].Le parti hanno depositato memorie difensive.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso principale è formulata laseguente censura: «I - Nullità dell'ordinanza per violazione dell'art.132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost. , permotivazione solo apparente e/o perplessa ed incomprensibile, inrelazione all'art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c.».La doglianza attiene alla capo della decisione impugnata con ilquale non è stata accolta la censura mossa dalla Società alla sceltadel CTU di avere fatto (unico) riferimento alla perizia dell'Agenziadelle Entrate, redatta in occasione della vendita da Difin a [OSCURATO:PERSONA],prodotta in giudizio in forma non integrale e, come tale, nonsuscettibile di controllo con riguardo agli atti in essa richiamati.Con il secondo motivo di ricorso principale è formulata laseguente censura: «II - Nullità dell'ordinanza per violazionedell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost. ,per motivazione solo apparente e/o perplessa ed incomprensibile,in relazione all'art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c.».[OSCURATO:PERSONA] ha criticato la decisione impugnata, nella parte in cui hadisatteso, ritenendola superata, la doglianza riferita al mancatoscorporo, da parte del CTU, in sede di determinazione del valoreunitario del compendio, dei costi afferenti alle opere di miglioriaeseguite dopo l'apposizione del vincolo espropriativo e dopo ladichiarazione di pubblica utilità.Con il terzo motivo di ricorso principale è formulata la seguentecensura: «III - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art.360, comma 1 n. 5, c.p.c.», per avere la Corte d’appello omesso dipronunciarsi sulla contestazione alla CTU, operata dalla ricorrenteprincipale soprattutto nelle note autorizzate del 15/09/2020 eNumero registro generale 26900/2021Numero sezionale 1096/2026Numero di raccolta generale 18286/2026Data pubblicazione 06/06/2026basata sul fatto storico, non contestato, dell'avvenuta esecuzione,sul compendio oggetto di valutazione, di ingenti lavori diristrutturazione, pacificamente qualificabili come migliorie, in unperiodo successivo all'apposizione del vincolo espropriativo(intervenuta il 26/05/2009) e alla dichiarazione di pubblica utilità(intervenuta il 27/04/2010), suscettibili, come tali, di non essereconsiderati, ai fini indennitari, in virtù del principio sancito dall'art.32, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001.[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che l’indennizzo è stato calcolato senzatenere conto della maggiorazione di valore successiva a talisuccessive migliorie, e che la Corte d’appello ― dando rilievo alfatto che il CTU aveva affermato di avere effettuato la stima senzaconsiderare le valutazioni aggiuntive richieste da [OSCURATO:PERSONA], in assenzadi successive contestazioni, aveva ritenuto superata la questione.Con il quarto motivo di ricorso principale è formulata laseguente censura: «IV - Violazione e/o falsa applicazione dell'art.32, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, in relazione all'art.360, comma 1 n. 3, c.p.c.».Secondo la Società era incontestato che l'apposizione del vincoloespropriativo sulle aree espropriate fosse intervenuta il 26/05/2009e che la dichiarazione di pubblica utilità fosse stata adottata il27/04/2010, come pure che il compendio immobiliare avessesubito una importante ristrutturazione nel corso dell’anno 2012,come risultava dal contratto di compravendita dei terreni, stipulatoil 20/12/2012 fra l’acquirente [OSCURATO:PERSONA] e il venditore Difin, ove eraprecisato che, nel contratto preliminare, stipulato il 23/12/2011, lasocietà venditrice si era obbligata ad eseguire, sul capannonepromesso in vendita, lavori di ristrutturazione finalizzati a renderel'immobile adeguato all'utilizzo specifico richiesto da Estav e arendere autonoma la porzione promessa in vendita rispetto allarestante proprietà della promittente venditrice.Numero registro generale 26900/2021Numero sezionale 1096/2026Numero di raccolta generale 18286/2026Data pubblicazione 06/06/2026Ad opinione della Società, tali circostanze consentivano diaffermare che le opere erano finalizzate a conseguire una maggioreindennità e che, pertanto, non dovevano essere considerate nelladeterminazione del valore del bene in ossequio a quanto dispostodal sopra riportato comma 2 dell'art. 32 d.P.R. n. 327 del 2001.La parte ha, quindi criticato l’operato del CTU, che aveva fattopropria la valutazione dell’Agenzia del Territorio, contenuta nellarelaziona di stima del 23/08/2010, considerando il valore a queltempo attuale del bene, con la sola esclusione della dotazione nonordinaria, costituita dall’allestimento di un impianto direfrigerazione, pervenendo ad un valore determinato ritenendoesistente un ottimo stato di conservazione del bene, senza tenereconto delle osservazioni della Società, contenute in particolare nellenote difensive autorizzate del 15/09/2020.Con il quinto motivo di ricorso principale è formulata laseguente censura: «V - Violazione e/o falsa applicazione dell'art.32, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, in relazione all'art.360, comma 1 n. 3, c.p.c.».La ricorrente principale ha censurato l'ordinanza della Corted’appello, ove ha confermato la scelta del CTU di attribuire allearee espropriate un valore corrispondente, rispettivamente, allapercentuale