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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 09715/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 3 dicembre 2020, ridetarminava la oena alla quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per i reati di rapina, aggravata e e lesioni aggravate.

Rilevato che i tre motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contestano una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in ordine a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha ampiamente evidenziato come le dichiarazioni della persona offesa Birjoveanu abbiano trovato conferma nel referto del [OSCURATO:PERSONA] e nelle dichiarazioni del teste Morello, oltre che nelle immagini di videosorveglianza); rilevato che analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento al primo, terzo e quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], viste le considerazioni svolte dalla Corte di appello dalle pagine 4 in avanti; inoltre, quanto alla determinazione della pena, deve essere ribadito che , è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (come nel caso in esame), l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243); rilevato che quanto all'aggravante dell'avere usato un'arma, la Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni rese dalla persona offesa; quanto poi al fatto che la sedia sia stata considerata arma impropria, si deve ribadire che per la qualificazione di un oggetto come arma impropria è sufficiente, come nel caso in esame, che appaia chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 3 dicembre 2020, ridetarminava la oena alla quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per i reati di rapina, aggravata e e lesioni aggravate. Rilevato che i tre motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contestano una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in ordine a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha ampiamente evidenziato come le dichiarazioni della persona offesa Birjoveanu abbiano trovato conferma nel referto del [OSCURATO:PERSONA] e nelle dichiarazioni del teste Morello, oltre che nelle immagini di videosorveglianza); rilevato che analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento al primo, terzo e quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], viste le considerazioni svolte dalla Corte di appello dalle pagine 4 in avanti; inoltre, quanto alla determinazione della pena, deve essere ribadito che , è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (come nel caso in esame), l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243); rilevato che quanto all'aggravante dell'avere usato un'arma, la Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni rese dalla persona offesa; quanto poi al fatto che la sedia sia stata considerata arma impropria, si deve ribadire che per la qualificazione di un oggetto come arma impropria è sufficiente, come nel caso in esame, che appaia chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore
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