del 10% del valore dell'intero compendio, per quelledestinate a piazzali (e cioè € 98,60/mq.), e alla percentuale del 5%per quelle destinate a verde (e cioè € 49,30/mq.), in coerenza con ivalori OMI acquisiti, non condividendo l’opinione del CT dellaSocietà, secondo il quale le aree destinate a verde devono ritenersifunzionalmente inutili, perché si tratta di beni pertinenti aifabbricati con i quali costituiscono un bene unitario, son facilmenteutilizzabili come verde di arredo, con possibilità di manovra anchese poste all’interno di fascia di rispetto autostradale, e conpossibilità anche di essere anche destinate a parcheggio.Numero registro generale 26900/2021Numero sezionale 1096/2026Numero di raccolta generale 18286/2026Data pubblicazione 06/06/2026Secondo la società, la statuizione della Corte d’appello, che haconfermato la soluzione offerta dal CTU, ha violato l’art. 32, comma1, d.P.R. n. 327 del 2001, perché ha considerato valori di mercatogiustificati da caratteri non presenti nelle aree in questione, senzatenere conto della realtà fisica e giuridica dei beni stessi.[OSCURATO:PERSONA] ha criticato la soluzione di far discendere il valore dellepozioni espropriate unicamente dal riscontro del loro caratterepertinenziale rispetto al fabbricato, senza alcuna valutazione delloro grado di appetibilità, una volta scorporate dal compendio,tenuto conto della loro condizione non più di fondi pertinenziali.La stessa Società ha, inoltre, aggiunto che il valore attribuito allearee adibite a verde PER il valore di € 49,30/mq, anche in ragionedella loro trasformabilità in aree di manovra o parcheggio,rappresenta un errore clamoroso, cagionato dalla mancataconsiderazione delle caratteristiche morfologiche di tali spazi (nonera stato considerato il forte dislivello esistente) e del regimed’inedificabilità assoluta (derivante dalla fascia di rispettoautostradale).Con il sesto motivo di ricorso principale è formulata la seguentecensura: «VI - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 33, comma1, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, nonché dei principi in materiadi espropriazione parziale, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3,c.p.c.».La doglianza attiene al riconoscimento dell’indennizzo per ildeprezzamento alla proprietà residua rimasta nella disponibilitàdella [OSCURATO:PERSONA], poiché sulla base di un ragionamento presuntivo sullabase dell’id quod plerumque accidit, la Corte d’appello ha ritenutoche: «La riduzione dell'area a parcheggio e verde è in sé perquanto sopra detto, un potenziale danno ad un immobile industrialené come sopra motivato sono state fomite a contrario deduzionicondivisibili. Il ctu ha ampiamente illustrato a seguito dellarichiesta di chiarimenti del ctu le ragioni per le quali si dovevaNumero registro generale 26900/2021Numero sezionale 1096/2026Numero di raccolta generale 18286/2026Data pubblicazione 06/06/2026ritenere verificato il dedotto deprezzamento. D'altra parte lapercentuale di calcolo, 1,5 tiene conto comunque della esistenza diaree destinate a tale fine e il ctu ha ritenuto il calcolo prudenziale eminimale».Ad opinione della ricorrente principale tale valutazione è statacompiuta in violazione dei principi desumibili dall’art. 33 d.P.R. n.327 del 2001, cosi come ricostruiti e interpretati dallagiurisprudenza di legittimità, secondo la quale, se lo scorporo dellaparte espropriata non va ad incidere negativamente sulladestinazione e sull'utilizzo della parte residua, manca unacondizione indispensabile per l’indennizzo, poiché la meradiminuzione quantitativa della consistenza di un immobile noncomporta, di per sé, la spettanza dell'indennizzo.[OSCURATO:PERSONA] ha, poi, dedotto che, nel contratto preliminare, la Estarsi era obbligata ad acquistare una parte del complesso di Difin, giàpriva delle porzioni oggetto di esproprio e che l’ablazione, intermini di spossessamento dei beni colpiti dalla procedura, èavvenuta nei confronti del venditore Difin ben prima dell'acquistoeffettuato da [OSCURATO:PERSONA], la quale, poi, con il contratto definitivo, haacquistato anche le porzioni oggetto di esproprio, ma senza alcunavariazione rispetto al prezzo indicato nel preliminare, con l'obbligodi curare solo la riscossione delle indennità e di restituirle alvenditore, sicché non era neppure ipotizzabile l’applicabilità dell’art.33 d.P.R. n. 327 del 2001, perché era intervenuto il distacco delleporzioni ablate alla [OSCURATO:PERSONA] ben prima del suo acquisto.Con il settimo motivo di ricorso principale è formulata laseguente censura: «VII - Violazione e/o falsa applicazione degliartt. 112 e 194 c.p.c., nonché dell'art. 2697 cod. civ. in relazioneall'art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. Violazione e/o falsa applicazionedell'art. 32, comma 1, del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».Numero registro generale 26900/2021Numero sezionale 1096/2026Numero di raccolta generale 18286/2026Data pubblicazione 06/06/2026La doglianza attiene al capo della decisione con la quale la Corted’appello ha aderito alla conclusione del CTU di riconoscere afavore di [OSCURATO:PERSONA] un'ulteriore voce di indennizzo per il mancatocompletamento della recinzione a confine con la porzioneinteressata dall'opera pubblica in questione.[OSCURATO:PERSONA] ha, in primo luogo, dedotto che, recependo l'indicazionedel CTU, la Corte d'appello ha chiaramente pronunciato extra petitae, quindi, in violazione dell'art. 112 c.p.c., non essendo stataintrodotta in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] alcuna specifica domandariguardante la spettanza di un indennizzo per il mancatocompletamento di una parte dell'opera pubblica, come si evincevadal quesito formulato al CTU (che, per il deprezzamento dellaproprietà residua, si riferiva esclusivamente alla fattispeciedell'esproprio parziale).In secondo luogo, la stessa Società ha ritenuto che la Corte dimerito ha assecondato una evidente violazione, da parte del CTU,dei limiti imposti all'espletamento della sua funzione, così comeripetutamente enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in sededi interpretazione dell'art. 194 c.p.c., tenuto conto che il CTU nonsolo ha acquisito documenti che non erano agli atti del processo,ma si è arrogato il potere di decidere sulla spettanza della voce diindennizzo in questione senza che di essa fosse stata data idoneaprova da parte di [OSCURATO:PERSONA], senza neppure tenere conto chequell'indennizzo si riferiva all'occupazione temporanea dell'area cheè stata restituita ad [OSCURATO:PERSONA] dopo essere stata trasformata conpavimentazione in asfalto e che non è stato oggetto di controversiaperché [OSCURATO:PERSONA] non l’aveva mai inserita nelle sue richieste giudiziali,assumendo infine rilievo dirimente la circostanza che, ai finidell’indennizzo, occorre valutare la situazione esistente al momentodell’emissione del decreto di esproprio, mentre nella specie sitrattava di situazione venutasi a creare quattro anni dopo.Numero registro generale 26900/2021Numero sezionale 1096/2026Numero di raccolta generale 18286/2026Data pubblicazione 06/06/20262. Con il primo motivo di ricorso incidentale è formulata laseguente censura: «C.1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art.29 del D. Lgs. 150/11 e degli artt. 27, 54 del T.U.327/2001 ex art.360 I comma n. 3 c.p.c.: erroneità dell’ordinanza nella parte in cuiha rigettato sia l’eccezione di inammissibilità del ricorsoR.G.2616/2016 di Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. sia l’eccezione diinammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dalla stessasocietà nel ricorso R.G. 376/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] per ladeterminazione della corretta indennità di esproprio in quantol’indennità definitiva determinata dalla Commissione provincialeespropri non è mai stata comunicata all’Ente espropriato».Secondo la [OSCURATO:PERSONA] l’interpretazione offerta dalla Corte d’appello sipresta alla violazione dei principi derivanti anche dall’art. 111Cost., in quanto non rispetta il principio di parità delle armi, tenutoconto che, nella specie, l’espropriante, pur essendo venuta aconoscenza della stima definitiva da parte della CommissioneProvinciale espropri determinata ex art. 40 d.P.R. n. 327 del 2001,ha omesso di comunicarla all’espropriato, il quale ne ha conosciutoil contenuto solamente a seguito dell’istanza di visibilità sulfascicolo n. 2616/2016 R.G., con la conseguenza che ha avutotempi strettissimi per poter decidere in ordine alle difese dacompiere, mentre invece la Società ha avuto a disposizione tutto iltempo di cui ha voluto avere bisogno per la proposizione del ricorson. 2616/2016 R.G.La stessa parte ha dedotto che la Corte di Appello non ha datoconto di come si potesse ritenere tempestiva la domandariconvenzionale di Autostrade nel secondo giudizio n. 337/2017R.G., incardinato da [OSCURATO:PERSONA] nel termine di 30 giorni dalla conoscenzadella determinazione della Commissione appresa dall’acceso agliavesse già conosciuto dall’ottobre 2016 la stima definitiva edavesse omesso, per sua colpa, la comunicazione prescritta dai giàNumero registro generale 26900/2021Numero sezionale 1096/2026Numero di raccolta generale 18286/2026Data pubblicazione 06/06/2026citati articoli del d.P.R. n. 327 del 2001 da leggersi in combinatocon l’art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011.Con il secondo motivo di ricorso incidentale è formulata laseguente censura: «C.2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art.50 del T.U. 327/2001 ex art. 360 n. 3 c.p.c.: l’ordinanza è erroneanella parte in cui non ha accolto la richiesta di determinarel’indennità di occupazione prendendo quale base di calcolo l’interaindennità di esproprio, sia quella attribuita per l’ablazione dellearee sia quella derivante dal calcolo del decremento del valore dellaproprietà rimasta in capo ad [OSCURATO:PERSONA]».Con il terzo motivo di ricorso incidentale è formulata laseguente censura: «C.3) Violazione e/o falsa applicazione degliartt. 91 e 92 c.p.c. ex art. 360 I comma n. 3 c.p.c.: inconsiderazione dell’auspicata riforma dell’ordinanza nella parte incui ha rigettato le eccezioni processuali di [OSCURATO:PERSONA] e rigettato lededuzioni difensive relative alla corretta determinazione deldecremento di valore patito dalla proprietà [OSCURATO:PERSONA] e dalla correttadeterminazione dell’indennità di occupazione.»3. Il primo e il secondo motivo di ricorso principale possonoessere esaminati congiuntamente, tenuto conto della strettaconnessione esistente, rivelandosi entrambi infondati.3.1. Com’è noto, in virtù della nuova formulazione dell'art. 360c.p.c. (introdotta con la novella del 2012) non è più consentital'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. «peromessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fattocontroverso e decisivo per il giudizio», ma soltanto «per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti».Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che larichiamata modifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il viziodi motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alleNumero registro generale 26900/2021Numero sezionale 1096/2026Numero di raccolta generale 18286/2026Data pubblicazione 06/06/2026fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge (Cass.,Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essereinterpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12prel., come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile incassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014).In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso ilcontrollo sulla motivazione con riferimento al parametro dellasufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilodell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza(sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicitàmanifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametriche determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio diviolazione di legge, sempre che emerga immediatamente edirettamente dal testo della sentenza impugnata (v. ancora Cass.,Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez.1, n. 13248 del 30/06/2020).A tali principi si è uniformata negli anni successivi lagiurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte precisato che laviolazione di legge, come sopra indicata, ove riconducibile allaviolazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016;conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass.,Sez. L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018; Cass., Sez. 6-L,Numero registro generale 26900/2021Numero sezionale 1096/2026Numero di raccolta generale 18286/2026Data pubblicazione 06/06/2026Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n.23940 del 12/10/2017).Questa Corte ha, in particolare, affermato che il vizio dimotivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art.111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenzanella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice allaformazione del proprio convincimento, come accade quando non visia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disaminalogico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativoseguito (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020).Ricorre, dunque, il vizio in questione, quando la decisione,benché graficamente esistente, non rende percepibile ilfondamento della decisione, perché reca argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguitodal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le piùvarie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 6758del 01/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del30/06/2020).Tale evenienza si verifica non solo nel caso in cui la motivazionesia meramente assertiva, ma anche qualora sussista un contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, perché non è comunquepercepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimentoe, di conseguenza, non è possibile effettuare alcun effettivocontrollo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice(Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12096 del 17/05/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018).Alle stesse conseguenze è assoggettata una motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, poiché anche inquesto caso non è possibile comprendere il ragionamento seguitodal giudice e, conseguentemente, effettuare un controllo sullaNumero registro generale 26900/2021Numero sezionale 1096/2026Numero di raccolta generale 18286/2026Data pubblicazione 06/06/2026correttezza dello stesso (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del03/03/2022).Ovviamente il controllo della motivazione del giudice di merito,nei limiti sopra indicati, non equivale alla revisione delragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto talegiudice ad una determinata soluzione della questione esaminata,posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diversoinquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuovaformulazione del giudizio di fatto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16526del 05/08/2016).3.2. Nell’ordinanza impugnata, con riferimento alla doglianzacontenuta nel primo motivo di ricorso principale, si legge quantosegue: «… Sulla indennità di esproprio quantificata in € 958 al mq.La censura, peraltro già svolta in sede di chiarimenti al ctu e quimeramente reiterata, appare priva di fondamento. [OSCURATO:PERSONA] il ctu abbia fatto riferimento alla perizia della Agenzia delleEntrate svolta in occasione della vendita da Difin ad Estarassumendo a fondamento tale valore, non potendo disporre dellaintegralità della perizia e pertanto non controllando i singoli atti cuila Agenzia ha fatto riferimento. Al contrario deve affermarsi chetrattasi di perizia proveniente da ente pubblico e quindiparticolarmente rilevante nei suoi risultati assistiti da presunzionedi correttezza ed oggettività, non smentita da alcun riferimento adalternative di valore portate alla conoscenza del Giudicante da Aspi.la censura si presenta sotto questo aspetto inammissibile …».Con riferimento alla doglianza formulata nel secondo motivo diricorso principale, si legge quanto segue: «… Il ctu aveva poirisposto al CTP in relazione alle opere di miglioria che Aspi chiedevadi scorporare perché successive alla apposizione del vincoloespropriativo e alla dichiarazione di p.u., rilevando che a pagina 10della relazione della Agenzia era stato specificato che la valutazioneera effettuata priva delle valutazioni aggiuntive richieste da [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 26900/2021Numero sezionale 1096/2026Numero di raccolta generale 18286/2026Data pubblicazione 06/06/2026allo stato finito con caratteristiche ordinarie. A tal osservazionenulla replica in questa sede Aspi e la osservazione deve quindiritenersi superata».La motivazione è, dunque, esistente e sufficiente arappresentare le ragioni della decisione con riferimento a ciascunadelle due questioni affrontate.Come sopra evidenziato, l’eventuale insufficienza dellamotivazione in rapporto alle censure formulate o la noncondivisione delle soluzioni adottate non assumono rilievo ai finidella configurabilità del vizio contestato.4. Il terzo motivo di ricorso principale è inammissibile.4.1. Come sopra evidenziato, la nuova formulazione dell'art.360 c.p.c. consente l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c. «per omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, cheè stato oggetto di discussione tra le parti, da intendersi come unvero e proprio fatto storico, come un accadimento naturalistico(Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un veroe proprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenicorilevante (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022;Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez.5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; v. anche Cass., Sez. 2,Ordinanza n. 13024 del 26/04/2022).Non integrano, dunque, fatti il cui omesso esame possacagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. le mereargomentazioni o le deduzioni difensive (Cass., Sez. 6-1, Ordinanzan. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del06/09/2019; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), néNumero registro generale 26900/2021Numero sezionale 1096/2026Numero di raccolta generale 18286/2026Data pubblicazione 06/06/2026i singoli elementi di un accadimento complesso, comunqueapprezzato (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).Per gli stessi motivi, non costituisce omesso esame, nei terminiappena indicati, la mancata valutazione di domande o di eccezioni,ovvero dei motivi di appello (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 29952 del13/10/2022).Ovviamente, la valutazione del materiale probatorio - in quantodestinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibilicontenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per suanatura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione delgiudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativadel giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali dellaCorte di cassazione, con la conseguenza che, a seguito dellariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non èdenunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione,restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere,in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi dimerito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022).4.2. Dalla stessa doglianza, come formulata si evincechiaramente che la Corte d’appello ha esaminato la questione postadalla Società, riferita all’esistenza delle opere migliorative,ritenendo che a tali rilievi il CTU avesse replicato precisando di nonavere tenuto conto delle valutazioni aggiuntive richieste da [OSCURATO:PERSONA],senza ricevere ulteriori contestazioni della società.Nessun omesso esame è dunque configurabile della circostanzain fatto, riconducibile all’esistenza di opere migliorative successive,che è stata invece valutata, risolvendosi la censura in una criticaalla decisione assunta dalla Corte di appello, che attiene al meritodella vertenza.5. il quarto motivo di ricorso è inammissibile per difetto dispecificità.Numero registro generale 26900/2021Numero sezionale 1096/2026Numero di raccolta generale 18286/2026Data pubblicazione 06/06/2026La ricorrente principale ha dedotto che non avrebbero dovutoessere considerare le migliorie apportate successivamente al 2010alle aree espropriate, in applicazione dell’art. 32, comma 2, d.P.R.n. 327 del 2001, ove è stabilito che, ai fini della quantificazionedelle indennità spettanti all’espropriato, «2. Il valore del bene èdeterminato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagionie delle migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cuifurono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzateallo scopo di conseguire una maggiore indennità. Si consideranorealizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità, lecostruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intrapresesui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio delprocedimento».La parte non ha tuttavia spiegato a quali specifiche miglioriefacesse riferimento né in quali specifici termini la valutazioneoperata dal CTU avesse influenzato la determinazione del quantumdegli indennizzi spettanti, rinviando a proprie osservazionecontenute in particolare alla note difensive autorizzate del15/09/2020, di cui non ha neppure illustrato il contenuto.A fronte di una decisione della Corte di appello che, sul punto,ha fatto propri gli argomenti del CTU, il quale ha precisato di nonaver effettuato le valutazioni ulteriori richieste da [OSCURATO:PERSONA], il motivo didoglianza è pertanto carente del requisito di specificità edautosufficienza, in violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6,c.p.c.6. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile per plurimeragioni.6.1. Com’è noto l’art. 32, comma 1, d.P.R. n. 327 del 2001dispone quanto segue: «Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge,l'indennità di espropriazione è determinata sulla base dellecaratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alladata dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenzaNumero registro generale 26900/2021Numero sezionale 1096/2026Numero di raccolta generale 18286/2026Data pubblicazione 06/06/2026dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa esenza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio equelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista,anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello diproprietà o di imposizione di una servitù».Ovviamente l’accertamento in ordine al vincolo pertinenziale diun bene rispetto ad un altro bene è questione di fatto, attribuita alvaglio del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solonei limiti in cui è consentito il sindacato sul vizio della motivazione(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22579 del 23/10/2014).Nella specie tale valutazione non è contestata, ma è contestatoil modo in cui è stimato il bene avente carattere pertinenziale.Sul punto, occorre tenere conto che, effettivamente, costituisceprincipio costantemente affermato da questa Corte che, in materiadi determinazione dell'indennità di espropriazione, le pertinenzemantengono la loro individualità fisica e giuridica e sonoseparatamente indennizzabili in ragione delle caratteristiche adesse proprie, dovendo pertanto ritenersi illegittimo il ricorso ad ununico criterio indennitario quando l’espropriazione colpisca sia ilbene principale che la pertinenza (Cass., Sez. 1, Sentenza n.17997 del 01/09/2011; v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22579del 23/10/2014; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16980 del 25/07/2006;Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18602 del 21/09/2005).6.2. La Corte d’appello sul punto risulta avere statuito comesegue: « Sulla percentuale attribuita alle aree pertinenziali ,piazzali e verde , calcolate nel 10 e nel 5% del valore indennitario.Anche in questo caso la censura è ai limiti della ammissibilità, nonessendo fornito al Giudicante un dato obiettivo dal quale inferire laerroneità della percentualizzazione. In ogni caso il ctu ha indicatonei valori OMI la fonte del suo calcolo percentuale. Quanto alle areedestinate a piazzali è difficile comprendere il ragionamentoriportato del ctp di parte Autostrade, che si basa su considerazioniNumero registro generale 26900/2021Numero sezionale 1096/2026Numero di raccolta generale 18286/2026Data pubblicazione 06/06/2026prive di riscontro oggettivo. La pertinenza ad uso parcheggio omobilità di mezzi è oggettivamente utile a capannoni delledimensioni di quelli che sono rimasti ad [OSCURATO:PERSONA] attesa anche la solavocazione imprenditoriale in un'area fortemente Industrializzata aconfine con l'autostrada e quindi largamente appetibile e l'aggiuntaoperata da Aspi di ulteriore parcheggio altro non fanno chesottolineare la rilevanza delle superfici scoperte a servizio delcapannoni. Né si comprende il riferimento ad altri insediamentiproduttivi dotati di idonei spazi, se non per rafforzare ilconvincimento delia utilità riconosciuta dai potenziali acquirentiproprio a tali spazi. Quanto agli spazi verdi, se essi esistono devonoavere una valutazione. La loro utilità è di arredo che ha unavalenza oggettiva posto che abbellisce luoghi a basso decoro e ilctu riconosce anche una possibile valenza di manovra o unapossibile futura destinazione a parcheggio (in linea con quantoautorizzato per altra area)».6.3. Come si evince chiaramente dalla motivazione appenariportata la Corte d’appello non ha stimato i beni ritenutipertinenziali per il solo fatto che erano tali, mutuando cioè il lorovalore dal bene principale, ma ha effettuato una valutazione aparte di tali beni, che ha tenuto della loro specifica destinazione,tenendo conto dei valori OMI e spiegando le ragioni con riferimentosia alle aree adibite a piazzale sia a quelle destinate ad area verde.La censura, pertanto, non attinge la ratio decidendi dellastatuizione impugnata e si rivela, per questo, inammissibile.6.4. Le ulteriore doglianze si riducono a critiche alle valutazioniin fatto del giudice di merito, inammissibili in sede di legittimità,peraltro mediante il riferimento ad argomenti solo accennati senzaalcuna illustrazione del contenuto delle argomentazionieventualmente svolte nel giudizio di merito, in violazione delprincipio di specificità ed autosufficienza del ricorso.Numero registro generale 26900/2021Numero sezionale 1096/2026Numero di raccolta generale 18286/2026Data pubblicazione 06/06/2026Ciò vale, in particolare, per la conformazione dei terreni e per laritenuta inedificabilità assoluta degli stessi, quale causa dipreclusione alla realizzazione di parcheggi, senza che ne siaindividuata la collocazione e l’estensione rispetto all’autostrada.7. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile.7.1. L’art. 33, comma 1, d.P.R. n. 327 del 2001 dispone quantosegue: «Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valoredella parte espropriata è determinato tenendo conto della relativadiminuzione di valore».Come già anticipato, la giurisprudenza di legittimità ha più volteaffermato che, ai fini della determinazione dell'indennità diespropriazione per pubblica utilità, l'esistenza di un rapportopertinenziale non incide sulla qualificazione urbanistica dell'areacostituente la pertinenza, né comporta necessariamentel'applicabilità dell'istituto dell'espropriazione parziale, il qualerichiede che la parte residua del fondo sia strettamente collegatacon quella espropriata da un vincolo strumentale ed obbiettivo, taleda conferire all'intero immobile una unità economica e funzionalesuscettibile di restare oggettivamente pregiudicata dal distacco diuna sua parte (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16616 del 03/07/2013;Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14229 del 24/05/2019).7.2. Nel caso di specie la Corte d’appello ha ritenuto l’esistenzadi tale pregiudizio, facendo ricorso a un criterio presuntivo che hatenuto conto della richiamata perdita di una porzione dell’areapertinenziale, costituente un attribuito sostanziale caratterizzantela tipologia del fabbricato industriale, sicché la doglianza sisostanzia in una critica alla valutazione di merito, inammissibile insede di legittimità.7.3. Allo stesso modo è da ritenersi inammissibile la censuranella parte in cui è criticato il mancato rilievo dato dalla Corted’appello al preliminare di compravendita stipulato tra Dafin edEstar, ove era previsto il trasferimento alla [OSCURATO:PERSONA] delle sole areeNumero registro generale 26900/2021Numero sezionale 1096/2026Numero di raccolta generale 18286/2026Data pubblicazione 06/06/2026non soggette a espropriazione. Secondo la Società tale pattuizioneaveva determinato la cessazione del vincolo pertinenziale.La parte non ha, infatti, spiegato per quali ragioni la solaprevisione di obblighi preliminari potesse determinare taleevenienza, peraltro senza essere seguita da un contratto definitivoconforme, posto che, poi, la [OSCURATO:PERSONA], per stessa allegazione dellasocietà, ha comprato tutte le aree, comprendenti sia il beneprincipale che le pertinenze.La doglianze è, dunque, aspecifica e come tale inammissibile, inapplicazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.8. Il settimo motivo di ricorso è fondato nella parte in cui èdedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. sia pure nei termini diseguito evidenziati.Dall’ordinanza impugnata si evince che la Corte d’appello,facendo proprie le risultanze della CTU, ha ritenuto che ilcompletamento della recinzione era un’opera necessaria a seguitodella descritta espropriazione parziale, in modo da poter separarel’opera pubblica dalla proprietà privata.Come ritenuto da questa Corte, in tema di espropriazioneparziale, il criterio di stima differenziale, previsto dall'art. 40 dellalegge n. 2359 del 1865, e recepito dal d.lgs. n. 327 del 2001, èrivolto a garantire che l'indennità di espropriazione riguardi l'interadiminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo delprovvedimento ablativo e, quindi, anche il deprezzamento subitodalle parti residue del bene espropriato. Tale risultato può essereconseguito detraendo dal valore venale che l'intero cespite avevaprima dell'esproprio il valore successivamente attribuibile alla parteresidua (non espropriata), oppure accertando e calcolando dettadiminuzione di valore, anziché attraverso tale comparazionediretta, mediante il computo delle singole perdite, ovveroaggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese edegli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducono il valoreNumero registro generale 26900/2021Numero sezionale 1096/2026Numero di raccolta generale 18286/2026Data pubblicazione 06/06/2026(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24122 del 09/09/2024; Cass., Sez. 1,Sentenza n. 24304 del 18/11/2011; v. anche Cass., Sez. 1 - ,Ordinanza n. 25385 del 09/10/2019).Nel caso di specie non risulta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia chiesto ladeterminazione del pregiudizio subito sulla scorta di tale ultimocriterio di valutazione, essendosi anzi quest’ultima difesa incontroricorso deducendo che non assumeva rilievo la mancatarichiesta di attribuzione delle spese di recinzione perché avevacomunque proposto la domanda volta ad ottenere l’ulterioreindennizzo ex art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001.Come sopra evidenziato, dunque, la Corte d’appello haeffettuato la valutazione del deprezzamento della parte residua inmodo unitario, ma poi ha proceduto, in aggiunta, allaconsiderazione delle menzionate spese necessarie alla definitivarecinzione, così operano una doppia valutazione del pregiudizio inquestione incorrendo nel vizio di ultrapetizione.9. Il primo motivo di ricorso incidentale è infondato.La statuizione della Corte di appello si conforma allagiurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in materia diopposizione alla stima nelle espropriazioni, il termine di trentagiorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della relazione distima, di cui all'art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, èfinalizzato a consentire agli interessati di prendere visione deldocumento e decidere se accettarla oppure opporvisi, ed ha perciònatura dilatoria (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21225 del09/08/2019).In effetti, il previgente art. 54, comma 2, d.P.R. n. 327 del2001, poi confluito nell’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011,prevede la decadenza dal diritto di proporre opposizione alla stimasolo a seguito del decorso del termine perentorio di trenta giornidalla notifica del decreto di esproprio o della successiva stimaperitale, dovendo pertanto escludersi che l'opponente incorra inNumero registro generale 26900/2021Numero sezionale 1096/2026Numero di raccolta generale 18286/2026Data pubblicazione 06/06/2026altra decadenza ove tali notifiche non siano effettuate, pure nei casiin cui l'opposizione sia proposta dallo stesso ente espropriante, chesia anche promotore o beneficiario dell'espropriazione (Cass., Sez.1, Ordinanza n. 5340 del 26/02/2021).Non essendo intervenute tale cause di decadenza, la domandaprincipale formulata nell’opposizione alla stima proposta dallaSocietà e la domanda riconvenzionale proposta nell’opposizione allastima successivamente presentata da [OSCURATO:PERSONA] sono statecorrettamente ritenute ammissibili.10. Il secondo motivo di ricorso incidentale è invece fondato.10.1. Com’è noto l’art. 50 d.P.R. n. 327 del 2001 stabilisceche: «1. Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta alproprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo diquanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ognimese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo diquella annua. 2. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbiainteresse la commissione provinciale prevista dall'articolo 41determina l'indennità e ne dà comunicazione al proprietario, condeterminazione della commissione, è proponibile l'opposizione allastima. Si applicano le disposizioni dell'articolo 54 in quantocompatibili».Questa Corte ha precisato che, in tema di espropriazioneparziale per pubblica utilità, una volta accertata l'unità funzionaletra la parte espropriata e quella rimasta in proprietà del privato e lanegativa incidenza del distacco della prima dalla seconda,l'indennità di occupazione legittima è correttamente determinata inmisura percentuale rispetto alle somme astrattamente dovute atitolo di indennità di esproprio, ivi comprese quelle imputabili aldeprezzamento delle porzioni residue dell'immobile rimaste nellagiuridica disponibilità del proprietario, anche se non sono divenutedi fatto inutilizzabili a causa della realizzazione dell'opera pubblicaNumero registro generale 26900/2021Numero sezionale 1096/2026Numero di raccolta generale 18286/2026Data pubblicazione 06/06/2026(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16528 del 23/05/2022; Cass., Sez. 1,Sentenza n. 7294 del 26/03/2009).10.2. Nel caso di specie, la Corte d’appello non si è adeguata alprincipio appena enunciato, perché ha computato la somma dovutaa titolo di indennità di occupazione solo sull’importo liquidato atitolo di esproprio, mentre invece avrebbe dovuto considerareanche l’indennizzo dovuto ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 327 del2001.Non è pertinente il richiamo alla pronuncia di questa Corte(Cass. Sez. 1, n. 4787 del 26/03/2012), ove, in tema diespropriazione parziale, si è affermato deve riconoscere alproprietario il diritto ad un'unica indennità, consistente nelladifferenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'occupazioneed il giusto prezzo della parte residua dopo l'occupazionedell'espropriante, evidenziando, anzi, che l’indennizzo è unitario e,dunque, su tale indennizzo unitariamente considerato vannocomputati gli interessi ai fini del calcolo dell’indennità dioccupazione.11. L’accoglimento del settimo motivo di ricorso principale e delsecondo motivo di ricorso incidentale comporta la cassazione conrinvio dell’ordinanza impugnata, rendendo superfluo l’esame delterzo motivo di ricorso incidentale, relativo alla statuizione sullespese, da ritenersi assorbito.12. In conclusione, deve essere accolto il settimo motivo diricorso principale, dichiarato infondato il primo e inammissibili glialtri motivi di ricorso principale; deve essere accolto il secondomotivo di ricorso incidentale, dichiarato infondato il primo eassorbito il terzo motivo di ricorso incidentale; l’ordinanzaimpugnata deve essere cassata, nei limiti dei motivi accolti, conrinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione,chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Numero registro generale 26900/2021Numero sezionale 1096/2026Numero di raccolta generale 18286/2026Data pubblicazione 06/06/2026 P.Q.MLa Corteaccoglie il settimo motivo di ricorso principale, dichiara infondato ilprimo e inammissibili gli altri motivi di ricorso principale;accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale, dichiara infondatoil primo e assorbito il terzo motivo di ricorso incidentale;cassa l’ordinanza impugnata, nei limiti dei motivi accolti, con rinvioalla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, chiamata astatuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 marzo 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]